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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.03.2003 52.2003.86

21 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·834 parole·~4 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.86  

Lugano 21 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di

__________  

contro  

la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 817), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di inviarle i documenti relativi ad un procedimento disciplinare aperto a suo carico;

richiamato l'art. 48 PAmm

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la ricorrente __________ è dipendente del comune di __________;

                                         che il 19 dicembre 2002 il municipio le ha comunicato di aver aperto un procedimento disciplinare a suo carico per violazione dei doveri di servizio e di averla sospesa dall'impiego;

                                         che il 2 gennaio 2003 la ricorrente ha chiesto all'autorità comunale di inviarle gli atti del procedimento;

                                         che con decisione 9 gennaio 2003 il municipio ha escluso l'invio dei documenti alla ricorrente, limitandosi a tenerli a sua disposizione presso la cancelleria comunale per consultazione;

                                         che con giudizio 18 febbraio 2003, reso in applicazione dell'art. 48 PAmm, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;

                                         che contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione municipale;

                                         che l'insorgente ravvisa nel rifiuto di inviarle gli atti richiesti un'inammissibile limitazione del suo diritto di essere sentita;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC) e la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato (art. 43 PAmm), sono incontestabilmente date;

                                         che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che, essendo manifestamente infondata, l'impugnativa può essere evasa senza scambio di allegati (art. 48 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l'art. 20 cpv. 1 PAmm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti; tale diritto, soggiunge la norma, può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso;

                                         che le decisioni adottate dall'autorità nell'ambito di un procedimento amministrativo circa l'esistenza o l'estensione del diritto di esaminarne gli atti sono di natura incidentale;

                                         che secondo l'art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;

                                         che la risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di trasmettere alla ricorrente gli atti del procedimento disciplinare aperto a suo carico ha una funzione preparatoria e strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo; è quindi di natura incidentale (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, n. 2b);

                                         che il provvedimento non era atto a procurare alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile; ad eventuali menomazioni dei suoi diritti di difesa la ricorrente potrà infatti sempre porre rimedio impugnando la decisione finale davanti ad autorità dotate di pieno potere di cognizione (art. 56 e 70 cpv. 1 PAmm; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 2b);

                                         che il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto respingere il ricorso inoltratogli da __________ siccome improponibile;

                                         che già per questo motivo l'impugnativa in esame non può essere accolta;

                                         che il ricorso sarebbe comunque da respingere anche nel merito;

                                         che in linea di principio il diritto di consultare gli atti secondo gli art. 20 PAmm e 29 cpv. 2 Cost. fed. è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante; questo diritto non comprende quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 3);

                                         che le limitazioni alle quali può essere subordinato il diritto di consultare gli atti di un procedimento disciplinare in corso (art. 20 cpv. 2 PAmm) giustificano ampiamente la decisione del municipio di concedere alla ricorrente di esaminare l'incarto unicamente presso la cancelleria comunale, escluso qualsiasi invio di atti al suo domicilio;

                                         che giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 2'000.- franchi; la tassa, commisurata secondo i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi, è posta a carico della parte soccombente;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 200.- che il Consiglio di Stato ha posto a carico della ricorrente rispetta ampiamente i principi suddetti; semmai è commisurata per difetto; va quindi respinta la richiesta della ricorrente di esserne esonerata;

                                         che anche la tassa del presente giudizio, ragguagliata al lavoro procurato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 20, 28, 44, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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