Incarto n. 52.2004.295
Lugano 23 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 del
RI 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3686) del Consiglio di Stato, che ha accolto i ricorsi presentati da __________ e __________ avverso le separate risoluzioni 16 marzo 2004 del municipio di Gerra Verzasca in materia di trasferimento di domicilio;
vista la risposta 28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da __________ e __________ contro le risoluzioni 16 marzo 2004 con cui il municipio aveva accertato il loro trasferimento di domicilio presso il comune di Gerra Verzasca a far tempo dal 29 gennaio 2004;
che l’Esecutivo cantonale ha posto a carico del comune la tassa di giustizia e le spese del procedimento;
che contro il predetto giudizio governativo il comune insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia riformato limitatamente all’aggravio delle tasse di giustizia;
che con osservazioni 28 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto di modificare la propria decisione giusta l’art. 50 PAmm nel senso prospettato dal comune ricorrente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 208 cpv. 1 LOC; la legittimazione del comune è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 50 PAmm fino all’insinuazione della risposta l’istanza inferiore può modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente (cpv. 1); essa emana una nuova decisione che deve essere comunicata all’autorità di ricorso (cpv. 2), la quale esamina il gravame soltanto nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto (cpv. 3);
che con osservazioni 28 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto di aderire integralmente al postulato ricorsuale modificando la propria decisione nel senso di non accollare al comune ricorrente la tassa di giudizio e le spese di quell’istanza;
che il ricorso deve pertanto essere accolto, annullando il dispositivo n. 2 della risoluzione governativa impugnata;
che, dato l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 43, 46, 50 PAmm; 208 LOC;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è annullato il dispositivo n. 2 della risoluzione 24 agosto 2004 (n. 3686) del Consiglio di Stato.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario