Incarto n. 52.2003.85
Lugano 9 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 della
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 814) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 30 dicembre 2002 con la quale il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per il cambiamento di destinazione da snack bar in locale notturno, dell’esercizio pubblico sito al pianterreno del mappale n. __________ RF;
viste le risposte:
- 17 marzo 2003 del municipio di __________;
- 18 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 settembre 2002 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in locale notturno lo snack bar ubicato al pianterreno dello stabile al mapp. __________ RF. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 30 dicembre 2002 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia, ritenendo che l’intervento non soddisfacesse il requisito di azienda mediamente molesta posto dall’art. 5 cifra 11 lett. c NAPR.
B. Con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. In sostanza il Governo ha ritenuto che l’art. 5 cifra 11 lett. c NAPR, applicabile alla zona Ar del PR di __________, non permettesse l’insediamento di un’attività fortemente molesta come un locale notturno.
C. Contro il giudizio governativo la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia.
La ricorrente sostiene innanzitutto la violazione del principio della parità di trattamento, in quanto nella medesima zona e in altre a carattere residenziale, il municipio avrebbe autorizzato diversi locali notturni e stazioni di servizio. Ribadendo le conclusioni della perizia fonica dell’ing. __________, secondo la quale l’attività del locale notturno sarebbe da considerare mediamente molesta, sostiene inoltre che nella zona Ar2 sarebbero comunque ammissibili attività fortemente moleste, purché rispettose del grado di sensibilità “III”.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Del medesimo avviso è il municipio, con motivazioni che saranno semmai riprese più avanti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine. Le prove di cui l’insorgente chiede l’assunzione non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, che pertanto può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
2. 2.1. Il principio della conformità di zona sancito dagli art. 22 cpv. 2 lett. b LPT e 67 cpv. 2 lett. a LALPT dispone che l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici od impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi un contrasto con la destinazione assegnata alla zona di situazione, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (cfr. RDAT 1997 II n. 26, 1994 II n. 56; DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 22 n. 29).
2.2. La funzione assegnata dai piani di utilizzazione alle singole zone è di regola precisata da normative d'attuazione volte a definire concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Considerato che la destinazione assegnata alle singole zone di utilizzazione dev'essere stabilita anche in funzione dell'esigenza di assicurare una protezione generale e preventiva contro le immissioni, spesso queste disposizioni limitano la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo riferimento anche all'entità della molestia derivante al vicinato dalle attività che vi vengono esercitate.
Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività strettamente connesse a questa funzione. Da queste zone sono in linea di massima bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare.
Le zone commerciali sono invece riservate allo svolgimento su più vasta scala di attività mercantili o comunque legate al cosiddetto settore terziario dell'economia. In queste zone vanno di principio confinate tutte quelle attività commerciali, che per volume di traffici e ripercussioni indotte superano i ristretti limiti delle attività di servizio ancora tollerabili nelle zone residenziali.
Le zone artigianali, di regola abbinate a quelle commerciali o a quelle industriali, sono infine destinate all'insediamento di attività legate alla produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali.
Le diverse funzioni possono essere combinate tra loro (zone miste) secondo criteri definiti in modo più o meno chiaro e preciso; criteri che, non di rado, fanno riferimento alla natura ed all'entità della molestia, ovvero delle immissioni foniche, prodotte dalle singole attività.
2.3. L’esame del requisito della conformità di zona implica necessariamente anche una valutazione delle ripercussioni derivanti da un determinato genere d'insediamento all'ambiente circostante. Questa valutazione, pur toccando questioni di natura ambientale rette dalla LPAmb, deve tuttavia rimanere rigorosamente circoscritta all'ambito pianificatorio. In pratica, deve limitarsi a stabilire, in modo astratto e secondo criteri oggettivi, se le ripercussioni ambientali ingenerate da un certo tipo d'insediamento sono conformi alla destinazione di zona. In nessun caso deve anticipare o sostituirsi alla verifica della compatibilità ambientale dell'intervento, ovvero all'esame della conformità di un determinato impianto con le disposizioni della LPAmb e delle relative ordinanze d'applicazione: questione, questa, che secondo la LE é riservata al giudizio dell'autorità cantonale (DTF 117 Ib 147 seg.; RDAT 1994 II n. 56, Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., §§ 160-161 N. 7 e 130-133 N. 1 seg.; ZBl 1983, 462; 1989, 210 seg.; URP 1989, 88).
3. 3.1. Per la zona artigianale (Ar) l’art. 51 cifra 1 NAPR di __________ prevede quanto segue:
“Nella zona Ar1 (__________) sono ammesse le costruzioni e gli impianti destinati alle attività artigianali e industriali mediamente moleste; nella zona Ar2 (__________) sono inoltre ammessi contenuti amministrativi e commerciali.
Le aree di deposito all’aperto devono essere strutturate e concentrate in modo razionale.
Sono ammesse unicamente le abitazioni per il personale di sorveglianza.
Grado di sensibilità III.”
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la norma stabilisce con chiarezza che all’interno della zona Ar2, interessata dall’intervento in disamina, sono ammesse esclusivamente le attività mediamente moleste. Il grado di sensibilità III assegnato alla zona conferma questa deduzione sul piano della legislazione ambientale (art. 43 cpv. 1 lett. c OIF).
3.2. L’art. 5 cifra 11 NAPR definisce la molestia come segue:
"Si distinguono aziende non moleste, poco moleste e moleste.
a) Per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare.
b) Per aziende poco moleste si intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno e eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.
c) Aziende con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.
Fanno parte di questa categoria pure i cosiddetti 'impianti a grande affluenza', cioè suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche della relativa zona tramite una grande affluenza di pubblico, il richiamo di traffico veicolare, gli schiamazzi notturni (in particolare: grandi magazzini, stazioni di servizio, sale giochi, discoteche ecc.)."
3.3. Ferme queste premesse appare evidente che il controverso insediamento non può essere considerato conforme alla funzione assegnata alla zona. Stando alla chiara e precisa definizione dell’art. 5 cifra 11 NAPR, l'attività di un locale notturno può rientrare soltanto nella categoria delle attività moleste. Non solo per il traffico veicolare e gli schiamazzi notturni che induce, ma anche perché mediamente moleste sono per definizione le attività che, oltre a provocare immissioni ridotte, si svolgono soltanto di giorno. Presupposto, questo, che un locale notturno manifestamente non soddisfa (cfr. art. 19 LEsPubb).
Il fatto che la perizia dell’Ing. __________ attesti che le immissioni foniche generate dall’impianto rientrano nei VLI fissati dall’allegato 6 dell’OIF, non è rilevante. Dalla compatibilità dell’impianto con la legislazione sulla protezione dell’ambiente nulla può essere dedotto circa la conformità dell’intervento con la funzione della zona di utilizzazione (DTF 117 Ib 147).
4. Nemmeno la censura di una pretesa disparità di trattamento può essere accolta.
Da una precedente violazione della legge non scaturisce di principio alcun diritto ad ottenere lo stesso trattamento. Nessuno può prevalersi di una violazione della legge per ottenere che la legge sia nuovamente violata a suo vantaggio. Il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola sul principio di uguaglianza. Un'eccezione si giustifica solo quando è provata l'esistenza di una prassi illegale dalla quale l'autorità non intende scostarsi. Anche in questo caso per beneficiare della prassi difforme occorre comunque che non siano lesi interessi preponderanti.
In concreto, la ricorrente non ha per nulla dimostrato l'esistenza di una prassi contraria, ciò già solo per il fatto che i locali notturni "__________", "__________", "__________", "__________", "__________" e "__________", evocati a sostegno della presunta disparità di trattamento, per stessa ammissione della ricorrente sorgono in zone diverse da quella artigianale e pertanto non risultano comparibili alla situazione dell'intervento in disamina. Le relative licenze edilizie sono inoltre state rilasciate in base al PR previgente, che non annoverava i locali notturni fra le aziende moleste (cfr. art. 40 g NAPR 1977).
5. Dai considerandi che precedono il giudizio resiste alle censure della ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione governativa confermata siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili poiché il comune non è assistito da un legale iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 75 cpv. 1 Cost.; 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 5 cifra 11 lett. c, 51 NAPR; 2, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della __________.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Nemmeno la censura di una pretesa disparità di trattamento può essere accolta. Per costante dottrina e giurisprudenza, è possibile applicare il principio della parità di trattamento nell’illegalità solo a fronte dell’adempimento delle cinque condizioni cumulative seguenti: il caso in esame è identico agli altri trattati illegalmente; gli altri casi hanno beneficiato di trattamento illegale; il caso in esame è per contro stato trattato nel rispetto della legalità; l’autorità ha trattato legalmente solo il caso in esame e ritornerà a pratiche illegali successivamente; nessun interesse pubblico si oppone all’illegalità sotto l’egida dell’uguaglianza di trattamento (cfr. RDAT 1996 II n. 53 e riferimenti).
Nel caso concreto, le condizioni elencate non appaiono cumulativamente adempiute, almeno per quanto riguarda la prima e le ultime due.
Il diverso tipo di installazione, o l’ubicazione in zone diverse, non consentono di equiparare gli interventi evocati con la situazione della ricorrente. Non si può nemmeno dire che il municipio abbia rinunciato a far rispettare la legge nel suo intero, considerata la determinazione adottata nella fattispecie e già concretizzata con la revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001. La misura pianificatoria adottata, volta a assicurare un ordinato insediamento del territorio, rispettoso della tranquillità (soprattutto notturna) del quartiere, persegue inoltre un chiaro scopo di interesse pubblico, espressamente riconosciuto dalla Costituzione (art. 75 cpv. 1 Cost.).