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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2003.62

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,818 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.62  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Athos Mecca, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 di

contro  

la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 656) che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 11 giugno 2002 con la quale il municipio di __________ ha negato la licenza edilizia per la formazione di un’autorimessa interrata sulla part. n. __________ RT;

viste le risposte:

-    11 marzo 2003 del municipio di __________;

-    11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Il 14 marzo 2002 __________ __________ -__________ e __________ __________, qui ricorrenti, hanno richiesto al municipio di __________ il rilascio di permesso di costruzione per la formazione di un’autorimessa interrata per quattro posti auto sul fondo n. __________ RT, di loro comproprietà, sito in zona senza destinazione specifica (territorio residuo).

Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo, in sostanza, insoddisfatte le condizioni poste dall’art. 24 LPT.

Conseguentemente, il municipio __________, vincolato al preavviso negativo espresso dall’autorità cantonale, ha negato agli insorgenti il rilascio della richiesta licenza edilizia.

                                  B.   L’11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ __________ -__________ e __________ __________, confermando il diniego della licenza edilizia. Secondo il Governo l’opera contestata non sarebbe conforme alla zona di utilizzazione né potrebbe essere autorizzata giusta l’art. 24 LPT. Inoltre, l’Esecutivo cantonale non ha rilevato alcuna disparità di trattamento, considerando prioritario il principio della legalità rispetto a quello dell’applicazione uniforme del diritto.

                                         I ricorrenti lamentavano infine l’inazione del municipio in relazione alla risoluzione 21 giugno 2000 del Consiglio di Stato con la quale era stato ordinato al municipio di elaborare entro un anno una variante del PR volta a dare alla zona entro la quale si situa il fondo dedotto in edificazione una destinazione specifica. Anche tale contestazione non ha tuttavia trovato buon fondamento.

C.    Con ricorso 24 febbraio 2003 __________ __________ -__________ e __________ __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando il rilascio della licenza edilizia. I ricorrenti ribadiscono, in sostanza, quanto esposto dinanzi al Consiglio di Stato, in particolare che, contrariamente alle disposizioni del Consiglio di Stato, nessuna variante al PR sarebbe stata al momento presentata da parte del municipio. Contestano inoltre l’assegnazione alla zona in oggetto di una finalità di tipo agricolo, sulla scorta della scheda 3.2. del Piano Direttore. Invocano infine una disparità di trattamento rispetto a determinati fondi vicini, segnatamente le part. n. 912 RT e 913 RT.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il municipio.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone legittimate a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'esperimento di un sopralluogo non appare necessario all'evasione della pratica, in quanto la documentazione agli atti permettono di formarsi un'idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione.

2.2.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Nelle concrete evenienze, il sedime dei ricorrenti è posto in un’area che il PR designa quale territorio residuo (Zr), ossia in sintesi, un’area che per situazione, dimensione, natura del suolo ecc. non si presta con evidenza a nessuna delle utilizzazioni normali previste dalla LPT (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, CFPG vol. 4, 1999, pag. 278 seg. e citazioni). Giusta l’art. 33 NAPR, il territorio residuo “comprende tutto il territorio giurisdizionale del comune non definito come zona edificabile dal piano delle zone. L’edificabilità è disciplinata dall’art. 24 LPT e dalla legislazione cantonale di applicazione”.

2.2. A nulla rileva che il municipio, con risoluzione 11 giugno 2003, avrebbe deciso di proporre, nell’ambito del completamento del PR richiesto dal Consiglio di Stato, l’attribuzione della zona a monte della part. __________ RT (senza destinazione specifica) alla zona R2. Ammettere il contrario, significherebbe vanificare o quantomeno ostacolare col fatto compiuto l’adozione nelle vie ordinarie della pianificazione locale. Che il municipio abbia manifestato tale intenzione, non è rilevante in questa sede, ritenuto che la predetta assegnazione non è, di tutta evidenza, ancora entrata in vigore, in mancanza dell’approvazione del Consiglio di Stato e dell’evasione di eventuali ricorsi.

Di transenna si osserva inoltre che la Sezione dell’agricoltura, esperito un sopralluogo, avrebbe appurato l’idoneità agricola di detto fondo, ritenendolo adeguato alla viticoltura e alla campicoltura ai sensi del PD (scheda 3.2). La stessa aveva poi comunicato al municipio che un eventuale inserimento nella zona edificabile del comparto in questione doveva, se del caso, venire compensato in base alla Legge sulla conservazione del territorio agricolo.

2.3. Non rispondendo alla funzione assegnata alla zona di situazione, che è per l'appunto priva di funzione specifica, l’intervento non può, di principio, beneficiare di un permesso ordinario (DFGP/UFPT, Commento alla LPT, n. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996 no. 24).

Di conseguenza, la licenza edilizia potrebbe venir rilasciata unicamente alle condizioni poste dall’art. 24 LPT.

                                   3.   In base a tale norma, fuori dalle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante, per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib 28, consid. 3; DTF 114 Ib 268, consid. 3b).

                                         Come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato, il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi tecnici, d'esercizio, o di conformazione del terreno (ubicazione vincolata positiva; cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga.

                                         Nel concetto di "assenza di interessi preponderanti contrastanti" la dottrina e giurisprudenza comprendono, principalmente, la ponderazione di tutti i possibili interessi che potrebbero essere toccati dalla nuova edificazione. Tra questi ultimi si deve in particolare annoverare la protezione dell'ambiente in senso lato, ivi compresi gli aspetti di protezione del paesaggio e della natura.

3.Il progetto in rassegna non può beneficiare di un’autorizzazione retta dall’art. 24 LPT, poiché non soddisfa il requisito dell’ubicazione vincolata. Edifici e impianti esigono un’ubicazione fuori della zona edificabile se lo scopo per cui sono previsti può realizzarsi soltanto in un luogo ben preciso (Scolari, op. cit., n. 532).

A detta dei ricorrenti, scopo della progettata autorimessa sarebbe quello di servire tre (non meglio precisate) unità abitative attigue alla part__________ RT, di cui due già realizzate.

Simile circostanza non può tuttavia giustificare una connessione fra l’opera e il luogo, tale da legittimare un’ubicazione vincolata ai sensi dell’art. 24 LPT.

Del resto non si ravvisano nella fattispecie neppure altre esigenze, segnatamente di natura tecnica o imposte dalla necessità dell’uso, né particolari qualità o configurazione del luogo.

Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano interessi preponderanti.

Abbondanzialmente, giova comunque rilevare che, a fronte delle argomentazioni addotte dalla Sezione dell’agricoltura, nel caso di specie sarebbero pure dati interessi pubblici preponderanti rispetto a quelli (di mero comodo) invocati dai ricorrenti.

4.Gli insorgenti ritengono che nella fattispecie, trattandosi dell’edificazione di un’autorimessa accessoria sotterranea, troverebbe applicazione l’art. 24c LPT. A torto.

L’art. 24c LPT dispone che, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).

Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o modificati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona.

Nel caso di specie, è indiscutibile che la progettata autorimessa non costituisce una trasformazione di un edificio o di un impianto esistente, bensì una nuova costruzione. Ne consegue pertanto che l’applicazione, nel caso concreto, dell’art. 24c LPT risulta esclusa.

5.Invano i ricorrenti invocano infine il principio della parità di trattamento nell'illegalità, al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruzione.

                                         L'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio fuori delle zone edificabili compete all'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT, 7 cpv. 5 LE). In tale ambito i comuni non godono di alcuna autonomia, eccetto che il diritto comunale contenga disposizioni più restrittive rispetto alla legislazione federale. Il rimprovero sollevato dagli insorgenti andrebbe dunque valutato in considerazione dell'intero territorio cantonale e non limitatamente alla zona. Appare pertanto chiaro che la censura va respinta. D'altra parte gli insorgenti non sostengono che in Ticino vige una tale pratica: tantomeno lo dimostrano. In ogni caso, anche se una prassi in tale senso fosse provata, gli interessi preminenti di tutela del territorio e del paesaggio perseguiti dalla LPT imporrebbero a questo tribunale di scostarsene (A. Scolari, Commentario, n. 528 ad art. 71/72 LALPT).

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24c, 25 LPT, 41 OPT, 21 LE, 2, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm, 33 NAPR;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico, in solido, dei ricorrenti in solido.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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