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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2004 52.2004.157

4 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,453 parole·~7 min·3

Riassunto

uso della museruola per i cani di indole non mite

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.157  

Lugano 4 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 maggio 2004 di

RI1 patrocinati da: PA1,  

contro  

la decisione 6 aprile 2004 (n. 1432) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la risoluzione 17 febbraio 2004 con la quale il municipio di __________ ha imposto l’uso della museruola ai cani di loro proprietà;  

viste le risposte:

-    11 maggio 2004 del Consiglio di Stato;

-    25 maggio 2004 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI1 vivono a __________ dove detengono 3 cani:;

                                         che il 27 gennaio 2004 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti dei ricorrenti per titolo di danneggiamento e di atti contro la pubblica incolumità, affermando che lo stesso giorno il suo cane era stato aggredito dai cani dei ricorrenti nei pressi dell’alpe __________;

                                         che il 9 febbraio 2004 il Ministero pubblico ha emesso un decreto di non luogo a procedere, per mancanza di prove sul dolo;

                                         che, a seguito della denuncia penale, con risoluzione 17 febbraio 2004 il municipio di __________ – fondandosi in particolare sui punti n. 2 e 3 dell’ordinanza municipale 30 gennaio 2001 sulla detenzione dei cani – ha ordinato l’utilizzo della museruola per i cani di proprietà dei ricorrenti;

                                         che con giudizio 6 aprile 2004, il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata dai ricorrenti avverso il provvedimento municipale, ritenendolo rispettoso del principio di proporzionalità in quanto limitato ai luoghi pubblici del territorio di __________;

                                         che in sostanza, sulla base degli atti di causa ed in particolare della dichiarazione 1. agosto 2002 della veterinaria __________, il Governo ha ritenuto che i cani in questione rientrassero effettivamente nella categoria dei cani non propriamente di mite carattere;

                                         che i ricorrenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’annullamento del predetto giudizio governativo;

                                         che gli insorgenti contestano in primo luogo l’asserita aggressione da parte dei loro cani ai danni del cane di __________; a tal proposito lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti, in quanto né il municipio e neppure il Governo avrebbero provveduto all’accertamento dei fatti, basando le rispettive decisioni su fatti errati, non avvenuti e mai comprovati;

                                         che, relativamente al certificato veterinario 1. agosto 2002, si limitano ad osservare che riguarderebbe una zuffa avvenuta tra il cane di __________ e uno dei vecchi cani __________ di loro proprietà, soppresso nel 2003;

                                         che i ricorrenti rilevano infine che i cani attualmente in loro possesso sono stati acquistati in seguito: il cucciolo di __________ nel 2002, mentre gli altri due nel 2003;

                                         che all’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio, senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che non è compito di questo Tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

                                         che i ricorrenti invocano la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.), non essendo stati interpellati né dall’autorità municipale e neppure dal Governo in merito ai fatti che sono stati loro addebitati;

                                         che giusta l’art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra cui il mantenimento dell’ordine e della tranquillità (cpv. 2 lett. a);

                                         che la norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare, all’interno del comune, l’organo (municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura né la modalità degli interventi ammissibili;

                                         che il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia (RDAT 1993 I n. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);

                                         che, giusta l’art. 3 dell’ordinanza municipale 30 gennaio 2001 sulla detenzione dei cani, i cani di indole non mite devono essere provvisti di museruola: è data facoltà al municipio di ordinare l’utilizzo della museruola a cani che pregiudicano la sicurezza pubblica;

                                         che indipendentemente dal fatto che il provvedimento municipale si fondi sull’ordinanza precitata o sia sorretto dalla clausola generale di polizia, controversa in concreto è l’esistenza di turbative all’ordine, alla tranquillità e alla sicurezza pubblica suscettibili di giustificare l’intervento dell’autorità comunale qui in esame;

                                         che, nell’evenienza concreta, il municipio ha ordinato l’utilizzo della museruola per i cani dei ricorrenti, dopo aver preso semplicemente atto dell’inoltro della denuncia penale da parte di __________;

                                         che, essendo stato informato dell’aggressione del 27 gennaio 2004, il municipio ha ritenuto che i cani in questione pregiudicassero la sicurezza pubblica sul comprensorio di __________;

                                         che l’autorità comunale non ha offerto ai ricorrenti alcuna possibilità di esprimersi, pronunciando l’ordine impugnato senza esperire alcuna formalità;

                                         che, il Governo dal canto suo - dopo aver premesso che rientra nelle competenze dell’esecutivo comunale valutare se siano adempiuti i requisiti per il porto della museruola per i cani di indole non mite - sulla base della dichiarazione veterinaria summenzionata e dell’asserita aggressione, che ha dato per avvenuta e alla quale ha attribuito un’importanza rilevante, ha ritenuto che non vi fossero dubbi circa la pericolosità dei cani in oggetto, confermando di conseguenza la decisione municipale;

                                         che, di conseguenza, neppure l’autorità di ricorso di prime cure ha effettuato accertamenti sull’indole dei cani dei ricorrenti e neppure sui fatti del 27 gennaio 2004;

                                         che siffatto modo di procedere non può essere tutelato; l’accertamento dei fatti da parte del municipio e del Consiglio di Stato appare lacunoso laddove, per dedurre la “pericolosità” dei cani dei ricorrenti, si fonda principalmente sulla denuncia penale sfociata in un decreto di non luogo a procedere e sulla dichiarazione del veterinario risalente a fatti del 2002;

                                         che il Ministero pubblico non ha provveduto all’accertamento dei fatti di cui alla denuncia penale 27 gennaio 2004, decretando il non luogo a procedere per mancanza di prove sul dolo;

                                         che dagli atti non emerge prova atta a dimostrare l’indole non mite dei cani e neppure quanti e quali cani di proprietà dei ricorrenti sarebbero fonte di turbativa; che, a tal proposito, né il municipio e neppure il Governo hanno correttamente accertato l’indole dei cani e l’eventuale violazione dell’ordine e della sicurezza;

                                         che, pur riconoscendo all’autorità comunale ampio potere decisionale in ambito di polizia locale, non si può prescindere dall’evidenziare come la decisione impugnata faccia completamente astrazione da ogni e qualsiasi accertamento oggettivo, limitandosi a basare il proprio apprezzamento sulla lamentela di un singolo cittadino;

                                         che a fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio previa adeguata istruttoria, da esperirsi all’occorrenza ordinando adeguate indagini circa l’indole di tutti i cani dei ricorrenti e la loro asserita pericolosità (DTF 8 maggio 1995 N. 1P.236/1995 in re G. = RDAT 1995 II n. 8; STA 5 aprile 1994 in re comune di B.; RDAT 2002 II n. 5);

                                         che, a titolo abbondanziale si evidenzia che l’ordinanza municipale sulla detenzione dei cani vieta in ogni caso di lasciar vagare i cani in luoghi pubblici (art. 1), e prevede che debbano essere costantemente tenuti al guinzaglio nelle zone abitate e ogniqualvolta ve ne fosse la necessità (art. 2);

                                         che, in considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda all’istruttoria e statuisca nuovamente sull’impugnativa;

                                         che dato l’esito dell’impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili sono invece poste a carico del municipio di __________ (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost. fed; 107, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; art. 3 dell’Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 6 aprile 2004, n. 1432, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa istruttoria come ai considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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