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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.2005 52.2004.310

15 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,363 parole·~7 min·5

Riassunto

mancata concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio negata a un ricorrente nell'ambito di una vertenza in materia di rilascio di un permesso di dimora

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.310  

Lugano 15 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 settembre 2004 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 7 settembre 2004 (n. 3967) del Consiglio di Stato, che evade "ai sensi dei considerandi" l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 marzo 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora, limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3 (assistenza giudiziaria, rispettivamente ripetibili);

vista la risposta 28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 14 febbraio 2002 il cittadino angolano __________ RI 1 (1974) è entrato in Svizzera richiedendo l'asilo;

che con decisione 6 agosto 2002, confermata il 25 febbraio 2003 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la sua domanda;

che il 6 marzo 2003 l'UFR gli ha fissato un termine con scadenza il 29 aprile successivo per lasciare il territorio elvetico, in seguito prorogato fino al 12 febbraio 2004 per motivi che non è necessario qui riassumere;

che il 21 settembre 2003 __________ __________ (1966), cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, ha dato alla luce __________ __________, di cui il ricorrente ha sostenuto essere il padre, senza però poterla riconoscere ufficialmente siccome privo di documenti d'identità validi;

che con decisione 11 marzo 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora, rilevando che egli non ha alcun diritto alla concessione dello stesso non avendo legalmente riconosciuto la paternità di __________ __________;

che con giudizio 6 aprile 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ RI 1u per gli stessi motivi e negando al contempo la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio;

che con sentenza del 16 giugno 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione e ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti, previa attenta ponderazione degli interessi in gioco per decidere se rilasciare un permesso di soggiorno al ricorrente in virtù dell'art. 8 CEDU;

che con risoluzione 7 settembre 2004 l'Esecutivo cantonale ha a sua volta annullato la decisione dipartimentale dell'11 marzo 2004 e retrocesso gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria;

che il Governo ha respinto nuovamente la domanda di assistenza giudiziaria (dispositivo n. 2) e non ha assegnato ripetibili al ricorrente (dispositivo n. 3);

che contro la predetta risoluzione governativa, __________ RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'assegnazione di un'indennità per ripetibili e, in via del tutto subordinata, la concessione dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Esecutivo cantonale;

che il ricorrente ritiene di aver diritto alle ripetibili in quanto patrocinato da un legale e parte vincente nella vertenza, il Consiglio di Stato avendo annullato la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e rinviato gli atti a quest'ultima autorità per nuovo giudizio;

che, a suo dire, il Governo avrebbe dovuto porlo quanto meno al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, poiché non possedeva mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese della causa e la sua impugnativa non era manifestamente infondata;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà - se del caso - in seguito;

considerato,                   in diritto

che contro le decisioni concernenti l'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (art. 12 Lag);

che a identica conclusione si può giungere anche per quanto riguarda la mancata assegnazione di ripetibili (STA 20 giugno 2002 in re D., consid. 1.1.);

che, in concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la decisione dipartimentale che rifiuta di rilasciare un permesso di dimora all'insorgente è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e contrario; 10 lett. a LALPS);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che in applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento di un’indennità alla controparte;

che con sentenza del 16 giugno 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha rinviato la causa al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti previa attenta ponderazione degli interessi in presenza per decidere se rilasciare un permesso di soggiorno al ricorrente in virtù dell'art. 8 CEDU;

che dinnanzi a questo tribunale l'interessato aveva versato agli atti il relativo atto ufficiale di riconoscimento di paternità di __________ __________ __________ del 16 aprile 2004, sostenendo che non aveva potuto procedere più tempestivamente al riconoscimento della stessa, causa l'assenza di documenti di legittimazione validi;

che tale argomento non è stato considerato privo di fondamento, dal momento che il ricorrente era stato riconosciuto dalle autorità angolane come loro cittadino solo il 18 marzo 2004 nell'ambito della procedura di allontanamento dal territorio elvetico a seguito della decisione negativa in materia di asilo;

che, fondandosi sulle considerazioni addotte dal tribunale, il Consiglio di Stato ha a sua volta annullato la risoluzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e ha rinviato a quest'ultima autorità gli atti per nuovo giudizio;

che, in queste circostanze, non è quindi dato a vedere come l'insorgente non possa essere considerato parte vincente anche nella causa dinnanzi all'Esecutivo cantonale;

che diverso è il caso menzionato dal Governo in fase di risposta (STA 26 ottobre 2001 in re D.): in quella vertenza il Tribunale cantonale amministrativo non aveva assegnato ripetibili alla parte vincente, poiché la prova decisiva da questa versata agli atti soltanto davanti alla Corte era costituita da un documento che possedeva da lungo tempo e che non aveva prodotto davanti alle precedenti istanze di giudizio, causa negligenza;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di adeguate ripetibili;

che il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 29 Cost esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72);

che il Tribunale non può tuttavia sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del quantum delle ripetibili;

che il Governo sotto questo profilo fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto (STA 18 aprile 2000 in re K., consid. 4);

che gli atti devono essere pertanto retrocessi all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'indennità cui ha diritto l'insorgente;

che non è quindi necessario esaminare la vertenza dal profilo della mancata concessione dell'assistenza giudiziaria da parte del Consiglio di Stato, in quanto la stessa diviene priva di oggetto con l'assegnazione di ripetibili al ricorrente;

che in esito alle considerazioni che precedono, il gravame va pertanto accolto;

che non si preleva una tassa di giudizio;

che lo Stato del cantone Ticino deve rifondere all'insorgente, una indennità a titolo di ripetibili per questa sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                      §.     Di conseguenza la decisione 7 settembre 2004 (n. 3967) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui priva il ricorrente dell'assegnazione di un'adeguata indennità per ripetibili, mentre la domanda di assistenza giudiziaria diviene priva di oggetto.

                                 §§.   Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda a fissare l'importo delle ripetibili.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili per questa sede.

                                                  4.   Intimazione a:

trzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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