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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2004 52.2004.280

15 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·985 parole·~5 min·1

Riassunto

domanda di assistenza giudiziaria

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.280  

Lugano 15 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 agosto 2004 di

RI1 patrocinato da: PA1  

contro  

la decisione 17 agosto 2004 (n. 3592) del Consiglio di Stato, che a seguito della retrocessione degli atti pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 26.04.2004) ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente davanti all’Esecutivo cantonale nell’ambito dell’impugnativa interposta contro la risoluzione 11 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    3 settembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni;

-    7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con pronuncia 26 aprile 2004 (inc. n. 52.2004.73) il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da RI1 contro il giudizio 17 febbraio 2004 del Consiglio di Stato, nella misura in cui gli aveva negato il rinnovo del permesso di dimora, confermando la risoluzione 11 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

che questo Tribunale ha tuttavia parzialmente accolto il ricorso laddove impugnava il diniego dell'assistenza giudiziaria pronunciato dal Governo, poiché le particolari circostanze della fattispecie, che non occorre qui rievocare, non consentivano di negare a priori la probabilità di esito favorevole al gravame (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag); esso ha quindi retrocesso gli atti all’Esecutivo cantonale affinché si esprimesse nuovamente ai sensi dei considerandi sulla richiesta di assistenza giudiziaria;

                                         che con giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato l’ha nuovamente negata, adducendo che, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente, egli non verserebbe in condizioni di indigenza, come espressamente richiesto dall’art. 14 cpv. 1 Lag;

                                         che contro il predetto giudicato governativo RI1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato; essendo oggetto di una misura di pignoramento del salario ad opera dell’UEF, l’importo eccedente il minimo di esistenza garantito agli effetti del diritto esecutivo verrebbe interamente destinato ai suoi creditori; egli non sarebbe pertanto in grado di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio; delle ulteriori allegazioni ricorsuali si dirà, se del caso, nei seguenti considerandi;

                                         che all’accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 35 cpv. 4 Lag (cfr. anche messaggio 22.05.2001 N. 5123 ad art. 35 Lag e relativo rapporto della commissione della legislazione 17.04.2002); la legittimazione del ricorrente è certa (35 cpv. 1 e 2 Lag); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 4 Lag), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che con giudizio 26 aprile 2004 questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’impugnativa in oggetto non poteva essere giudicata a priori sprovvista di ogni probabilità di esito favorevole, come espressamente richiesto dall’art. 14 Lag nel senso di una condizione negativa;

che oggetto della controversia è dunque soltanto ancora la questione a sapere se al momento dell’istanza formulata davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente versasse o meno in condizioni di indigenza;

che, secondo la definizione legale sancita dall’art. 3 Lag, l’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi interessi dinanzi alle autorità giudicanti del Cantone (cpv. 1); è ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio (cpv. 2); in altri termini essa non deve essere in grado di sopperire alle spese processuali senza ledere il minimo necessario per il proprio sostentamento e per quello della propria famiglia (cfr. rapporto della commissione della legislazione 17.04.2002 e rinvii giurisprudenziali ivi citati);

che, in concreto, il ricorrente ha sostanziato la propria condizione di indigenza producendo contestualmente al ricorso davanti al Consiglio di Stato un valido certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emesso dal municipio di Lugano il 24 marzo 2002, sulla scorta dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati ai suoi creditori, che già allora ammontavano a più di cinquemila franchi (cfr. attestato di carenza beni 12.05.2004, agli atti);

                                         che la situazione economica del ricorrente non è nel frattempo migliorata, come dimostra l’ulteriore certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria del 23 luglio 2003 (pure agli atti);

                                         che, in effetti, RI1 è attualmente sottoposto ad una misura di pignoramento del salario giusta l’art. 93 LEF nella misura di fr. 976.45 al mese (cfr. estratto UEF 12.05.2004 e certificato di salario giugno 2004);

                                         che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, egli non può dunque far fronte agli oneri della causa, senza intaccare il minimo esistenziale necessario al suo sostentamento e a quello della sua famiglia, in particolare dei suoi due figli minorenni (cfr. art. 93 LEF);

che, stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto, annullando e riformando la risoluzione governativa che nuovamente nega al ricorrente l’assistenza giudiziaria;

                                         che, dato l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;

che lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un legale iscritto all’albo, un adeguato importo a titolo di ripetibili;

che, a seguito del riconoscimento di congrue ripetibili, diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede;

per questi motivi,

visti gli art. 3, 6, 14, 21, 35, 36 Lag; 18, 31, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione 17 agosto 2004 (n. 3592) del Consiglio di Stato è annullato e riformato come segue:

"1.     L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è accolta."

                                   2.   Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ; .

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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