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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.09.2004 52.2004.255

8 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,074 parole·~5 min·4

Riassunto

delibera per la posa di una condotta antincendio

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.255  

Lugano 8 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 della

RI1 patrocinata da: PA1  

contro  

la decisione 23 luglio 2004 del municipio di __________, che delibera alla ditta CO1 la posa di una condotta antincendio e opere annesse nel bosco sopra l'abitato di __________;

viste le risposte:

-    18 agosto 2004 del Dipartimento del territorio, Ufficio forestale IV. circondario;

-    26 agosto 2004 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 aprile 2004 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione dei lavori di posa di una condotta antincendio e opere annesse nel bosco sopra l'abitato di __________ (FU n. 32, pag. 2894 seg.).

Il modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare 5 referenze della ditta nel campo specifico (posa condotte antincendio in montagna), con lista dei lavori di questo tipo eseguiti negli ultimi 5 anni, precisando ubicazione, anno di costruzione, committente, lunghezza della condotta ed importo totale di liquidazione (pos. 252.120 lett. c). La prescrizione avvertiva che indicazioni incomplete o inveritiere avrebbero determinato un punteggio nullo nella graduatoria. La pos. 259.300 rendeva inoltre attenti i concorrenti che la mancata presentazione con l'offerta anche di un solo documento richiesto dalla pos. 252.120 avrebbe comportato l'esclusione dalla gara.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della ricorrente RI1 di fr. 107'136.00 e quella della ditta CO1 di fr. 120'202.65.

La ricorrente non ha indicato alcuna referenza. La ditta CO1 ne ha invece indicate 5.

Previa valutazione delle offerte sulla base dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione, il 23 luglio 2004 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta CO1, risultata prima in graduatoria con 576.96 punti. La ditta RI1 è invece stata esclusa dall'aggiudicazione perché non aveva presentato alcuna referenza.

                                  C.   Contro la predetta decisione la ditta RI1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta in particolare l'esclusione, rilevando che il modulo d'offerta non chiedeva ai concorrenti di produrre alcun documento a comprova delle referenze indicate. Osserva inoltre di non aver indicato alcuna referenza, non avendo mai eseguito condotte antincendio in montagna.

La ditta CO1 non ha presentato osservazioni.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente e rilevando che quest'ultima si sarebbe comunque classificata soltanto terza con 492.5 punti. Prima risulterebbe la ditta __________, con 545.16 punti, mentre la ditta CO1 sarebbe seconda con 537 punti.

La ditta CO1 non ha presentato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione. La legittimazione attiva ad impugnare l'aggiudicazione le potrà invece essere riconosciuta soltanto in caso di successo del ricorso contro l'esclusione.

Con questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere le prove richieste dall'insorgente (art. 18 PAmm). Non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio ad eventuali lacune istruttorie poste in essere dal committente.

                                   2.   Il modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare 5 referenze della ditta nel campo specifico (posa condotte antincendio in montagna), con lista dei lavori di questo tipo eseguiti negli ultimi 5 anni (pos. 252.120 lett. c). La richiesta di referenze era formulata sotto forma di tabella che i concorrenti dovevano compilare, precisando ubicazione, anno di costruzione, committente, lunghezza della condotta ed importo totale di liquidazione. La prescrizione avvertiva che indicazioni incomplete o inveritiere avrebbero determinato un punteggio nullo nella graduatoria. Non chiedeva tuttavia ai concorrenti di produrre alcuna documentazione a comprova delle referenze indicate.

La pos. 259.300 rendeva inoltre attenti i concorrenti che la mancata presentazione con l'offerta anche di un solo documento richiesto dalla pos. 252.120 avrebbe comportato l'esclusione dalla gara.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, la ricorrente non ha indicato alcuna referenza. Non avendo mai posato condotte antincendio in montagna non era in effetti in grado di indicarne.

Prevalendosi della comminatoria d'esclusione sopra menzionata, il committente ha estromesso la ricorrente dall'aggiudicazione.

Manifestamente a torto, perché la richiesta di referenze non imponeva ai concorrenti di produrre alcun documento. I concorrenti dovevano soltanto compilare la tabella delle referenze prevista alla posizione 252.120. Sarebbe spettato al committente, in sede di valutazione delle offerte, verificarne la conformità, raccogliendo le necessarie informazioni complementari.

In quanto volto a contestare l'esclusione il ricorso va quindi accolto.

                                   4.   Se l'offerta della ricorrente fosse stata esclusa senza essere valutata, la decisione di aggiudicazione andrebbe annullata, rinviando gli atti al committente affinché rimedi all'omissione e statuisca nuovamente sulle offerte dei concorrenti rimasti in gara.

Nel caso in esame, il municipio ha invece valutato l'offerta della RI1, classificandola al terzo posto, dopo le ditte __________ e CO1.

La decisione non può tuttavia essere confermata, poiché il committente non ha esperito alcuna verifica sulla conformità delle referenze indicate dalla ditta CO1. In particolare, ha omesso di accertare se i lavori che questa ditta ha indicato come referenza siano effettivamente costituiti dalla posa di condotte antincendio in montagna.

Questo tribunale non può quindi verificare se il punteggio assegnato alla ditta CO1 per il criterio referenze sia giustificato o meno. Non spettando a questo tribunale esperire gli accertamenti necessari, il ricorso va accolto anche nella misura in cui è rivolto contro l'aggiudicazione, annullandola e rinviando gli atti al committente, affinché, assunte le informazioni mancanti, si pronunci sulle offerte delle due ditte rimaste in gara.

                                   5.   La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune, ritenuto che la ditta CO1 non ha resistito al ricorso.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 23 luglio 2004 del municipio di __________, che delibera alla ditta CO1 la posa di una condotta antincendio e opere annesse nel bosco sopra l'abitato di __________ è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione come al considerando 4.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di __________, che rifonderà fr. 1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO1 2. CO2 3. CO3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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