Incarto n. 52.2004.303
Lugano 16 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Tanja Balmelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 della
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3737), che dichiara irricevibile l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 28 maggio 2004 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di rimpiazzare le lastre serpentinoscisti della val __________ posate sul tetto del rustico situato sulla part. n. 493 RF di proprietà di __________ con tegole di cemento grigie previste dalla licenza edilizia del 2001;
viste le risposte:
- 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 28 settembre 2004 del municipio di __________;
- 7 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel mese di settembre 2001 la progettista RI 1 ha introdotto una domanda di costruzione per trasformare la stalla ubicata fuori zona edificabile in località __________ (fondo n. 493 RF) in una residenza secondaria, specificando che il tetto sarebbe stato ricoperto con tegole di cemento grigie. Il 13 novembre 2001 il municipio ha concesso la postulata licenza edilizia.
B. a) Il 15 febbraio 2003 il municipio di __________ ha negato all'istante la licenza edilizia in sanatoria per sostituire con delle piode della val __________, già posate, il materiale inizialmente previsto per la copertura del tetto.
b) __________, divenuto proprietario del rustico, si è dapprima aggravato al Consiglio di Stato ed in seguito presso questo tribunale che, evidenziata l'illecita sostituzione dei materiali, con sentenza 6 febbraio 2004 ha confermato la decisione dell'esecutivo comunale.
c) In conseguenza di ciò, il 27 maggio 2004 il municipio ha ordinato al proprietario del fondo ed alla RI 1, ritenuta esecutrice materiale dell'abuso edilizio, di rimpiazzare le lastre serpentinoscisti della val __________ con il materiale indicato sulla domanda di costruzione iniziale (tegole di cemento grigie).
C. Avverso tale decisione, munita dei rimedi di diritto, si sono separatamente aggravati al Consiglio di Stato sia la progettista che __________. Il Governo, unite le cause, ha d'un canto dichiarato irricevibile il ricorso della società in difetto della presentazione della decisione contestata. Dall'altro, ha respinto le censure sollevate dal proprietario del rustico inventariato come edificio meritevole di conservazione, a motivo che l'ordine di ripristino non appare sproporzionato, che non v'è violazione della buona fede e che la comminatoria dell'art. 292 CP è proporzionata.
D. Contro la decisione d'irricevibilità la soccombente fa valere ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo un diniego di giustizia formale a seguito di un eccesso di formalismo da parte dell'autorità di prima istanza. A suo dire, quest'ultima non le avrebbe mai chiesto di completare l'incarto trasmettendo la decisione comunale impugnata. Quanto al merito della vertenza, l'insorgente evidenzia le responsabilità delle autorità comunali e cantonali nell'averle rilasciato, chi oralmente e chi per iscritto, il beneplacito per sostituire la copertura del tetto del rustico. Inoltre, vi sarebbe una crassa violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento con quanto deciso nel 1995 dallo stesso Governo per un caso simile in un paese confinante.
E. Il Consiglio di Stato ha comprovato di aver a suo tempo chiesto all'insorgente di presentare la decisione contestata. Il municipio ha rilevato la temerarietà del gravame, poiché scaturente da una risoluzione municipale che faceva seguito alla summenzionata sentenza di questo tribunale, già cresciuta in giudicato. Il Dipartimento del territorio (UDC) non ha formulato particolari osservazioni. Tutti e tre hanno sollecitato il rigetto del ricorso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per rinvio dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla risoluzione governativa, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. In merito all'irricevibilità di un atto, l'art. 9 PAmm prevede che le istanze ed i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata (art. 46 cpv. 1 PAmm). L'atto deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente (art. 46 cpv. 2 PAmm). Infine, al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3 PAmm).
2.2. L'art. 9 PAmm è applicabile sia quando si giustifica un rinvio del ricorso per delle violazioni formali come descritte dal disposto stesso, sia anche, in virtù dell'art. 46 cpv. 3 PAmm, quando si chiede la produzione di un atto che doveva essere necessariamente allegato al ricorso. La produzione immediata della decisione querelata permette infatti all'autorità giudicante di statuire sulla sua ammissibilità o sulla sua manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 48 PAmm. In tal senso, la mancata produzione della decisione impugnata entro il termine perentorio fissato per produrla rende irricevibile il gravame stesso (RDAT 1976 n. 43; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 47 n. 3 ad art. 9 e pag. 247 n. 2 ad art. 46).
3. 3.1. Se il Consiglio di Stato dichiarasse d'acchito il ricorso irricevibile, senza fissare all'interessato un termine perentorio per porvi rimedio con la comminatoria dell'inammissibilità, incorrerebbe in un eccesso di formalismo, costitutivo di un diniego di giustizia formale, siccome lesivo dell'art. 30 cpv. 1 Cost. fed. (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., pag. 44 n. 3 ad art. 8).
3.2. Nella fattispecie, la ricorrente si è aggravata al Consiglio di Stato con ricorso 16 giugno 2004, pervenuto il giorno successivo. L’atto di ricorso non era firmato. Allo stesso non era inoltre allegata la decisione impugnata. Con raccomandata 18 giugno 2004 l'autorità decidente ha invitato l'insorgente a ritornare entro sette giorni il ricorso, firmato, e la decisione contestata, mancante, pena l'irricevibilità del gravame. Il 21 giugno 2004 RI 1 ha trasmesso al Governo l'atto ricorsuale debitamente firmato dal suo amministratore unico. L'ordine di ripristino e sostituzione del materiale coprente il tetto, ossia la risoluzione municipale impugnata indicata dalla stessa ricorrente nel suo atto, non è invece mai giunta all'autorità di prime cure.
In proposito, la società erra nella sua convinzione di non aver mai ricevuto questo avviso. Prova ne è, come ben osservato dal Consiglio di Stato, che l'insorgente si è affrettata a ritrasmettere l'atto ricorsuale originale firmato, dimenticando però di allegare la copia della decisione municipale di ripristino dei luoghi.
Il fatto poi che l'autorità precedente ne abbia in realtà avuto ugualmente, ma indirettamente, conoscenza quando ha congiunto il gravame con quello interposto cinque giorni dopo dal proprietario della casa di vacanza, nulla muta all'esigenza di dover rispettare determinate norme procedurali e formali.
La decisione dell'autorità di prima istanza di fissare all'insorgente un termine perentorio di sette giorni al fine di sanare la duplice inadempienza ai requisiti di legge, non configura né un eccesso di formalismo né un diniego di giustizia formale. Si tratta invece semplicemente di far rispettare il principio di legalità che presuppone la determinazione ed il rispetto di esigenze formali per qualsiasi atto ricorsuale: occorre infatti che si possa stabilire in ogni momento se, effettivamente, la validità di un atto amministrativo è contestata (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 247 n. 1 ad art. 46; Pierre Moor, Droit administratif, Berna 1994, vol. II, pag.435).
4. In virtù di quanto esposto, il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 9, 28, 46, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario