Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2004 52.2004.146

3 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,229 parole·~6 min·1

Riassunto

risoluzione municipale che invita l'autorità dipartimentale a modificare il proprio preavviso

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.146  

Lugano 3 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 aprile 2004 di

RI1  

contro  

la decisione 6 aprile 2004 (n. 1444) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 20 ottobre 2003 con cui il municipio di CO2 ha invitato il Dipartimento del territorio (UDC) a modificare l’oggetto del proprio avviso 14 febbraio 2003 (n. 39070);

viste le risposte:

-           4 maggio 2004 del Consiglio di Stato;

-           6 maggio 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-         12 maggio 2004 di CO1;

-     13 maggio 2004 del municipio di CO2;

preso atto della replica 11 giugno 2004 del ricorrente e delle dupliche:

-         22 giugno 2004 del Consiglio di Stato;

-         24 giugno 2004 del municipio di CO2;

-           1. luglio 2004 di CO1;

-           2 luglio 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che CO1 ha chiesto a posteriori il permesso di ricomporre la pavimentazione in calcestruzzo di una strada agricola posta sul fondo n. 107 RFD __________, ubicato fuori della zona edificabile, la quale non è tuttavia mai stata posta a beneficio di alcuna autorizzazione edilizia;

                                         che il municipio, di comune accordo con il Dipartimento del territorio (UDC), che in occasione di un sopralluogo aveva verificato l’entità dell’opera dedotta in licenza, con risoluzione 22 ottobre 2003 ha invitato l’autorità dipartimentale a modificare l’intestazione del proprio avviso 14 febbraio 2003, n. 39070, “lavori di manutenzione e pavimentazione strada agricola esistente” con quella del precedente avviso cantonale n. 32595, ossia “ nuova pavimentazione strada agricola esistente” con l’aggiunta “in sanatoria”;

                                         che con giudizio 6 aprile 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’impugnativa presentata dai municipali di __________ RI1 e __________ contro la predetta risoluzione municipale, negandole il carattere di decisione impugnabile;

                                         che contro il predetto giudicato governativo RI1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; lamenta che con l’atteggiamento assunto, il municipio avrebbe di fatto autorizzato a posteriori la realizzazione della strada agricola; censura inoltre l’ammontare della tassa di giustizia applicata dalla precedente istanza come pure delle ripetibili assegnate al comune;

                                         che all’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l’UDC, senza formulare particolari osservazioni, mentre CO1 e il municipio di CO2 avversano tesi, argomentazioni e conclusioni del ricorrente con argomenti che verranno – se del caso – ripresi nel seguito;

                                         che con la replica e le rispettive dupliche le parti non aggiungono ulteriori argomenti rilevanti ai fini del presente giudizio;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza di questo tribunale discende dall’art. 208 cpv.1 LOC; contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, essa non procede dall’art. 21 LE, in quanto la risoluzione municipale impugnata, che non si esprime sulla conformità di un intervento edilizio, per rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili, non costituisce una decisione di rilascio, rispettivamente di diniego della licenza edilizia ai sensi del citato disposto;

                                         che la legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo di __________ è certa (art. 209 lett. a LOC); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che riallacciandosi a quanto dispone l’art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un atto d’imperio, di carattere individuale e concreto, che si rivolge al singolo amministrato e che regola in modo vincolante e coercibile un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1, N. 4 seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, N. 741; RDAT 1986, N. 28, consid. 3a e rinvii);

                                         che il concetto di decisione giusta l’art. 208 cpv. 1 LOC viene invece interpretato più estensivamente, comprendendo anche le risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori solamente all’interno dell’apparato amministrativo del comune (RDAT II-1999 n. 6, consid. 2.2 e rinvii), giacché, in caso contrario, parte delle deliberazioni più importanti degli organi comunali non sarebbero impugnabili nemmeno tramite actio popularis;

che, come rettamente osservato dal Consiglio di Stato, l’avviso municipale in oggetto è insuscettibile di influenzare la situazione giuridica di chicchessia; limitandosi a richiedere la modifica dell’intestazione del preavviso cantonale in oggetto, senza peraltro scostarsi dall’oggetto della rispettiva domanda di costruzione, esso non è inoltre in grado di esplicare alcun effetto obbligatorio all’interno dell’apparato amministrativo comunale;

                                         che impugnabile sarà semmai la licenza edilizia rilasciata dal municipio all’istante in licenza, ritenuto comunque che soltanto coloro i quali si sono formalmente opposti all’intervento edilizio saranno legittimati ad avversarla;

che, non costituendo una decisione formale, nemmeno ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 LOC, la controversa risoluzione municipale non poteva dunque formare l’oggetto di un ricorso davanti al Consiglio di Stato;

                                         che questo tribunale non può tuttavia esimersi dal rilevare che per quanto difformi o non previsti dai piani approvati, ulteriori lavori che il ricorrente dovesse avere eseguito sul mappale in questione, devono in ogni caso essere valutati nell’ambito di una nuova procedura edilizia; l’autorità statuisce infatti soltanto sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione d’uso indicata nei documenti che corredano la domanda; essa non si pronuncia, per contro, sulla legittimità delle opere effettivamente eseguite (cfr. STA 9.5.2001, in re S., consid. 2);

                                         che in concreto la realizzazione della strada agricola, allargata e pavimentata nel 1991, come peraltro ammesso da CO1, qui resistente (cfr. osservazioni 12 maggio 2004, agli atti), non è mai stata autorizzata nell’ambito di una procedura edilizia, sebbene tale impianto, situato fuori della zona edificabile, necessiti inderogabilmente di un permesso edilizio (cfr. sull’argomento RDAT II-1995 n. 29, consid. 2.1.; STA 2.7.2003, in re C., consid. 2); l’abuso dovrà dunque essere sanato nel contesto di un’appo-sita procedura di licenza edilizia;

                                         che, infine, non può essere condivisa nemmeno la censura ricorsuale secondo cui sarebbe eccessivo l’ammontare della tassa di giustizia applicata dalla precedente istanza, rispettivamente delle ripetibili assegnate al comune;

                                         che la tassa di giustizia, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento può variare, in funzione del dispendio lavorativo occasionato, da fr. 10.– a fr. 10'000.– (art. 28 PAmm);

                                         che, ritenuto il lavoro concretamente occasionato al Consiglio di Stato, che in materia di commisurazione della tassa di giustizia gode oltretutto di un ampio potere di apprezzamento, il tributo causale di fr. 600.– applicato appare tutto sommato rispettoso del principio di proporzionalità;

                                         che, pur osservando una certa prolissità nell’allegato di risposta presentato davanti alla precedente istanza, anche l’importo per ripetibili di fr. 600.– assegnato al comune, appare del tutto ragionevole e conforme al principio di proporzionalità;

                                         che, stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto;

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

                                         che il ricorrente verserà al comune di CO2, patrocinato da un legale iscritto all’albo, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 208, 209 LOC; 5 PA; 28, 31, 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente, che verserà al comune di CO2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO1 2. CO2 2 patrocinato da: PA1 3. CO3 4. CO4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2004.146 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2004 52.2004.146 — Swissrulings