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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2004 52.2004.322

20 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·218 parole·~1 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.322

Lugano 20 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 settembre 2004 di

RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4093), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 27 novembre 2002 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia per la realizzazione di una casa plurifamiliare;

preso atto che il 15 dicembre 2004 il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto lo stralcio della procedura poiché, nel frattempo, il municipio di CO 1 ha rilasciato la licenza edilizia, rendendo privo d’oggetto il ricorso;

ritenuto che non si è proceduto ad uno scambio d’allegati, per cui non si giustifica alcuna corresponsione per ripetibili al patrocinatore del comune;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    patr. da: avv. __________, __________; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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