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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2004 52.2004.309

3 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,446 parole·~7 min·3

Riassunto

riconoscimento dei titoli di studio esteri per l'esercizio dell'attività di insegnante

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.309  

Lugano 3 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 24 agosto 2004 (n. 3709), con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) che l'ha esclusa dal concorso 2004/2005 per la nomina o l'incarico di un docente d'inglese presso le scuole medie e medie superiori del Cantone;

viste le risposte:

-    28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    30 settembre 2004 del DECS;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 20 gennaio 2004 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha indetto i concorsi per la nomina e l'incarico di docenti per l'anno scolastico 2004/2005.

                                         Entro il termine utile del 27 febbraio 2004, RI 1 ha inoltrato la propria candidatura quale insegnante d'inglese presso una scuola media superiore e, subordinatamente, presso una scuola media del Cantone, allegando alla medesima, tra le altre cose, la documentazione attestante il conseguimento di un bachelor in businness administration presso la "__________" di Washington (1995), un master of arts (inglese) sempre presso la "__________" di Washington (1998) e un doctor of english alla "__________" (1998).

                                  B.   L'8 aprile 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato a RI 1 la sua esclusione dal concorso in quanto cittadina americana, ritenuto che al medesimo aveva partecipato un sufficiente numero di candidati svizzeri o dell'Unione europea.

                                         L'interessata ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, sostenedo di essere anche titolare della nazionalità italiana e chiedendo quindi di essere riammessa al concorso e di essere convocata alla prova d'assunzione.

                                  C.   Con due distinte decisioni, entrambe del 23 aprile 2004, il DECS ha proceduto a revocare la sua precedente risoluzione dell'8 aprile 2004. Esso ha tuttavia nuovamente escluso RI 1 dalla procedura di concorso, poiché sprovvista di un titolo di studio conforme alle esigenze.

                                         Anche contro tali pronunce l'interessata è insorta davanti al Governo, il quale, con giudizio del 24 agosto 2004, ha respinto l'impugnativa. Riprendendo quasi alla lettera le osservazioni al gravame formulate il 1° giugno 2004 dalla Sezione amministrativa del DECS, l'Esecutivo cantonale, dopo aver riassunto le disposizioni applicabili alla fattispecie, ha in sostanza ritenuto che, in quanto titolare dei suddetti diplomi rilasciatile da delle università private americane, RI 1 non dispone di titoli accademici riconosciuti nel nostro Paese e pertanto non adempie le condizioni per poter insegnare presso le scuole medie e medie superiori del Cantone.

                                  D.   Contro quest'ultima decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto ordine al DECS di convocarla immediatamente alla prova di ammissione per l'insegnamento dell'inglese presso le scuole medie e medie superiori.

                                         Ritenendo che la competenza del tribunale a giudicare la vertenza derivi direttamente dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, rimprovera al Governo di avere violato il suo diritto di essere sentita per non avere evaso tutte le censure sollevate e contesta di non disporre dei titoli necessari per poter insegnare in Ticino. A questo proposito critica il fatto che per giungere ad una simile conclusione le autorità cantonali si siano appoggiate su una presa di posizione della Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS), allorquando a livello federale l'organo preposto al riconoscimento del titoli di studio esteri è la Conferenza dei direttori cantonali dell'educazione pubblica (CDEP), la quale però non è stata interpellata. Lamenta inoltre la violazione del principio della buona fede e della proporzionalità, affermando di essere di madre lingua inglese e di avere recentemente svolto numerose supplenze in questa materia presso il Liceo cantonale di Bellinzona.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

                                         Dal canto suo il DECS domanda, in via principale, che il gravame sia dichiarato irricevibile e, a titolo abbondanziale, che lo stesso sia respinto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola enumerativa. Il ricorso ad esso è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2).

                                         In materia di impiego pubblico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza di ricorso o quale istanza unica, è data unicamente nei limiti previsti dagli art. 67 e 68 LOrd.

                                         Giusta l’art. 93 LSc, contro le decisioni del DECS che non sono dichiarate definitive dalla legge della scuola o da altre leggi speciali è dato ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni adottate da quest'ultima autorità sono poi definitive salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 95 LSc).

                                   2.   2.1. In concreto, oggetto del contendere è – come detto - la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento del DECS inteso ad escludere la ricorrente dal concorso al quale aveva partecipato, per assenza dei titoli di studio necessari a renderla idonea all'insegnamento dell'inglese nelle scuole medie e medie superiori del Cantone. Il giudizio del Governo non rientra nel novero delle decisioni per le quali la LSc oppure la LOrd prevedono la facoltà di adire questo tribunale. Il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile. Resta tuttavia da verificare se, come sostenuto nel ricorso, la competenza di questo tribunale ad entrare nel merito di una simile contestazione non debba essere dedotta direttamente dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         2.2. Per costante giurisprudenza, le vertenze concernenti il rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di un'attività privata sono delle contestazioni di carattere civile ai sensi della norma convenzionale appena menzionata (cfr. DTF 125 I 7 consid. 4 con riferimenti; DTF 21.6.2000 in re B., in RDAT II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994 in re S., in RDAT I-1995 N. 11).

                                         Per quanto riguarda invece il settore del pubblico impiego, in passato la prassi considerava che le vertenze in tale ambito sfuggissero al campo di applicazione di detta norma, tranne che per le questioni meramente salariali o pensionistiche (DTF 125 I 313 consid. 4 con riferimenti). Allo scopo di adeguarsi alla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza Pellegrin c. Francia dell'8 dicembre 1999, Receuil CourEDH 1999-VIII pag. 251, n. 64-67; sentenza Frydlender c. Francia del 27 giugno 2000, Recueil CourEDH 2000-VII pag. 151, n. 31-34), il Tribunale federale, in un suo giudizio del 31 marzo 2003, ha tuttavia modificato la propria posizione al riguardo, ammettendo il principio secondo il quale decisivo ai fini dell'applicabilità delle garanzie processuali previste dall'art. 6 n. 1 CEDU alle contestazioni in materia di impiego pubblico non è tanto l'oggetto (patrimoniale o meno) della lite, quanto semmai il genere di funzione svolta dal dipendente, nel senso che possono appellarsi al citato disposto coloro che non sono direttamente coinvolti nell'esercizio del pubblico potere, come ad esempio è il caso degli insegnanti di scuola (cfr. DTF 129 I 207 consid. 4.2.).

                                         Sennonché, la prassi appena illustrata si riferisce unicamente ai casi in cui l'oggetto della lite trae origine da un rapporto di servizio già in essere. Nulla permette per contro di ritenere che questa giurisprudenza si estenda anche alle vertenze concernenti la procedura di assunzione di un dipendente pubblico. A questo proposito si deve in effetti rilevare che nella decisione appena menzionata il Tribunale federale ha esplicitamente circoscritto l'applicazione di questi principi alle liti che derivano da "bestehenden Dienstverhältnissen" (cfr. consid. 4.2. in fine), vale a dire da rapporti di servizio già esistenti. Il che permette di affermare che alla fattispecie in esame tornano ancora applicabili le regole enunciate dall'Alta corte federale nel suo giudizio dell'11 luglio 1997 – pubblicato in ZBl (99) 1998 226 e segg. consid. 4c –, secondo il quale le garanzie procedurali contemplate dall'art. 6 n. 1 CEDU non possono essere invocate nelle liti che riguardano le modalità e le condizioni d'assunzione di un dipendente pubblico (cfr. Peter Hänni, Rechtsschutz gegen kantonale Entscheide, pag. 577 – 578, in Helbling/Poledna [a cura di], Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berna 1999).

                                   3.   Stante quanto precede, il gravame s'avvera dunque irricevibile per incompetenza di questo tribunale ad entrare nel merito del medesimo.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 67 e 68 Lord; 93 e 95 LSc; 3,28 e 60 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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