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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2003 52.2003.59

18 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·757 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.59  

Lugano 18 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

Composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

Segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 della

__________  

contro  

la decisione 6 febbraio 2003 del municipio di __________, che delibera alla __________ le opere da gessatore (interno) della nuova __________;

viste le risposte:

-    28 febbraio 2003 del municipio di __________;

-      5 marzo 2003 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 5 dicembre 2002 il municipio di __________ ha invitato sei ditte del ramo, fra cui la __________, a partecipare ad un concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da gessatore (interno) della nuova __________;

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva fra l'altro la seguente alla posizione:

151                  Pannelli isolanti su pareti

400      Lana minerale indice d'incendio 6.1,

massa volumica apparente min. kg/mc 85.

Marca, tipo .........

411      Spessore pannelli mm 40

412      Spessore pannelli mm 60

                                         che a questa posizione la __________ ha proposto l'impiego di lana minerale __________;

                                         che il 28 gennaio 2003 il progettista ha chiesto alla __________ di inviargli la scheda tecnica del prodotto proposto;

                                         che il 31 gennaio 2003 la ricorrente ha inviato al progettista due schede tecniche: una relativa al prodotto __________ (peso specifico apparente 75 kg/mc), l'altra relativa al prodotto __________ (peso specifico apparente medio 50 kg/mc, zona compressa 85 kg/mc);

                                         che con decisione 6 febbraio 2003 il municipio ha deliberato le opere messe a concorso alla __________, scartando nel contempo l'offerta della __________ siccome non conforme alle esigenze del capitolato;

                                         che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'esclusione della sua offerta; il prodotto "__________", allega, corrisponderebbe al prodotto "__________", rispettivamente "__________", di cui ha inviato le schede tecniche al progettista; la denominazione __________ starebbe ad indicare la ditta che commercializza i prodotti __________;

                                         che il ricorso è avversato del municipio e dall'aggiudicataria, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono incontestabilmente date;

                                         che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono compilare la loro offerta per iscritto in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

                                         che, notoriamente, le offerte che non corrispondono alle condizioni del capitolato vanno escluse dall'aggiudicazione; le prescrizioni fissate dalla documentazione di gara vincolano infatti tanto il committente, quanto i concorrenti; lo esige anzitutto il principio della parità di trattamento che vieta al committente di aggiudicare una commessa a condizioni diverse da quelle prestabilite;

                                         che, in concreto, la ricorrente ha proposto di impiegare pannelli isolanti "__________"; sollecitata dal progettista ad inviare la relativa scheda tecnica, ha inoltrato la documentazione relativa a due prodotti della __________;

                                         che nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di dimostrare l'esistenza di un prodotto marca "__________"; tant'è vero che a tutt'oggi non è stata capace di esibire la relativa scheda tecnica, già richiestale dal progettista; né questa è altrimenti dimostrabile (cfr. i prodotti __________ in __________);

                                         che la __________, noto gruppo industriale germanico attivo nel campo dei materiali per l'edilizia, produce e commercializza pannelli isolanti con uno spessore di 45 - 50 mm e con un peso specifico di 38 kg/mc (cfr. scheda in atti), che manifestamente non rispondono alle esigenze del capitolato (40 risp. 60 mm; 85 kg/mc);

                                         che i pannelli __________, altrettanto nota industria svizzera specializzata nella produzione di pannelli di lana minerale, di cui la ricorrente ha prodotto le schede tecniche non sono prodotti della __________;

                                         che eventuali collaborazioni commerciali tra la __________ e la __________ non permettono di ignorare la palese difformità dell'offerta inoltrata dalla __________;

                                         che, stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al lavoro procurato a questo tribunale dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 400.- alla resistente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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