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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.12.2004 52.2004.268

15 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,804 parole·~9 min·1

Riassunto

autorizzazione di un'assemblea patriziale a indire un pubblico concorso per la locazione di una cascina

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.268  

Lugano 15 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 agosto 2004 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 30 giugno 2004 (n. 2960) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 7 maggio 2004 dell'Assemblea della Parrocchia CO 1 in materia di autorizzazione a indire un pubblico concorso per la locazione della cascina __________;

viste le risposte:

-    31 agosto 2004 del Consiglio di Stato,

-    1° settembre 2004 della Parrocchia CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 maggio 2004 si è svolta l'assemblea ordinaria della Parrocchia CO 1.

Tra le varie trattande previste all'ordine del giorno figurava anche quella concernente l'autorizzazione a concedere in locazione, tramite un pubblico concorso, la cascina __________ per una durata di 30 anni e per un canone annuo di almeno fr. 1'000.–.

Durante la seduta svoltasi alla presenza di 14 parrocchiani, un membro del consesso ha suggerito di fissare il piede d'asta a fr. 500.– annui.

Poste ai voti entrambe le proposte con il sistema delle votazioni eventuali, la prima è stata accolta da 9 persone, la seconda da 7. L'assemblea ha quindi ritenuto che tutti i 14 votanti avessero accettato la proposta del consiglio parrocchiale, poiché aveva ottenuto la maggioranza dei voti.

                                  B.   a) Il 21 maggio 2004 RI 1RI 1 ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per violazione di alcune formalità essenziali prescritte dalla LLCC.

Il ricorrente ha sostenuto che nell'ambito di una votazione per eventuali non è lecito esprimere un voto affermativo per entrambe le proposte, come avevano fatto due parrocchiani nel caso di specie.

b) Con giudizio 30 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha confermato detta risoluzione, respingendo il gravame contro di essa presentato da RI 1.

Il Governo ha indicato che il sistema della votazione per eventuali non impedisce ad un avente diritto di esprimersi su più proposte differenti tra loro. Ha tuttavia rilevato che, nel caso di specie, si doveva procedere alla votazione finale per la proposta che aveva raggiunto il maggior numero di voti. L'Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto che costituisse formalismo eccessivo annullare la risoluzione impugnata per tale motivo, in quanto nessuno si opponeva al principio di affittare la cascina e le proposte divergevano solo sull'importo annuo minimo del canone di affitto da indicare sul bando di concorso, di competenza del Consiglio parrocchiale.

                                  C.   Avverso la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla insieme alla risoluzione dell'assemblea parrocchiale litigiosa.

Ribadisce e sviluppa le censure già sollevate dinnanzi all'Esecutivo cantonale, sostenendo inoltre che la determinazione del canone di locazione è di competenza del legislativo.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, mentre la Parrocchia CO 1 si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 28 LLCC, 97 RLLCC e 208 cpv. 1 LOC.

La legittimazione attiva del ricorrente, in quanto cittadino attivo cattolico apostolico domiciliato nel territorio della parrocchia, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Data la natura delle questioni poste a giudizio, il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 18 lett. c LLCC, sono di competenza dell'assemblea parrocchiale tra l'altro - l'alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali. Anche gli affitti di beni stabili rientrano nel concetto di commutazione d'uso (Ratti, La parrocchia, p. 86).

                                         In questi casi, soggiunge il §1 della medesima norma, occorre il voto di due terzi dei presenti in assemblea. La risoluzione è nulla senza il consenso dell'Ordinario o del suo delegato (art. 18 §2 LLCC).

2.2. L'art. 20 § LLCC dispone che la convocazione e la tenuta dell'assemblea parrocchiale sono rette dalle norme della legge organica comunale.

In questo senso sono dunque applicabili le norme della LOC del 13 giugno 1854 vigente al momento in cui è stata promulgata la LLCC, recepite sostanzialmente per intero nel RLCC (RDAT II-2000 n. 7, consid. 2.2). Secondo l'art. 26 LOC 1854, il presidente dell'assemblea, presieduta giusta l'art. 12 RLLCC dal presidente del consiglio parrocchiale, mette in deliberazione ad uno ad uno gli oggetti per i quali l'assemblea è radunata. Sebbene la LOC 1854 non prevedesse espressamente la possibilità di procedere per votazioni eventuali in caso di più proposte, la stessa è poi stata ammessa dalla giurisprudenza (Marco Borghi, GAT N. 101), per analogia con quanto stabilito dagli attuali art. 28 cpv. 4 LOC e 9 RALOC.

Secondo la normativa in vigore, quando vi sono più proposte si procede per votazioni eventuali, le quali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di consensi. La proposta con il maggior numero di consensi va poi messa in votazione finale.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il 7 maggio 2004 il consiglio parrocchiale ha invitato l'assemblea a voler votare "- l'autorizzazione al pubblico concorso per la cessione in affitto della cascina __________ con una durata di 30 anni". Il messaggio proponeva di fissare in fr. 1'000.– l'importo minimo del canone per coprire la spesa di fr. 35'000.– che avevano comportato i lavori effettuati per la conservazione dell'edificio.

Durante la seduta assembleare un parrocchiano ha suggerito invece di fissare il canone a fr. 500.–. Poste ai voti entrambe le proposte, la prima è stata accolta da 9 membri, la seconda da 7.

Ritenuto che la proposta del consiglio parrocchiale aveva ottenuto la maggioranza dei voti, l'assemblea l'ha considerata come approvata all'unanimità dei presenti.

                                   4.   4.1. Il ricorrente afferma innanzitutto che il canone d'affitto della cascina costituisce un elemento essenziale del contratto. Ne deduce che, contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, spettava all'assemblea parrocchiale pronunciarsi anche su questo aspetto.

4.2. Anche se per motivi in parte diversi da quelli appena esposti, questa tesi dev'essere condivisa.

Applicando per analogia al contesto in esame la giurisprudenza sviluppata da questo tribunale in materia comunale e patriziale, il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato che la competenza dell'assemblea ad autorizzare la locazione di beni appartenenti alla parrocchia è in linea di massima circoscritta all'enunciazione del principio, ritenuto che spetta invece all'organo esecutivo adottare in seguito i provvedimenti necessari per attuare concretamente la volontà espressa in termini generali dal proprio legislativo, procedendo tramite pubblico concorso o, in casi eccezionali, per trattative private (STA 9 dicembre 1994 in re B. e llcc, consid. 5.2.; RDAT II-1993, n. 2 consid. 2.2). Ciò non significa tuttavia che l'assemblea parrocchiale – analogamente a quanto avviene in ambito comunale (cfr. Ratti, Il comune, pag. 684) - non possa pronunciarsi in determinate circostanze anche sulle condizioni alle quali il bene in questione dovrà essere messo a disposizione di eventuali terzi interessati. È il caso segnatamente quando l'esecutivo non si limita a chiedere all'assemblea di autorizzare la locazione di un certo immobile, ma formula delle proposte precise in proposito, stabilendo ad esempio la pigione minima richiesta o la durata prevista del rapporto di locazione. Non è infatti dato a vedere come in tali casi possa essere preclusa a quest'ultimo organismo la possibilità di esprimersi su simili questioni.

Di conseguenza, contrariamente a quanto assunto dal Governo, nella misura in cui il consiglio parrocchiale aveva avanzato nel suo messaggio relativo alla locazione della cascina Corte Larecc dell'Alpe Masnée una concreta e precisa proposta per quanto attiene al canone minimo che esso intendeva fissare nel bando di concorso, l'assemblea era senz'altro tenuta a determinarsi, oltre che sul principio della locazione stessa, anche su questo specifico aspetto.

                                   5.   5.1. L'insorgente contesta quindi la procedura di votazione adottata dall'assemblea parrocchiale. Sostiene che, nell'ambito di una votazione eventuale, non sarebbe lecito esprimere un voto affermativo per entrambe le proposte come hanno fatto nell'evenienza concreta due membri del consesso.

5.2. Giova ricordare che la votazione eventuale è un'operazione di voto intermedio che deve precedere la votazione finale ogni qualvolta sul medesimo oggetto siano state formulate due o più proposte. In altri termini, si tratta di un atto o di una serie di atti preliminari che devono preparare, spurgare ed eliminare le varie proposte formulate affinché possa essere presentata per la votazione conclusiva quella che ha raggiunto il maggior numero di voti (cfr. Ratti, op. cit., pag. 442). Ora, nel caso concreto non risulta che l'assemblea parrocchiale abbia messo in votazione finale la proposta che ha raccolto il maggior numero di consensi, motivo per il quale nulla permetteva alla medesima di considerare come accettata all'unanimità dai 14 membri presenti in sala la proposta di autorizzare l'affitto della cascina alle condizioni fissate dal consiglio parrocchiale. Nella fattispecie in esame detta omissione costituisce senz'altro un vizio rilevante e non privo di conseguenze per la validità della risoluzione litigiosa in quanto, se da un lato si può tranquillamente affermare che tutti i parrocchiani si sono espressi favorevolmente sul principio di locare la cascina, dall'altro lato occorre invece rilevare che, per quanto attiene alla questione del canone minimo – pure oggetto di deliberazione (cfr. consid. 4.2.) –, i pareri espressi sono stati divergenti e la proposta maggiormente votata non ha raccolto le preferenze di almeno i due terzi dei presenti, così come imposto in questi casi dall'art. 18 § 1 LLCC. Di conseguenza il ricorso dev'essere accolto, pertanto la decisione dell'assemblea parrocchiale di autorizzare l'affitto della __________ partendo da un canone minimo di fr. 1'000.- all'anno, nonché quella governativa che la conferma sono annullate. Spetterà quindi all'assemblea parrocchiale procedere ad una nuova votazione sul citato oggetto, tenendo conto delle regole e dei principi appena illustrati.

Sapere se due parrocchiani potevano esprimere la propria preferenza per entrambe le proposte messe ai voti costituisce a questo punto una questione che può rimanere indecisa nella presente sede.

                                   6.   Visto l'esito del ricorso e ritenuto che la parrocchia non si è opposta all'accoglimento del gravame anche nel corso della procedura dinnanzi al Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm).

Considerato che l'insorgente, avvocato, agisce in proprio e non è patrocinato da un legale iscritto nell'apposito registro, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm; DTF 129 II 297 consid 5).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 20, 28 LLCC; 97 RLCC; 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

Di conseguenza sono annullate:

1.1.           la decisione 30 giugno 2004 (n. 2960) del Consiglio di Stato;

1.2.           la risoluzione 7 maggio 2004 dell'Assemblea della CO 1 relativa alla locazione della cascina al __________.

2.Non si preleva una tassa di giustizia.

                                        3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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