Incarto n. 52.2004.242 52.2005.79/86
Lugano 21 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 19 luglio 2004, (b) 9 marzo 2005, (c) 14 marzo 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
(a)
la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato (n. 3085) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 maggio 2004 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di mettergli a disposizione una copia del rapporto di constatazione allestito da un agente della polizia comunale;
(b)
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 827) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (part. 608 RF);
(c)
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 826) che: 1. dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca (part. 1855 RF); 2. accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca;
viste le risposte:
- 4 agosto 2004 del Responsabile della protezione dei dati;
- 17 agosto 2004 del municipio di __________;
- 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub a;
- 18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 23 marzo 2005 del municipio di __________;
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
- 11 aprile 2005 della __________ (__________) ;
al ricorso sub b;
- 18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 23 marzo 2005 del municipio di __________;
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
- 11 aprile 2005 della __________ (__________) ;
al ricorso sub c;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione situata vicino alla __________ (__________), diretta da __________;
che tra le parti, in lite anche davanti al giudice civile, si è sviluppato un esteso contenzioso riguardante l'uso che la scuola fa delle sue infrastrutture, rispettivamente il rilascio di licenze edilizie;
che degli otto procedimenti di ricorso avviati davanti a questo tribunale ne sono rimasti pendenti tre, concernenti:
· l'esame di atti presso l'allora municipio di __________ (52.2004.242);
· la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (52.2005.79);
· la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune varianti d'opera apportate nell'ambito della costruzione di uno stabile ad uso biblioteca (52.2005.86);
che nell'ambito dell'ultimo procedimento il 19 luglio 2005 il ricorrente ha comunicato a questo tribunale di aver stipulato un diritto di compera a favore della __________; ha quindi chiesto, come agli accordi presi dalle parti, di stralciare la procedura dai ruoli senza prelievo di spese di prima e di seconda istanza, compensate le ripetibili;
che con scritto 9 agosto 2005 la __________ ha comunicato che gli accordi interventi prevedevano il ritiro del ricorso;
che il 22 agosto 2005 il ricorrente ha allora chiesto di stralciare le tre procedure sopra menzionate senza prelevare spese, ritenuto che il comune di __________ rinunciava all'assegnazione di ripetibili con l'auspicio che anche la __________ facesse altrettanto;
che il 24 agosto 2005 il comune di __________ ha dichiarato di non opporsi allo stralcio, purché anche la __________ rinunciasse alle ripetibili, considerato che sinora non aveva rinunciato ad avanzare pretese per questo titolo nei suoi confronti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); da questo profilo, i ricorsi, tempestivi, erano dunque ricevibili in ordine;
che la richiesta di stralcio dei tre procedimenti formulata dal ricorrente è chiaramente da configurare quale dichiarazione di desistenza; accingendosi il ricorrente a vendere la sua proprietà alla __________, anche il suo interesse all'accoglimento dei tre ricorsi è peraltro venuto meno;
che la desistenza comporta la crescita in giudicato delle decisioni governative impugnate; una modifica delle tasse di giustizia ivi applicate e delle ripetibili ivi assegnate è pertanto esclusa;
che la tassa di giustizia del presente decreto di stralcio, commisurata per difetto, è posta a carico del ricorrente, non potendosi pretendere che i costi occasionati dalle impugnative siano interamente assunti dai contribuenti;
che il ricorrente va inoltre condannato a versare alla __________ un'indennità per ripetibili, adeguatamente commisurata al lavoro occasionatole per rispondere al gravame da questi inoltrato contro la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che:
· dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca;
· accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca;
che la pretesa del comune di __________ di subordinare lo stralcio senza assegnazione di ripetibili alla rinuncia della __________ ad avanzare pretese per ripetibili nei suoi confronti va disattesa, poiché il comune non ha impugnato il dispositivo n. 2 della decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso della __________ dichiara nulla la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio ha provvisoriamente vietato l'uso di due aule della biblioteca;
che, nella misura in cui questo dispositivo è stato impugnato da RI 1, il comune non può essere condannato al pagamento di ripetibili alla __________ poiché ha chiesto il rigetto dell'impugnativa; le ripetibili tra __________ e comune rimangono in altri termini compensate come sancito dal dispositivo n. 2.2. del giudizio in questione.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 208 LOC; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.
3. Il ricorrente rifonderà fr. 600.- alla __________ a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario