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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2003 52.2003.9

4 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,276 parole·~11 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.9  

Lugano 4 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2003 di

__________, __________, patr. da: avv. __________, __________,  

contro  

la decisione 3 dicembre 2002, no. 5798, del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 5 settembre 2002 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi;

vista la risposta 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, 1959, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B il 15 dicembre 1977. 

Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a due riprese con provvedimenti amministrativi. In particolare, dopo una revoca della licenza di un mese nel 1983 per eccesso di velocità, dall’8 giugno al 22 luglio 2001 nei suoi confronti è stato adottato un analogo provvedimento per aver circolato a 144/138 km/h laddove vigeva il limite di 80 km/h. 

B.  Stando agli accertamenti della Polizia cantonale di __________, il 26 marzo 2002 __________, alla guida dell’autovettura targata TI __________, avrebbe effettuato ripetute manovre di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza, ostacolando e creando pericolo ai veicoli superati e a quelli sopraggiungenti in senso inverso. 

C.    a) A seguito dei suddetti fatti, con decisione 10 maggio 2002 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 600.-, oltre a fr. 100.- di tassa di giustizia e a fr. 40.- di spese. Trovandosi in quel periodo il multato in detenzione preventiva, per vicende che qui non interessano, la risoluzione, inviata per lettera raccomandata al suo domicilio, è stata ritirata da un suo famigliare, verosimilmente dalla moglie.  

b) In riferimento ai medesimi fatti e richiamando la suddetta decisione di multa, con scritti 17 e 26 giugno 2002 l’autorità dipartimentale ha prospettato all’insorgente, rispettivamente al suo patrocinatore, l’adozione di provvedimenti amministrativi, con l’invi-to a volersi determinare al riguardo entro dieci giorni.

Preso atto del mancato inoltro di osservazioni, con risoluzione 5 settembre 2002 la Sezione della circolazione, considerati i precedenti dell’interessato e la gravità dell’infrazione, ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di sei mesi, autorizzando comunque, in tale periodo, la guida di ciclomotori. La risoluzione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. c LCStr.  

D.    Con giudizio 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente ed ha confermato il provvedimento di revoca. In sostanza, il Governo ha ritenuto che gli accertamenti fattuali alla base della decisione di multa siano vincolanti nell’ambito del procedimento amministrativo. Il ricorrente avrebbe infatti avuto la possibilità di contestare tali accertamenti in sede penale, dal momento che la decisione è stata recapitata al suo domicilio e ritirata da un suo parente. Considerata la gravità dell’infrazione ed il tempo trascorso dalla precedente revoca del permesso di condurre, una nuova revoca per la durata di sei mesi è stata ritenuta ineluttabile.

E.     Contro il predetto giudicato governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. L’insorgente contesta di essere l’autore dell’infra-zione, sostenendo che all’epoca avrebbe affidato l’autovettura ad un amico residente a __________, di cui fornisce le generalità. Egli non avrebbe peraltro potuto sollevare la censura nell’ambito del procedimento contravvenzionale, in ragione dello stato di detenzione in cui versava.

F.     All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 10 cpv. 2 LALCStr) e la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 43 PAmm).

Per contro, la tempestività del gravame suscita qualche perplessità. In effetti, il termine quindicinale (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm) per impugnare l’avversata decisione governativa è giunto a scadenza, tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie, giovedì 9 gennaio 2003. Il gravame è pervenuto a questo Tribunale lunedì 13 gennaio 2003 in una busta affrancata come posta A, priva di timbro postale. Alla memoria ricorsuale è allegata una dichiarazione sottoscritta da un collega di studio del patrocinatore dell’insorgente, che avrebbe assistito al deposito dell’impu-gnativa presso la posta centrale di __________ il 9 gennaio 2003 “alle ore 19.30 circa”. L’ufficio postale principale di __________ assicura un servizio fuori orario precisamente fino alle 19.30, termine entro il quale è pure garantita la consegna il giorno successivo della corrispondenza spedita come posta A.

Evidenziate queste circostanze, la questione non necessita ad ogni modo di ulteriori approfondimenti, dal momento che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va comunque respinto nel merito, per le ragioni esposte di seguito.

Il giudizio può in ogni caso essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

2.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo LCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).    

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può risultare inferiore a sei mesi se il provvedimento deve essere adottato a causa di un’infrazione grave ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, commessa entro due anni dalla scadenza dell’ulti-ma revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).

3.3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., tra tante, DTF 121 II 217, cons. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

3.2. Nel caso concreto, l’insorgente contesta di aver potuto far valere le proprie ragioni nell’ambito del procedimento penale, trovandosi sotto rigido regime carcerario al momento in cui è stata recapitata al suo domicilio la decisione di multa. 

Ora, la notificazione di un atto giudiziario può di regola avvenire anche con la consegna dello stesso ad una persona adulta che vive in comunione domestica con il destinatario. Si presume infatti che in tal caso l’invio sia rimesso in tempi assai brevi all’inte-ressato (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14 n. 1a). Ne consegue, a contrario, che in assenza di convivenza effettiva la notificazione risulta irregolare e va considerata come non avvenuta. È il caso, ad esempio, quando l’atto è consegnato al coniuge di un detenuto (cfr. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 860). 

Nelle concrete evenienze, il ritiro della decisione di multa da parte di un famigliare dell’insorgente, al suo domicilio, il 13 maggio 2002, ossia pochi giorni dopo il suo arresto, non può valere quale atto di notifica e non è pertanto suscettibile di esplicare effetti preclusivi. In altri termini, risultando la notificazione viziata, al ricorrente non può venir opposto nell’ambito del presente procedimento di non essersi immediatamente aggravato contro il provvedimento contravvenzionale.

3.3. I principi generali della buona fede e della sicurezza del diritto impongono tuttavia che non appena una parte è venuta a conoscenza dell’esistenza di una decisione che non le è stata intimata, la stessa si adoperi affinché sia posto rimedio al difetto. Entro termini sostenibili dal profilo della buona fede, deve pertanto richiedere che le venga rimessa la decisione. Non lo facesse, pregiudicherebbe la tempestività di un suo eventuale ricorso in caso di notifica tardiva (cfr. RDAT I-1998 n. 13, consid. 2.4; II-1997 n. 12; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisa-tion judiciaire, vol. I, ad art. 36, n. 1.6). 

Nella specie, il patrocinatore del ricorrente è venuto a conoscenza dell’esistenza della decisione di multa 10 maggio 2002 al più tardi verso la fine del mese seguente. Con scritto 26 giugno 2002 la Sezione della circolazione gli ha infatti prospettato l’ado-zione di provvedimenti amministrativi nei confronti del suo assistito in relazione alla suddetta decisione, espressamente menzionata. Al riguardo, malgrado l’offerta di presentare osservazioni, il ricorrente è rimasto passivo. Non ha inoltre sollecitato, per il tramite del suo patrocinatore, l’invio della risoluzione penale, al fine di conoscerne il tenore e, se del caso, impugnarla. Le relative risultanze fattuali sono state contestate soltanto nell’ambito dell’impugnativa presentata il 19 settembre 2002 al Consiglio di Stato contro la revoca della licenza di condurre, disposta il 5 settembre precedente.

Già in quella sede, simili censure erano tuttavia improponibili. Considerato il tempo trascorso, dall’insorgente, assistito da un legale, era infatti ragionevolmente esigibile maggiore diligenza in ordine alla presa di conoscenza e alla contestazione del provvedimento contravvenzionale. Già dinanzi al Governo come pure, evidentemente, a questo stadio, gli era e gli rimane pertanto preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l’apprez-zamento degli stessi da parte dell’autorità dipartimentale. Egli non può quindi eccepire di non essere l’autore dell’infrazione. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale è dunque vincolato alla pronuncia di condanna emanata dalla Sezione della circolazione nell’ambito del procedimento penale.

4.      Le infrazioni commesse dal ricorrente sono senza dubbio gravi. Egli ha effettuato ripetute manovre di sorpasso su un tratto stradale dove già la segnaletica, di fatto, lo impedisce. In effetti, le corsie di marcia sono divise da una linea di sicurezza e non presentano una larghezza tale da consentire a due veicoli di procedere appaiati senza invadere la corsia opposta. Inevitabilmente, l’insorgente ha pertanto dovuto spostarsi a sinistra della linea di sicurezza, disattendendo quindi l’art. 34 cpv. 2 LCStr, secondo cui sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee. Per di più, nel caso specifico, neppure le condizioni di traffico permettevano le azzardate manovre effettuate. Sia i veicoli superati che quelli sopraggiungenti in senso inverso sono in effetti stati ostacolati. Il ricorrente ha in tal modo contravvenuto anche ai disposti dell’art. 35 cpv. 2 LCStr, giusta il quale è permesso fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Parimenti violato è stato il cpv. 3 della suddetta norma, che impone a chi sorpassa di avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Grave è infine il fatto che l’insorgente non ha effettuato un’unica manovra isolata, ma ha compiuto diversi sorpassi, senza che ne fossero dati i presupposti.

In simili evenienze, appare ineccepibile la deduzione delle istanze inferiori, secondo cui l’infrazione configura un caso grave ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. La sicurezza della circolazione e degli altri utenti della strada è in effetti risultata gravemente compromessa. Del resto, nemmeno il ricorrente lo contesta. La colpa che gli è imputabile è altresì indubbiamente grave. Egli non poteva che essere ben cosciente del pericolo che creava, tanto più che l’infrazione è stata commessa pochi mesi dopo la fine di un precedente periodo di revoca della licenza.

La fattispecie assume pertanto il carattere di un caso di recidiva giusta l’art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr e comporta quindi inevitabilmente la revoca della licenza per almeno sei mesi, periodo corrispondente al minimo legale.

5.      Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve quindi essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 34, 35 LCStr; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.—, sono a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.9 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2003 52.2003.9 — Swissrulings