Incarto n. 52.2004.322
Lugano 20 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 settembre 2004 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4093), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 27 novembre 2002 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia per la realizzazione di una casa plurifamiliare;
preso atto che il 15 dicembre 2004 il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto lo stralcio della procedura poiché, nel frattempo, il municipio di CO 1 ha rilasciato la licenza edilizia, rendendo privo d’oggetto il ricorso;
ritenuto che non si è proceduto ad uno scambio d’allegati, per cui non si giustifica alcuna corresponsione per ripetibili al patrocinatore del comune;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
patr. da: avv. __________, __________; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario