Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2003.4

4 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,436 parole·~7 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.4  

Lugano 4 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Franscini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2003 di

__________, __________, patrocinato da: avv. __________, __________,  

contro  

la decisione 3 dicembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5800) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 16 settembre 2002 con cui il municipio di __________ gli ha assegnato un ulteriore termine al 15 ottobre 2002 per la demolizione parziale della tettoia della terrazza edificata sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    14 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

-    20 gennaio 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile (part. n. __________ RFD), situato a __________, nella zona nucleo del villaggio (__________), al cui piano rialzato si trova una terrazza;

                                         che con licenza edilizia 14 febbraio 2001 il municipio ha autorizzato il ricorrente a sostituire la tenda che copriva la terrazza con una tettoia; la licenza era subordinata alla condizione che la copertura rispettasse la distanza minima di 4 m dalla casa d'abitazione (part. n. __________ RF) di proprietà dell'opponente __________, che sorge sul lato W della terrazza, oltre un vicolo largo circa 2 m;

                                         che con rapporto 5 luglio 2002 il municipio ha appurato che la nuova tettoia non rispettava la distanza di 4 m dallo stabile della vicina opponente;

                                         che il 27 marzo 2002 il municipio ha pertanto ordinato al ricorrente di demolire parzialmente la copertura della terrazza, riducendola di un metro, al fine di rispettare la condizione posta dalla licenza edilizia; l’ordine, da eseguire entro il 30 aprile 2002, era assortito alla comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato in caso d’inosservanza;

                                         che con giudizio 28 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'impugnativa interposta da __________ contro l'ordine in questione;

                                         che, rilevata la persistente inadempienza dell’obbligato, il 2 luglio 2002 il municipio gli ha fissato un nuovo termine al 30 luglio 2002 per l’esecuzione dei lavori di rettifica;

                                         che, essendo il ricorrente rimasto ulteriormente passivo, il 16 settembre 2002 il municipio gli ha assegnato un ultimo termine improrogabile al 15 ottobre 2002 per dare seguito all’ordine di demolizione; con la stessa decisione gli ha inoltre inflitto una multa di 1'000.- fr.;

                                         che con giudizio 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso presentato da __________ contro l’ordine di demolizione; l'ha invece accolto nella misura in cui era riferito alla multa;

                                         che, dopo aver ravvisato nello scritto 16 settembre 2002 del municipio un semplice atto inappellabile, siccome confermativo del precedente ordine di demolizione cresciuto in giudicato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'impugnativa fosse ricevibile, ma da respingere, nella misura in cui l'insorgente asseriva da aver già dato seguito all'ordine di rettifica;

                                         che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che, in sintesi, senza contestare il fatto che la tettoia si trova a meno di 4 m dal fondo __________, l’insorgente sostiene che l’ordine di demolizione contenuto nell’atto 16 settembre 2002 sostituirebbe quelli precedenti, per modo che, non essendosi pronunciato sulle censure sollevate, il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un diniego di giustizia;

                                         che delle ulteriori tesi del ricorrente si dirà, per quanto necessario, qui appresso;

                                         che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che contesta succintamente la tesi dell’insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio governativo impugnato, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle fotografie prodotte dal municipio in prima istanza;

che ai fini del giudizio occorre anzitutto esaminare se sia conforme al diritto la decisione con cui il Consiglio di Stato ha ravvisato nella risoluzione 16 settembre 2002 del municipio un atto meramente confermativo del precedente ordine di demolizione, dichiarando pertanto irricevibile il ricorso contro di esso inoltratogli da __________:

- in caso negativo, la decisione verrà annullata con rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché entri nel merito del ricorso insinuatole;

- in caso affermativo, occorrerà invece verificare se si giustifichi la decisione di respingere il ricorso nel merito siccome avente per oggetto un ordine al quale l'insorgente avrebbe già dato seguito;

                                         che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii dall’autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per costatarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (cfr. RDAT II-1994, n8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N 4);

                                         che non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B II c e rif.);

                                         che, in quest'ottica, non è dato ricorso contro un provvedimento confermativo di una precedente decisione, mediante il quale l'autorità si limita a diffidare l'interessato a darvi seguito, assegnandogli un ultimo termine per adeguarvisi e comminando l'esecuzione d’ufficio a sue spese in caso d'inadempienza (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., n. 1002; Scolari, Commentario, ed. 1996, ad art. 43 LE n. 1308);

                                         che, come risulta esplicitamente dall’art. 34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell’obbligato, ma si limita a ribadire l’obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., N. 5d ad art. 34 PAmm e riferimenti; Scolari, Diritto amministrativo, N. 772);

                                         che, nel caso concreto, nella risoluzione 16 settembre 2002 del municipio sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una diffida inappellabile, pedissequa all’ordine di demolizione 27 marzo 2002, cresciuto in giudicato formale e rimasto ineseguito;

                                         che, in effetti, costatata a più riprese l’inadempienza del ricorrente, con l'ingiunzione del 16 settembre 2002 l’esecutivo comunale gli ha soltanto assegnato un ultimo termine improrogabile per dar seguito all’ordine impartitogli; contrariamente a quanto assume il ricorrente, non si tratta di un provvedimento sostitutivo delle precedenti risoluzioni con cui il municipio gli ha ordinato di ripristinare una situazione conforme al diritto;

                                         che nella misura in cui dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata da __________ contro tale provvedimento il giudizio del Consiglio di Stato appare immune da violazioni del diritto;

                                         che il fatto che il municipio abbia indicato che contro di esso era dato ricorso al Consiglio di Stato non l'ha reso impugnabile; anzitutto, perché l'indicazione era da considerare circoscritta alla multa, in secondo luogo, perché, comunque, anche un’errata indicazione dei rimedi giuridici non può in alcun modo conferire carattere di decisione impugnabile ad un atto che oggettivamente non ne presenta le caratteristiche, essendo tale presupposto inderogabilmente stabilito dalla legge e quindi sottratto alla disposizione delle parti;

                                         che, nella misura in cui è rivolto contro la declaratoria d'irricevibilità, sottesa al giudizio impugnato, il ricorso va pertanto respinto;

                                         che resta da verificare se sia conforme al diritto la decisione del Consiglio di Stato di respingere nel merito l'impugnativa inoltratagli nella misura in cui l'insorgente obiettava di aver già dato seguito all'ordine 27 marzo 2002, mediante il quale il municipio gli ha ingiunto di ridurre di un metro la lunghezza della copertura della terrazza;

                                         che da questo profilo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto limitarsi ad accertare che la copertura, realizzata sino ad una distanza di 3 m dallo stabile vicino come chiaramente risulta dagli atti, non è mai stata rettificata;

                                         che le disquisizioni tanto complesse, quanto inutili e fuorvianti, sviluppate dal Consiglio di Stato circa la portata della condizione alla quale era assortita la licenza 14 febbraio 2001, rilasciata per la copertura della terrazza, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente, che a tutt'oggi non ha ancora dato seguito all'ordine di rettificare l'opera eseguita in contrasto con tale condizione e con la distanza minima di 4 m, prescritta dalle NAPR verso edifici con aperture;

che, anche da questo profilo, il giudizio impugnato va quindi confermato;

                                         che spese e tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 34, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.4 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2003.4 — Swissrulings