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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2004 52.2004.271

28 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,253 parole·~11 min·1

Riassunto

revoca di un permesso di dimora CE/AELS

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.271  

Lugano 28 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 agosto 2004 di

RI1 patrocinata dall' PA1 6500 Bellinzona,  

contro  

la risoluzione 13 luglio 2004 (n. 3295) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 maggio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

-    30 agosto 2004 del Dipartimento delle istituzioni;

-      7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina lettone __________ __________ (1975) è entrata in Svizzera il 7 gennaio 2002, lasciando il figlio __________ (1993) nato da una precedente relazione nel suo paese d'origine.

Il 18 aprile successivo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha rilasciato un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio con il cittadino italiano domiciliato in Svizzera __________ __________ (1955).

Le nozze sono state celebrate il 22 giugno 2002 a __________. A seguito del matrimonio, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 21 giugno 2007.

Il 24 febbraio 2003 __________ __________ ha acquisito la cittadinanza elvetica.

                                  B.   a) Il 12 gennaio 2004 il legale di __________ RI1 ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che il 17 novembre 2003 la sua patrocinata aveva lasciato provvisoriamente l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________ in quanto il marito la maltrattava.

Il 26 febbraio 2004 __________ __________ ha comunicato alla medesima autorità di ignorare dove sua moglie alloggiasse e che era sua intenzione divorziare dalla stessa, in quanto sospettava che ella intrattenesse una relazione extraconiugale.

b) Interrogata il 31 marzo 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, __________ RI1 ha dichiarato essersi separata di fatto dal marito a causa del suo comportamento, non escludendo di tornare a vivere con lo stesso, sebbene a determinate condizioni.

Dal canto suo, il 15 aprile 2004 __________ __________ ha dichiarato alla polizia di non avere più notizie dalla consorte e di volere divorziare dalla stessa.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 maggio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora alla qui ricorrente, fissandole un termine con scadenza il 30 giugno 2004 per lasciare il territorio elvetico.

                                  C.   Con giudizio 13 luglio 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ RI1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non sussistesse più un legame sentimentale tra i coniugi __________, considerando in tal modo manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per conservare il permesso di soggiorno ottenuto a seguito del matrimonio.

Considerata la breve durata del suo soggiorno in Svizzera, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto tutto sommato esigibile il rientro della ricorrente nel paese d'origine.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ RI1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via del tutto subordinata, che il suo permesso resti valido almeno fino al momento dell'estensione alla Repubblica di Lettonia dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), verosimilmente il 30 giugno 2005, che le permetterà poi di beneficiare di un diritto autonomo per risiedere in Svizzera in qualità di lavoratrice.

Ribadisce di essersi allontanata provvisoriamente dall'abitazione coniugale per preservare la propria incolumità, in quanto il marito era geloso e la maltrattava. Contesta anche in questa sede che il suo matrimonio sia ormai svuotato di ogni scopo e contenuto e di avere una relazione con un altro uomo, non escludendo una ripresa della vita coniugale a certe condizioni.

Infine, pone in rilievo il fatto che deve poter lavorare, anche per poter mantenere il suo figlio __________ residente in Lettonia.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Il 16 settembre 2004, la ricorrente ha chiesto di replicare.

Non è stato dato seguito alla domanda per i motivi che verranno esposti più avanti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 4 maggio 2004 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora CE/AELS, valido fino al 21 giugno 2007, di __________ RI1.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'insorgente chiede di replicare alle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato e dal dipartimento.

A questo proposito giova tuttavia ricordare che il diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), nei casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 ad art. 20 con riferimenti).

Orbene, la domanda di replica dell'insorgente, peraltro non motivata, dev’essere respinta, in quanto con le risposte delle autorità inferiori non sono stati apportati nuovi elementi di rilievo ai fini del presente giudizio.

                                   3.   __________ RI1 si è sposata con un cittadino italiano. Per tale motivo, ella ha ottenuto un permesso di dimora in virtù delle disposizioni dell'ALC, che disciplinano il soggiorno dei membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente. Il 24 febbraio 2003, dopo otto mesi di matrimonio, il marito della ricorrente ha poi acquisito la cittadinanza elvetica.

Ci si può invero chiedere se il menzionato Accordo trovi applicazione nei confronti di persone in possesso della doppia cittadinanza, segnatamente di cittadini svizzeri, residenti in Svizzera, che sono ugualmente cittadini comunitari. Il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione (STF 2A.425/2003 del 5 marzo 2003, consid. 3.4.), la quale non necessita di essere risolta neppure in questa sede dal momento che sia che si applichi l’ALC, sia che faccia stato la LDDS, il gravame va respinto per i motivi che seguono.

                                   4.   4.1. Giusta il combinato l'art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 Allegato I ALC, il coniuge di un lavoratore comunitario ha il diritto di stabilirsi con lui nonché di accedere a un'attività economica, sempre che il lavoratore comunitario disponga per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale.

4.2. Il fatto di richiamarsi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente comporta la decadenza del diritto conferito dall'art. 3 Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg. precitato).

Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4.3. L'art. 23 OLCP dispone che i permessi di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

In tal senso, è possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE e dei suoi famigliari.

L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

                                   5.   5.1. In concreto, __________ __________ è entrata in Svizzera il 7 gennaio 2002, dove si è poi sposata il 22 giugno 2002 con __________ __________.

La stessa ricorrente ammette di aver cessato di vivere insieme al marito a partire dal mese di novembre del 2003, quando si è trasferita dall'abitazione coniugale di __________ a __________.

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile al consorte che l'avrebbe maltrattata per motivi di gelosia (doc. B prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato) è ininfluente ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Inoltre la separazione dopo diciotto mesi di matrimonio dura ormai da oltre dieci mesi e nessun elemento agli atti permette di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria.

Non è certo il fatto che non sarebbe pendente alcuna causa di divorzio in Pretura che permette di ritenere il contrario. Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà del marito di ricomporre definitivamente la comunione coniugale.

5.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dal novembre 2003, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ RI1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

                                   6.   Occorre verificare ora la proporzionalità del provvedimento impugnato.

__________ RI1 risiede stabilmente da poco più di due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari, tra cui il figlio __________ (1993), in Lettonia, dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 26 anni e ha conseguito il certificato di segretaria (v. curriculum vitae 1° luglio 2002, agli atti).

Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di riadattamento.

Il semplice fatto che ella si senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lei più favorevoli.

Inoltre la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come impiegata in Svizzera che le permetterebbe pure di mantenere suo figlio nel paese d'origine, è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.

La misura litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità.

                                   7.   Quanto appena esposto vale anche qualora si volesse esaminare la vertenza esclusivamente dal profilo della LDDS.

7.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

7.2. Ora, viste le relazioni esistenti tra i coniugi __________ esaminate in precedenza (consid. 5 e 6), la ricorrente si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Di conseguenza, la domanda di __________ RI1 di poter continuare a soggiornare in Svizzera risulta abusiva anche dal profilo dell'art. 7 LDDS.

                                   8.   La ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.

Inoltre, ella non beneficia di un diritto autonomo di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratrice ai sensi dell'ALC, in quanto il menzionato Accordo non è ancora stato esteso alla Repubblica di Lettonia.

                                   9.   In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora alla ricorrente.

                                10.   Stando così le cose, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; 8 CEDU; l'ALC e l'Allegato I;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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