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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2004 52.2004.270

28 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,139 parole·~6 min·3

Riassunto

licenza edilizia per innalzare un muro di cinta

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.270  

Lugano 28 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 agosto 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato (n. 3084), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 12 maggio 2004, rilasciata dal municipio di CO3 a CO1 e CO2 per innalzare un muro di cinta e di sostegno (part. n. 1036 RF);

viste le risposte:

-         30 agosto 2004 del municipio di CO3;

-         30 agosto 2004 del Dipartimento del territorio;

-      7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    13 settembre 2004 di CO1 e CO2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che le resistenti CO1 e CO2 sono proprietarie di un fondo (part. n. 1036 RF), situato ad __________ in zona __________;

                                         che lungo il confine est il fondo è sorretto da un muro di sostegno alto circa m 1.30; altezza, misurata dal terreno sottostante (part. n. 1039 e 1040 RF), di proprietà della RI1 (RI1);

                                         che il 16 marzo 2004 le resistenti hanno chiesto mediante notifica al municipio il permesso di innalzare il muro in questione sino all'altezza di m 2.50, colmando mediante terrapieno lo spazio retrostante;

                                          confine

         part. 1036                                  part. 1039 / 1040

                                                        m 1.20

                                                         m 1.30

                                         che alla domanda si è opposta la RI1, obiettando di essere al beneficio una licenza edilizia, per la costruzione di uno stabile d'appartamenti, che secondo il progetto approvato comporta un abbassamento di m 1.50 del livello del terreno sottostante il muro suddetto; l'altezza complessiva del muro (m 4) supererebbe pertanto quella massima ammissibile (m 2.50);

                 1036                                   1039 / 1040

                                                               m 1.50

livello del terreno secondo progetto

approvato ma non realizzato

che con decisione 12 maggio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della RI1;

che con giudizio 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente; il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza del muro innalzato fosse da misurare a partire dall'attuale livello del terreno dei fondi della RI1, prescindendo dalla licenza di cui beneficia, stante che non dispone di alcuna garanzia che al momento in cui verranno realizzati i lavori sul suo fondo, la situazione sui fondi limitrofi sarà immutata per rapporto a quella esistente al momento del rilascio del permesso;

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;

che l'insorgente ribadisce che per la misurazione dell'altezza del muro occorre considerare il livello del terreno che scaturirà dall'abbassamento autorizzato dalla licenza che le è stata a suo tempo rilasciata;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio che non formulano osservazioni;

che CO1 e CO2 contestano succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti;

che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627);

che, giusta l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici si misura a partire dal livello del terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto; analogamente si procede per la misurazione di altri manufatti, in particolare per i muri di cinta o di sostegno (Scolari, op. cit., ad art. 40 LE, n. 1220);

che, quando - come ad __________ l'ordinamento edilizio concretamente applicabile non fissa l'altezza massima dei muri di cinta o dei muri di sostegno realizzati sul confine, fa stato il limite di m 2.50 prescritto dall'art. 134 cpv. 2 LAC (STA 4.6.1996 in re __________);

che, attualmente, l'altezza del muro che sostiene il terreno delle resistenti lungo il confine est, va misurata a partire dal livello dei fondi sottostanti, di proprietà della RI1;

che l'altezza del muro esistente non va di certo misurata a partire dal livello del terreno sistemato che risulterà dall'abbassamento previsto dai piani approvati con la licenza rilasciata alla RI1 nel 1994; nemmeno la ricorrente lo sostiene;

che la licenza qui in contestazione autorizza le resistenti ad innalzare questo muro sino all'altezza di m 2.50, misurata a partire dall'attuale livello del terreno sottostante;

che, determinante ai fini della determinazione dell'altezza, può essere soltanto l'attuale livello del terreno a valle del muro da innalzare; la licenza edilizia - per definizione - accerta infatti la conformità dell'intervento con il diritto applicabile sulla base della situazione di fatto esistente al momento della decisione;

che, nella misura in cui autorizza le resistenti ad innalzare il muro di cinta e di sostegno del loro fondo sino all'altezza di m 2.50, misurata a partire dall'attuale livello del terreno sottostante, la licenza in contestazione è pertanto conforme al diritto;

che palesemente a torto pretende l'insorgente di misurare l'altezza del manufatto in contestazione in base alla situazione di fatto risultante dall'eventuale, incerta realizzazione del progetto autorizzato dalla licenza, che le è stata rilasciata per abbassare il livello dei suoi fondi; determinante ai fini del giudizio sulla conformità del progetto è unicamente la situazione di fatto esistente al momento della decisione dell'autorità comunale;

che le due licenze possono sussistere contemporaneamente, perché entrambe accertano che le opere murarie previste dai rispettivi progetti sono conformi al diritto edilizio materiale concretamente applicato alla situazione di fatto esistente al momento delle decisioni adottate dal municipio;

che soltanto una delle due licenze può tuttavia essere utilizzata, stante che l'utilizzazione di entrambe comporterebbe la realizzazione di un muro di altezza superiore al limite di m 2.50;

che in questa sede non occorre comunque stabilire quali conseguenze possano derivare ad una delle due licenze dall'utilizzazione dell'altra; la questione esula in effetti dai limiti del presente giudizio, che deve unicamente stabilire se la licenza in contestazione è conforme al diritto; questione, questa, alla quale si è già risposto affermativamente;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate in base al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alle resistenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  1. CO1 2. CO2 1, 2 patrocinate da: PA1 3. CO3 4. CO4 5. CO5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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