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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.09.2005 52.2004.242

21 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,063 parole·~5 min·2

Riassunto

costruzione di un parcheggio sotterraneo

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.242 52.2005.79/86

Lugano 21 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 19 luglio 2004, (b) 9 marzo 2005, (c) 14 marzo 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

(a)

la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato (n. 3085) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 maggio 2004 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di mettergli a disposizione una copia del rapporto di constatazione allestito da un agente della polizia comunale;  

(b)

la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 827) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (part. 608 RF);  

    (c)

    la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 826) che: 1.      dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca (part. 1855 RF);   2.      accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca;  

viste le risposte:

-      4 agosto 2004 del Responsabile della protezione dei dati;

-    17 agosto 2004 del municipio di __________;

-    17 agosto 2004 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub a;

-    18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    23 marzo 2005 del municipio di __________;

-    23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2005 della __________ (__________) ;

al ricorso sub b;

-    18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    23 marzo 2005 del municipio di __________;

-    23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2005 della __________ (__________) ;

al ricorso sub c;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione situata vicino alla __________ (__________), diretta da __________;

                                         che tra le parti, in lite anche davanti al giudice civile, si è sviluppato un esteso contenzioso riguardante l'uso che la scuola fa delle sue infrastrutture, rispettivamente il rilascio di licenze edilizie;

che degli otto procedimenti di ricorso avviati davanti a questo tribunale ne sono rimasti pendenti tre, concernenti:

·        l'esame di atti presso l'allora municipio di __________ (52.2004.242);

·        la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (52.2005.79);

·        la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune varianti d'opera apportate nell'ambito della costruzione di uno stabile ad uso biblioteca (52.2005.86);

che nell'ambito dell'ultimo procedimento il 19 luglio 2005 il ricorrente ha comunicato a questo tribunale di aver stipulato un diritto di compera a favore della __________; ha quindi chiesto, come agli accordi presi dalle parti, di stralciare la procedura dai ruoli senza prelievo di spese di prima e di seconda istanza, compensate le ripetibili;

che con scritto 9 agosto 2005 la __________ ha comunicato che gli accordi interventi prevedevano il ritiro del ricorso;

che il 22 agosto 2005 il ricorrente ha allora chiesto di stralciare le tre procedure sopra menzionate senza prelevare spese, ritenuto che il comune di __________ rinunciava all'assegnazione di ripetibili con l'auspicio che anche la __________ facesse altrettanto;

che il 24 agosto 2005 il comune di __________ ha dichiarato di non opporsi allo stralcio, purché anche la __________ rinunciasse alle ripetibili, considerato che sinora non aveva rinunciato ad avanzare pretese per questo titolo nei suoi confronti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); da questo profilo, i ricorsi, tempestivi, erano dunque ricevibili in ordine;

che la richiesta di stralcio dei tre procedimenti formulata dal ricorrente è chiaramente da configurare quale dichiarazione di desistenza; accingendosi il ricorrente a vendere la sua proprietà alla __________, anche il suo interesse all'accoglimento dei tre ricorsi è peraltro venuto meno;

che la desistenza comporta la crescita in giudicato delle decisioni governative impugnate; una modifica delle tasse di giustizia ivi applicate e delle ripetibili ivi assegnate è pertanto esclusa;

che la tassa di giustizia del presente decreto di stralcio, commisurata per difetto, è posta a carico del ricorrente, non potendosi pretendere che i costi occasionati dalle impugnative siano interamente assunti dai contribuenti;

che il ricorrente va inoltre condannato a versare alla __________ un'indennità per ripetibili, adeguatamente commisurata al lavoro occasionatole per rispondere al gravame da questi inoltrato contro la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che:

·        dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca;

·        accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca;

che la pretesa del comune di __________ di subordinare lo stralcio senza assegnazione di ripetibili alla rinuncia della __________ ad avanzare pretese per ripetibili nei suoi confronti va disattesa, poiché il comune non ha impugnato il dispositivo n. 2 della decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso della __________ dichiara nulla la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio ha provvisoriamente vietato l'uso di due aule della biblioteca;

che, nella misura in cui questo dispositivo è stato impugnato da RI 1, il comune non può essere condannato al pagamento di ripetibili alla __________ poiché ha chiesto il rigetto dell'impugnativa; le ripetibili tra __________ e comune rimangono in altri termini compensate come sancito dal dispositivo n. 2.2. del giudizio in questione.

Per questi motivi,

visti gli art. 107, 208 LOC; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.

                                   3.   Il ricorrente rifonderà fr. 600.- alla __________ a titolo di ripetibili.

                                        4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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