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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2004 52.2004.318

3 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,065 parole·~10 min·1

Riassunto

licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione primaria

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.318  

Lugano 3 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 settembre 2004 di

RI 1 RI 2 patrocinate da: PA 1  

contro  

la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3838), che annulla la licenza edilizia 26 marzo 1994 rilasciata loro dal municipio di __________ per una casa d’appartamenti in località __________ (part. n. 1036 e 1257 RF);

viste le risposte:

-    28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    11 ottobre 2004 di CO 2;

-      7 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    14 ottobre 2004 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 gennaio 2004, le ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile di tre appartamenti in località __________, su due fondi (part. n. 1036 e 1257 RF), situati ai margini del nucleo (zona NV), dichiarato sito pittoresco. L'edificio, a pianta quadrata e coperto da un tetto a quattro falde, verrebbe eretto sul ciglio di un terrazzo, che scende a precipizio sulla strada sottostante, posta una ventina di metri più in basso. Il progetto prevede di strutturare l'edificio su quattro livelli, il più alto dei quali adibito a solaio. La facciata E dell'immobile si ergerebbe ad un’altezza di m 9.33 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno, largo m 3.20, che in corrispondenza del piede della facciata risulterebbe alto circa m 2.70 dal terreno naturale. Al centro di questa facciata è previsto un avancorpo, largo 4.00 m, costituito da tre balconi sovrapposti, sorretti da pilastri e sormontati da un tetto a due falde. Sporgendo per circa m 1.50 dal filo della facciata, quest'avancorpo si avvicinerebbe sino ad una distanza di m 1.70 dal ciglio del terrapieno.

             9.33

                                               3.20

                                           2.20             2.70

                                                                                 terreno naturale

Nell’angolo NW dell’edificio, il progetto prevede di costruire un ascensore, che collega i posteggi situati al livello della strada al piano più alto. L'impianto è costituito in parte da un pozzo verticale scavato nel pendio ed in parte da una torretta, a pianta quadrata di 2.00 m di lato, che si integra in un corpo scale addossato alla facciata W dello stabile e coperto da un tetto piano.

Alla domanda si è opposto il vicino qui resistente, proprietario di un fondo contermine (part. n. 1034 RF), contestando l'intervento dal profilo delle altezze, delle distanze dal confine e dell'inserimento estetico nel tessuto architettonico del nucleo.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 26 marzo 2004 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione del vicino.

                                  B.   Con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 2.

Il Governo ha anzitutto ritenuto che sul lato E l'edificio superasse l'altezza massima (m 10.00) prescritta dall'art. 29 NAPR. A suo avviso, l'altezza fuori terra di questa facciata, da misurarsi in corrispondenza dell’avancorpo di cui si è detto, andrebbe sommata all'altezza del terrapieno sottostante nella misura in cui eccede il limite di m 1.50, fissato dall'art. 41 cpv. 1 LE.

Non conforme all'altezza massima prescritta, a mente del Consiglio di Stato, sarebbe pure la torretta dell'ascensore, che non potrebbe essere considerata alla stregua di un semplice corpo tecnico.

Parimenti lesiva del diritto, segnatamente del divieto di alterazione del sito pittoresco e dell'obbligo di coprire le costruzioni con tetti a falde, sancito dall’art. 29 NAPR, sarebbe infine anche la copertura della stessa torretta e dell’attiguo corpo scale, addossato alla facciata W dello stabile.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Secondo le ricorrenti, l'altezza dello stabile sarebbe conforme al diritto. L'edificio si inserirebbe inoltre convenientemente nel sito pittoresco.

Le ricorrenti non sollecitano comunque il ripristino della licenza annullata, ma chiedono che gli atti siano rinviati al municipio, affinché rilasci la licenza edilizia sulla base di una variante, elaborata nel frattempo al fine di rimuovere i difetti ravvisati dal Consiglio di Stato. Riprendendo l’impostazione generale del progetto, la variante elimina anzitutto l'ampio solaio previsto nel sottotetto e riduce l'altezza del colmo del tetto. L'altezza della facciata E e quella dell'avancorpo con i balconi verrebbe a sua volta abbassata a m 8.48 dal terreno sistemato, mentre il ciglio del terrapieno verrebbe arretrato ad una distanza di m 1.50 dal piede della facciata. La falda W del tetto verrebbe infine prolungata in modo da coprire il corpo scale, mentre la torretta dell'ascensore, innalzata da 1.00 a 2.00 m, verrebbe a sua volta coperta da uno spiovente inclinato.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il vicino, contestando in dettaglio le tesi delle insorgenti. Il resistente eccepisce in particolare la proponibilità della domanda di rinviare gli atti al municipio affinché rilasci l’autorizzazione per la variante. Ravvisandovi una nuova domanda chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile. In via subordinata, postula invece che sia respinto nel merito, ribadendo le censure sollevate davanti alle precedenti istanze con riferimento all'altezza dell'edificio e della torretta dell'ascensore, nonché all'inserimento estetico delle costruzioni nel sito pittoresco.

                                         Il municipio si conferma invece nella licenza accordata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle insorgenti, beneficiarie della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. La domanda di annullamento della decisione governativa impugnata è senz'altro ammissibile. Da questo profilo, il ricorso non può evidentemente essere dichiarato irricevibile.

Anziché postulare il ripristino della licenza, quale logica conseguenza della domanda di annullamento del giudizio impugnato, le ricorrenti sollecitano il rinvio degli atti al municipio, affinché autorizzi una variante elaborata al fine di correggere i difetti rilevati dal Consiglio di Stato. Contrariamente a quanto ritiene il resistente, la domanda è ammissibile. Il progetto rimane infatti sostanzialmente invariato. Non si tratta di un nuovo progetto, ma di semplici modifiche del progetto iniziale, che il municipio ha approvato con la licenza annullata. Trattandosi di modifiche rientranti nei limiti di varianti suscettibili di essere imposte a titolo di condizione della licenza allo scopo di renderla conferme al diritto, la richiesta di rinvio degli atti al municipio affinché autorizzi la variante si configura pertanto come una domanda di riformare in senso riduttivo la licenza in contestazione. Non sovvertendo l'identità della vertenza, la richiesta non disattende il divieto di nuove domande sancito dall'art. 63 cpv. 2 PAmm (DTF 25.9.74 in re A. p. di L. = Marco Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 484).

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo tribunale da precedenti vertenze, che hanno interessato fondi situati nelle immediate vicinanze. L'oggetto della contestazione emerge d’altro canto chiaramente dai piani. Il sopralluogo richiesto dalle ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del terreno, precisa l'art. 41 cpv. 1 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno, la cui altezza non è computata con quella dell'edificio sovrastante nella misura in cui non supera il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1244 seg.). Terrapieni alti più di m 1.50 possono essere realizzati, ma vanno computati sull'altezza dell'edificio sovrastante in misura pari all'eccedenza riscontrabile ad una distanza di 3.00 m dal piede dell'edificio (RDAT 1996 I n. 38).

2.2. L'altezza degli edifici nella zona del nucleo tradizionale di __________ è regolata dall'art. 29 NAPR, che impone di tenere conto di quella dei fabbricati circostanti e dell'andamento generale dei tetti, al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti. In ogni caso non deve superare i 10.00 m.

Fissata a 10.00 m l'altezza massima, la norma conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso unicamente nei limiti dell'arbitrio, che gli consente di imporre - se del caso - altezze inferiori al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture degli edifici circostanti.

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il filo superiore del cornicione di gronda della facciata E della controversa costruzione è posto ad un’altezza di m 9.33 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno, che ad una distanza di 3.00 dal piede della facciata è alto circa m 2.70. All'altezza fuori terra dell'edificio va quindi aggiunta l'altezza del terrapieno sottostante, nella misura (Δ + m 1.20) in cui, ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata, oltrepassa il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 cpv. 1 LE. Determinata in base ai criteri di misurazione sanciti dagli art. 40-41 LE, l'altezza effettiva dell'edificio è quindi pari a m 10.53. Non rispetta pertanto l'altezza massima prescritta dall'art. 29 NAPR.

3.2. Ancor più lesiva del diritto è l'altezza dell'avancorpo che sporge dalla facciata E. Il tetto che lo ricopre, sui lati N e S, presenta infatti un filo di gronda posto ad un'altezza di circa m 10.50 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno alto tra m 2.20 e m 2.80 dal terreno naturale, il cui ciglio si situa oltretutto ad appena m 1.50 dal filo esterno dei balconi.

3.3. Altrettanto difforme, da questo profilo, è anche la variante prodotta in questa sede dalle ricorrenti, che rispetto al progetto iniziale prevede di arretrare il ciglio del terrapieno di circa m 1.70 verso W, sino ad una distanza di m 1.50 dal filo della facciata E.

È ben vero che l'altezza fuori terra della facciata E verrebbe ridotta a m 8.42, ma la modifica non basta per sanare il difetto. All'altezza dell'edificio fuori terra non va infatti aggiunta soltanto l'altezza del terrapieno sottostante nella misura (Δ + m 0.80) in cui eccede il limite di m 1.50 sancito dall'art. 41 cpv. LE, bensì l'intera altezza del terrapieno (m 2.30), perché il ciglio di quest'ultimo non rispetta la larghezza minima di 3.00 m, fissata dall'art. 41 cpv. 2 LE al fine di evitare il cumulo dell'altezza del terrapieno con quella dell'edificio sovrastante.

Fuorviante, al riguardo, è la sezione B-B dei piani prodotti in questa sede dalle ricorrenti, dalla quale sembra potersi dedurre una larghezza del terrapieno di 3.00 m. Decisiva non è infatti la posizione delle finestre della facciata E, che sono arretrate di circa m 1.50 rispetto al filo della stessa, ma la posizione della facciata stessa, che dista appena m 1.50 dal ciglio del terrapieno.

Già per questo motivo, il ricorso non può essere accolto.

                                   4.   L'arretramento della torretta dell'ascensore e l'allungamento della falda W del tetto, proposti con la variante prodotta in questa sede, non giovano alla causa delle ricorrenti. Anche se sanano gli altri difetti rilevati dal Consiglio di Stato, che le ricorrenti continuano comunque genericamente a contestare, non permettono di giungere a conclusioni a loro più favorevoli.

Né sono ipotizzabili ulteriori correzioni, che permettano di rendere la costruzione conforme alle norme sull'altezza. La decisione governativa impugnata va quindi confermata senza che occorra esaminare le ulteriori censure riferite all'inserimento estetico dell'edificio nel quadro del sito pittoresco od al rispetto del divieto di realizzare tetti piani, indirettamente posto dall'art. 29 NAPR.

La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti in solido, ritenuto che il comune ne va esente siccome comparso in causa - senza successo - per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare suoi interessi particolari. Le ripetibili sono invece sono invece suddivise fra le ricorrenti ed il comune.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 29 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.

                                   3.   Le ripetibili di fr. 2'000.- sono poste a carico del comune nella misura di fr. 1'000.- e delle ricorrenti in solido per la differenza.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 2 patrocinato da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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