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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.05.2003 52.2003.5

6 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,521 parole·~18 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.5  

Lugano 6 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2003 di

__________, __________, patrocinato dall'avv. __________, __________,  

contro  

la risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6173) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    14 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

-    21 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino bosniaco __________ (1962) ha iniziato a lavorare in Svizzera nel 1984 al beneficio di diversi permessi "A", l'ultimo dei quali valido fino al 30 settembre 1985. Il 2 novembre 1985, il ricorrente è rientrato nel nostro Paese per sposarsi tre giorni dopo a __________ con la cittadina olandese __________ (1967), titolare di un permesso "C". Per vivere insieme a sua moglie, egli ha ottenuto un permesso di dimora "B", in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 2 maggio 2001. Dalla loro unione è nato __________ (1986), titolare di un permesso "C".

                                         b) Nel febbraio 1990, l'interessato ha lasciato l'appartamento coniugale. Con decreto provvisionale 7 dicembre 1992, la Pretura del Distretto di __________ ha obbligato l'insorgente a versare, a partire dal gennaio 1993, un contributo alimentare a suo figlio. Con sentenza 30 giugno 1995, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando __________ alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale sullo stesso. A __________ è stato concesso il diritto di visita, mentre il contributo alimentare, indicizzato, in favore di __________ e a carico dell'insorgente è stato fissato in fr. 425.– mensili fino al 12° anno di età, in fr. 450.– fino al 16° anno e in fr. 550.– fino al compimento della maggiore età.

                                         c) Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha interessato a più riprese le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese, rimanendo a volte disoccupato. Con decreto d'accusa 17 marzo 1986, egli è stato condannato a una multa di fr. 150.– per violazione alla LCStr (mancata precedenza). Dal 1993, __________ è stato costretto a ricorrere all'assistenza sociale per ottenere gli alimenti che suo padre non gli versava. Per questo motivo, il 4 giugno 1993 il ricorrente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Dal 1993 fino al dicembre 1994, anche __________ è dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato. Dal 18 agosto al 17 novembre 1993, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre ciclomotori. Con decreto d'accusa 10 maggio 1994, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 200.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione.

                                         d) Con risoluzione 10 giugno 1994 l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora, perché non versava gli alimenti ad __________. Tale decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata tuttavia annullata il 28 aprile 1995 dal Tribunale federale, che ha rinviato gli atti all'autorità precedente, affinché procedesse a una nuova e attenta ponderazione degli interessi in presenza giusta l'art. 8 CEDU, accertando in particolare l'intensità dei legami tra il ricorrente e suo figlio. Il 18 dicembre 1996, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame, in quanto il dipartimento aveva nel frattempo rinnovato il permesso di soggiorno all'insorgente.

                                         e) Il 21 gennaio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto al domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio in quanto era disoccupato.

                                         f) Il 3 dicembre 1997, __________ è stato nuovamente minacciato di espulsione dalla Sezione degli stranieri, sempre a causa del mancato versamento degli alimenti ad __________. Per lo stesso motivo, il 26 luglio 2000 il dipartimento gli ha negato nuovamente il rilascio di un permesso di domicilio, rinnovandogli il permesso B a condizione che estinguesse il debito assistenziale.

                                         g) Il 21 agosto 2000 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di intervenire dal gennaio 1993 nell'anticipo degli alimenti in favore di __________ per un totale di fr. 20'944.45 e di aver versato al ricorrente, tra il 1993 e il dicembre 1994, sussidi per complessivi fr. 4'463.55. Per questo motivo, il 21 dicembre 2000 il dipartimento ha ammonito per la terza volta __________ con l’avvertenza che se fosse ancora stato a carico dell'assistenza dopo il marzo 2001 o si fosse comportato in modo scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.

                                  B.   Il 13 giugno 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________ in quanto, nonostante l'ultima minaccia di espulsione, continuava a non versare gli alimenti ad __________, il quale doveva sempre ricorrere all'assistenza pubblica. L'autorità ha ritenuto che l'interessato potesse esercitare il diritto di visita al figlio tramite soggiorni turistici. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 16 LDDS; 8, 10 e 16 ODDS; 8 CEDU.

                                  C.   a) Il 30 giugno 2001, __________ ha ritirato la domanda di anticipo alimentare in favore di __________.

                                         b) Con giudizio 22 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Ha innanzitutto rilevato che l'intervento dell'USSI era cessato soltanto dopo l'inoltro del ricorso, quindi per motivi di causa, rimproverando inoltre al ricorrente di non aver rimborsato il debito assistenziale. Ha pure ritenuto che il ricorrente non volesse o potesse adattarsi all'ordinamento elvetico, perché aveva interessato le autorità giudiziarie e amministrative, aveva cambiato numerosi posti di lavoro, era rimasto spesso disoccupato e aveva a carico attestati per carenza beni per oltre fr. 66'000.– (stato all'11 luglio 1996). Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha quindi ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente a causa del suo comportamento durante questi anni era prevalente su quello dello stesso di vivere in Svizzera ed esercitare il diritto di visita al figlio.

                                  D.   Con sentenza 23 maggio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e decidesse la domanda dopo aver effettuato un'accurata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

                                         Questo Tribunale ha rilevato in particolare che non vi erano elementi sufficienti per valutare se il figlio del ricorrente corresse un rischio concreto di cadere in futuro nuovamente a carico dell'assistenza pubblica.

                                         Per quanto concerne l'interesse privato a soggiornare in Svizzera, l'Esecutivo cantonale non aveva dato peso al fatto che il ricorrente vi dimorava da una quindicina d'anni.

                                         Il Governo è quindi stato invitato a svolgere esaurienti ed aggiornate indagini quo alla situazione finanziaria del ricorrente (introiti e debiti attuali) e all'intensità del suo legame con il figlio, nonché a riesaminare ancora una volta il comportamento assunto dall'insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera, tenendo pure conto che egli aveva assicurato di voler rimborsare il debito assistenziale entro breve tempo.

                                  E.   a) Dagli ulteriori accertamenti esperiti tramite la Polizia cantonale, è emerso in particolare che il ricorrente "dall'aprile 2001 lavora quale manovale presso l'Impresa Costruzioni __________, ivi collocato dall'agenzia di collocamento __________ di __________; di media al mese guadagna fr. 3'500.– netti. Il suo collocatore, sig. __________, ci ha dato buone informazioni sul suo assistito. Presso l'UEF di Lugano, dal 26.4.1995 al 27.8.2002, risultano notificati 24 precetti esecutivi per fr. 59'277.– e dal 22.3.1993 al 12.8.2002, 31 atti di carenza beni per fr. 77'129.65. Dal 1993 non ha più interessato i nostri servizi".

                                         Il 2 dicembre 2002 l'USSI ha informato il Governo che l'intervento di anticipo alimentare a favore di __________ era terminato il 30 giugno 2001 a seguito del ritiro della domanda della madre e che la situazione debitoria complessiva riferita al ricorrente per il periodo 1° gennaio 1993-30 giugno 2001 presentava uno scoperto di fr. 25'290.25, cui andavano detratti fr. 3'100.– a seguito dei rimborsi effettuati da __________ il 6 luglio 2001, 29 gennaio, 24 maggio e 1° luglio 2002. L'USSI ha pure segnalato che nel 1993/1994 il ricorrente era stato a carico dell'assistenza pubblica per un totale di fr. 4'463.55.

                                         b) Preso atto delle suddette risultanze istruttorie, con giudizio 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale, ribadendo i motivi posti a fondamento della propria risoluzione del 22 agosto 2001, in particolare che la situazione debitoria del ricorrente era peggiorata e che dal luglio 2002 non rimborsava più gli alimenti che lo Stato aveva anticipato al figlio __________.

                                         Per quanto riguarda l'interesse di __________ a soggiornare in Svizzera, il Governo ha indicato che __________ viveva con la madre e ha rimproverato all'insorgente di non aver fatto tutto il possibile per avere "una relazione economica stretta con suo figlio", il quale era dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato per ottenere gli alimenti.

                                         Il Governo ha quindi ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente prevalesse rispetto ai motivi di ordine privato invocati, segnatamente di vivere in Svizzera ed esercitare il diritto di visita ad __________.

                                  F.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.

                                         Ritiene la decisione impugnata sproporzionata. Pur ammettendo di non essersi sempre comportato in modo esemplare, sostiene che il proprio modo di agire non è stato di una gravità tale da giustificare il severo provvedimento adottato nei suoi confronti. Segnala di avere finalmente un posto di lavoro stabile e che suo figlio Alain non è più da tempo a carico dell'assistenza sociale.

                                         Afferma di voler estinguere i propri debiti nel limite delle sue possibilità, ritenuto che è soggetto a trattenute di stipendio. Pone in evidenza il lungo soggiorno in Svizzera e di non avere più stretti legami sociali e famigliari in Bosnia.

                                  G.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, mentre il dipartimento si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         1.3. Nel caso specifico, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.

                                         1.4. Gli stranieri possono, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Tale disposto è comunque applicabile anche laddove lo straniero si prevale di una relazione intatta con il figlio che ha diritto di risiedere in Svizzera, sebbene non gli sia attribuita l'autorità o la custodia parentale (DTF 119 Ib 84, consid. 1c; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 285).

                                         In concreto il figlio del ricorrente, cittadino olandese, è al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera. Inoltre, all'insorgente è stato accordato un ampio diritto di visita, che sostiene di esercitare (cfr. sentenza di divorzio 30 giugno 1995). Di conseguenza, __________ può far valere l'esistenza di un legame intatto con __________. Nella misura in cui la decisione impugnata incide su tale relazione, l'insorgente può pertanto richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora. Sapere poi se questo diritto sussista è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1; 119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che, nel caso specifico, la via del ricorso di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con rinvii).

                                         1.5. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Come si vedrà in seguito, l'impugnativa può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

                                         Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 115 Ib 6, consid. 3).

                                   3.   __________ è stato a carico dell'assistenza pubblica nel 1993 e 1994, accumulando un debito di fr. 4'463.55. Il 27 luglio 2001 l'USSI ha informato il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato di aver anticipato dal gennaio 1993 al 30 giugno 2001, pressoché ininterrottamente, gli alimenti che il ricorrente non versava ad Alain, per un totale di fr. 25'290.25. Da quanto precede, è incontestato che __________ è stato in maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza pubblica a causa del mancato versamento degli alimenti da parte di suo padre. D'altra parte, il 30 giugno 2001 lo Stato ha cessato di anticipare gli alimenti al figlio dell'insorgente, dopo che la madre di __________ aveva ritirato la relativa richiesta (v. scritto 27 luglio 2001 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

                                         Da allora, il ricorrente non ha contratto ulteriori debiti nei confronti dell'assistenza pubblica (v. scritto 2 dicembre 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Dopo circa due anni si può quindi ritenere che la situazione si è stabilizzata, senza che sia necessario accertare i motivi per cui la ex moglie del ricorrente ha ritirato la domanda di anticipo alimenti.

                                         Giova ricordare che non è determinante il fatto che lo straniero non sia in grado di rimborsare il debito assistenziale contratto in Svizzera, in quanto la sua permanenza nel nostro Paese non dipende da tale presupposto. Essenziale è evitare che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti (per analogia con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, v. RDAT I-2002 n. 42, consid. 3 d/aa).

                                         Di conseguenza viene a cadere il motivo per cui il dipartimento ha negato il rinnovo del permesso di dimora all'insorgente.

                                   4.   4.1. Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha rimproverato a __________ di aver interessato le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese, di aver contratto numerosi debiti e di essere instabile professionalmente, dimostrando in tal modo di non essersi adattato all'ordinamento elvetico.

                                         Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico di non rinnovare il permesso di soggiorno al ricorrente era prevalente su quello dello stesso di vivere in Svizzera, visto che egli poteva esercitare dal proprio Paese d'origine il suo diritto di visita ad Alain, il quale viveva con la madre. Ha ritenuto che l'insorgente non avesse fatto tutto il possibile per avere "una relazione economica stretta con suo figlio", il quale aveva dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato per ottenere gli alimenti che il padre non gli versava.

                                         4.2. Con decreto d'accusa 10 maggio 1994 il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché a una multa di fr. 200.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione. Tuttavia, tale condanna è lontana nel tempo come quella, di poco peso, del 17 marzo 1986 (multa di fr. 150.– per mancata precedenza) e la decisione di revoca della licenza di condurre ciclomotori dal 18 agosto al 17 novembre 1993 (circolazione in stato di ebrietà). La Polizia cantonale ha peraltro confermato che il ricorrente "dal 1993 non ha più interessato i nostri servizi" (v. rapporto d'informazione 23 settembre 2002, agli atti). I tre precedenti ammonimenti riguardavano invece il mancato versamento degli alimenti al figlio, prima che la situazione si stabilizzasse.

                                         Per quanto riguarda l'attività professionale del ricorrente, essa ha raggiunto finalmente una certa stabilità, da quando il 7 ottobre 2002 egli è stato infine assunto come manovale edile a tempo indeterminato dalla __________ con un salario orario di fr. 22.50, attività che svolgeva a titolo precario presso il medesimo datore di lavoro già da qualche anno tramite la __________ (doc. B: contratto di lavoro 2 ottobre 2002).

                                         L'insorgente è oberato da debiti privati. Il 12 agosto 2002 egli aveva a carico 31 atti di carenza beni per fr. 77'129.65, ora 37 (v. rapporto d'informazione Polizia cantonale del 23 settembre 2002; doc. E: estratto 10 gennaio 2003 UE Lugano, prodotto dal ricorrente). Tra il 26 aprile 1995 e il 27 agosto 2002, egli è stato oggetto di 24 procedure esecutive per complessivi fr. 59'277.– (v. rapporto informativo 23 settembre 2002 della Polizia cantonale) e il suo salario, di fr. 3'330.– mensili, è attualmente oggetto di pignoramento per l'eccedenza al minimo vitale stabilito in fr. 2'800.– (v. doc. F: notificazione 8 novembre 2002 dell'UE alla datrice di lavoro __________). D'altra parte, il suo margine per rimborsare tutti i debiti contratti è limitato a causa della trattenuta del suo reddito.

                                         Non bisogna nemmeno sottovalutare che il ricorrente soggiorna in Svizzera da una quindicina d'anni e che non vi sono elementi atti a ritenere che il legame del padre con __________ non sia intatto e vissuto.

                                   5.   Visto quanto precede, appare tutto sommato eccessivo negare all'insorgente la possibilità di rimanere ulteriormente nel nostro Paese. Non si può in effetti escludere che, grazie al rinnovo del permesso di soggiorno e al proprio lavoro ormai stabile, egli riesca finalmente ad integrarsi convenientemente nel nostro ordinamento, facendo tutto il possibile per far fronte ai propri obblighi, rimborsando gradualmente i debiti contratti come egli ha già promesso e non incorrendo in ulteriori sanzioni amministrative.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere accolto. Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione sono annullate.

                                         Resta comunque riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di revocare il permesso al ricorrente in ogni momento qualora, secondo le circostanze, dovessero venir meno i motivi che permettono di accogliere il presente gravame.

                                   7.   Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 5 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a)      la risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6173) del Consiglio di Stato;

b)      la decisione 13 giugno 2001 (DIM 152) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni.

                                   2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi al cittadino bosniaco __________ (1962) il permesso di dimora annuale.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.

                                      5.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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