Incarto n. 52.2004.343
Lugano 3 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2004 di
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 21 settembre 2004 (n. 4220) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 luglio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone);
viste le risposte:
- 14 ottobre 2004 del Dipartimento delle istituzioni,
- 19 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 13 marzo 2000, l'allora Ufficio federale degli stranieri (UFDS; ora dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione: IMES) ha vietato l'entrata in Svizzera alla cittadina bosniaca M__________ (1977) fino al 12 marzo 2002, in quanto ella era giunta in maniera irregolare nel nostro Paese il 31 dicembre 1999 e vi aveva soggiornato illegalmente fino al 5 gennaio 2000;
che il 22 gennaio 2001 la ricorrente è stata comunque autorizzata a entrare in Svizzera per permetterle di sposarsi, il giorno successivo a Küsnacht (ZH), con il cittadino elvetico __________ (1953);
che a seguito del matrimonio, le autorità zurighesi le hanno rilasciato un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 22 gennaio 2005;
che il 5 luglio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del cantone Ticino ha autorizzato l'insorgente a esercitare un'attività lucrativa presso un esercizio pubblico del Bellinzonese fino al 22 gennaio 2002 ("consenso" giusta gli art. 8 cpv. 2 LDDS e 14 cpv. 5 ODDS);
che tale autorizzazione è stata rinnovata contestualmente al permesso di dimora fino al 22 gennaio 2005;
che con sentenza 31 dicembre 2002, confermata su ricorso il 30 giugno 2003 dall'alta Corte di B__________, il Tribunale di Z__________ (BiH) ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi K__________;
che con giudizio di delibazione dell'11 febbraio 2004 il Gemeindeamt del canton Zurigo ha riconosciuto e reso esecutiva la decisione di divorzio pronunciata dalle autorità bosniache, che è poi stata iscritta il 26 febbraio successivo nel registro delle famiglie del comune di Bäretswil (ZH), luogo d'origine di;
che il 23 marzo 2004 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone) per vivere a Bellinzona, dove già lavora come aiuto cucina in virtù del "consenso" menzionato in precedenza;
che il 13 luglio 2004 il dipartimento ha respinto la domanda in quanto l'interessata, avendo nel frattempo divorziato da un cittadino svizzero, non poteva prevalersi di alcuna norma che le conferisse un diritto al rilascio di un permesso per risiedere in Ticino e le ha fissato un termine con scadenza il 31 agosto 2004 per lasciare il territorio cantonale (art. 4, 8, 16 LDDS e 8 ODDS);
che con giudizio 21 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 per gli stessi motivi addotti dal dipartimento, ciò che comportava pure la decadenza del "consenso" di cui beneficiava per lavorare in Ticino;
che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per vivere in Ticino, quantomeno fino al 22 gennaio 2005;
che la ricorrente sostiene che il dipartimento non può revocarle il permesso di dimora rilasciatole dalle autorità zurighesi, in quanto il cambiamento di cantone sarebbe soggetto a semplice notifica: caso contrario, ella soggiunge, si creerebbe una disparità di trattamento con i titolari di un permesso di dimora che continuano a soggiornare nel cantone di residenza;
che in questo senso non potrebbe a suo dire esserle revocato nemmeno il "consenso" per esercitare un'attività lucrativa in Ticino valido fino al 22 gennaio 2005, perché rinnovato contestualmente al permesso di dimora di cui è ancora titolare nel canton Zurigo;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che non esiste alcun trattato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di B__________ ed E__________ o altra convenzione internazionale dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora in favore dell'insorgente;
che RI 1 non può prevalersi neanche di una disposizione del diritto federale per ottenere il rilascio del permesso richiesto;
che il permesso di dimora vale esclusivamente per il cantone che l'ha rilasciato; lo straniero non può tuttavia avere contemporaneamente un permesso in più cantoni (art. 8 cpv. 1 LDDS e 14 cpv. 2 ODDS);
che lo straniero il quale desidera cambiare cantone necessita pertanto di un nuovo permesso, sul cui rilascio le autorità decidono liberamente (art. 4 LDDS e 8 cpv. 1 e 3 LDDS; 14 cpv. 3 ODDS);
che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il permesso di dimora non dà pertanto diritto al cambiamento di cantone (DTF 126 II 265);
che in questo senso non è dato a vedere come vi sia una disparità di trattamento con i titolari di un permesso di dimora che continuano a soggiornare nel cantone di residenza;
che inoltre l'insorgente non può invocare l'art. 7 LDDS, che conferisce il diritto di ottenere un permesso a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero, in quanto ella ha nel frattempo divorziato dal marito elvetico e il connubio è durato meno di 5 anni;
che in esito alle considerazioni che precedono, il gravame dell'insorgente dev’essere dichiarato irricevibile e non necessita pertanto di ulteriore disamina;
che tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 4, 8 LDDS; 14 ODDS; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2.La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario