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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.07.2003 52.2003.47

21 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,334 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.47  

Lugano 21 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2003 di

contro  

la decisione 28 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 427) che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 29 ottobre 2002 del consiglio comunale di __________ che ha rigettato l'iniziativa popolare __________ "per salvare la fontana __________ ";

viste le risposte:

-    18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

-    20 febbraio 2003 del municipio di __________ e del Presidente del Consiglio comunale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che a __________, in zona __________, molti anni fa il comune posò una fontana pubblica, su sedime privato;

                                         che il proprietario del fondo su cui insiste il manufatto ne ha chiesto lo spostamento, sicché il municipio ha deciso di trasferirlo in un'altra parte del paese, su una proprietà comunale;

                                         che, ritenendo inadatta la nuova ubicazione, __________ __________ ha proposto di spostare la fontana su un fondo di 26 mq di sua proprietà, che avrebbe ceduto gratuitamente al comune;

                                         che, visto il rifiuto del municipio che aveva reputato inadatto il sito proposto, in data 10 maggio 2002 alcuni cittadini hanno depositato presso la cancelleria comunale di __________ l'iniziativa popolare "per salvare la fontana __________ ", con cui hanno chiesto che il comune di __________ accetti la donazione della particella no. __________ di mq 26 su territorio di __________, che confina con la strada comunale __________, per la posa della fontana;

                                         che il 31 maggio 2002 sono state consegnate alla cancelleria comunale di __________ 187 firme dell'iniziativa;

                                         che con risoluzione 26 giugno 2002 il municipio, costatata la validità di 184 firme, ha dichiarato regolare e proponibile l'iniziativa;

                                         che con preavviso 28 agosto 2002 il municipio ha proposto al consiglio comunale di respingere l'iniziativa perché il fondo oggetto di donazione si trova fuori della giurisdizione comunale, in territorio del comune di __________, perché lo spazio, insufficiente, è ubicato vicino alla strada, in semicurva e quindi in luogo di pericolo ed inoltre perché comporterebbe una spesa di fr. 35'000.circa (fr. 20'000.- per gli allacciamenti e fr. 15'000.- per la fontana) più i costi dell'acqua;

                                         che la commissione delle petizioni ha preavvisato negativamente l'iniziativa con rapporto 23 settembre 2002;

                                         che il consiglio comunale, convocato per la seduta straordinaria del 29 ottobre 2002, presenti 19 consiglieri comunali su 25 ha respinto l'iniziativa di cui trattasi con 16 voti contrari e 3 astenuti;

                                         che, con atto 8 novembre 2002, __________ __________, unitamente ad altri 13 cittadini ha impugnato la predetta risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che il ricorso sia accolto, che il comune riallacci una fontana ai __________, che la particella n. __________ di 26 mq passi in proprietà del comune e che si prescinda da una votazione popolare;

                                         che, a mente dei ricorrenti, la decisione sull'iniziativa sarebbe tardiva perché intervenuta dopo il termine di 4 mesi prescritto

                                         dall'art. 77 LOC e perché il legislativo sarebbe stato informato in modo erroneo su varie questioni, segnatamente sui costi e sull'ubicazione del vecchio e del nuovo manufatto;

                                         che, stante i costi causati da una votazione popolare, i ricorrenti chiedono che sia il Consiglio di Stato ad approvare l'iniziativa;

                                         che con risoluzione del 28 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame;

                                         che il Governo ha dapprima ritenuto che la disattenzione del termine di cui all'art. 77 LOC di soli due giorni non sia suscettibile di comportare la nullità della decisione, che neppure risulterebbe viziata da informazioni errate, le imprecisioni rilevate dai ricorrenti non essendo tali da impedire ai consiglieri comunali di determinarsi con cognizione di causa;

                                         che contro questa decisione __________ __________ ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accoglimento del ricorso 8 novembre;

                                         che a mente dell'insorgente il municipio avrebbe influenzato la decisione disinformando l'organo legislativo e procrastinando la votazione sull'iniziativa;

                                         che, inoltre l'esecutivo avrebbe spostato la fontana esistente senza attendere il responso della votazione, creando così un aumento dei costi;

                                         che il Consiglio di Stato ed il municipio hanno postulato la reiezione del gravame;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC);

                                         che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm);

                                         che giusta l'art. 76 cpv. 1 LOC, per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell’art. 13 LOC, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali;

                                         che sulla validità formale dell'iniziativa non v'è contestazione, il municipio avendone costatato la regolarità e proponibilità conformemente all'art. 76 cpv. 5 LOC con decisione cresciuta in giudicato;

                                         che l'art. 77 cpv. 1 LOC prescrive che il consiglio comunale decide, previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa;

                                         che, nel caso concreto, il legislativo comunale ha deliberato sull'iniziativa con due giorni di ritardo sul termine imposto dalla legge;

                                         che l'inosservanza del termine di 4 mesi sancito dall'art. 77 cpv. 1 LOC non ha tuttavia effetto alcuno sulla validità della decisione del consiglio comunale ed in particolare non ne comporta la nullità né l'annullabilità;

                                         che la disattenzione della norma potrebbe, semmai, unicamente provocare un intervento dell'autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 194 segg. LOC, ma solo qualora vi fossero il sospetto di cattiva amministrazione che possa dar luogo all'apertura di un procedimento di vigilanza (art. 196 cpv. 2 LOC);

                                         che le imprecisioni contenute nel preavviso del municipio - preavviso comunque facoltativo e non assimilabile ad un messaggio municipale -, come ad esempio l'indicazione errata del numero di mappa, non sono tali da aver potuto influenzare in modo determinante la decisione del legislativo, la situazione risultando sufficientemente chiara dalla documentazione inviata ai suoi membri;

                                         che, per quanto riguarda invece la questione degli ipotetici costi, sollevata dal municipio unitamente ad altri problemi, non risulta che essa abbia influenzato in modo determinante la decisione del consiglio comunale, comunque non più di quanto possa avervi influito la posizione assunta dagli iniziativisti, limitatisi invero ad evidenziare la cessione a titolo gratuito del terreno e facendo così sembrare l'operazione fattibile a costo zero, per cui è da ritenere che gli argomenti si elidono a vicenda;

                                         che lo spostamento della fontana prima della decisione sull'iniziativa non è influente perché essa andava comunque tolta dal luogo in cui era posta;

                                         che l'art. 77a cpv. 1 LOC prescrive che se il consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del consiglio comunale;

                                         che pertanto, diversamente da quanto postulato dal ricorrente, né il Consiglio di Stato né il Tribunale cantonale amministrativo possono sostituirsi all'assemblea comunale e decidere in sua vece in merito all'iniziativa, che, prescindendo dalla questione dei costi, va comunque sottoposta a votazione popolare;

                                         che pertanto, rigettando il ricorso, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto e, di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto;

                                         che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 24, 62, 76 segg., 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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