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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.2003 52.2003.342

20 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·738 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.342  

Lugano 20 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

Contro  

la risoluzione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

-    23 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

richiamata la sentenza 25 settembre 2003 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                         che il __________ la cittadina lettone __________ si è sposata a __________ con __________, di nazionalità elvetica, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 dicembre 2002;

                                         che il 15 ottobre 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora alla ricorrente, perché dal 30 marzo 2001 ella non viveva più insieme al marito e quest'ultimo era intenzionato a chiedere il divorzio, ritenendo in tal modo manifestamente abusivo da parte dell'interessata appellarsi al matrimonio per poter continuare a dimorare sul territorio svizzero (art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS);

                                         che la suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale amministrativo, quest'ultimo ritenendo ininfluenti per il giudizio l'assunzione delle prove testimoniali offerte dall'insorgente volte ad appurare i motivi che hanno portato quest'ultima a costituirsi una residenza propria e a chiarire la natura dei rapporti con il marito;

                                         che con sentenza 25 settembre 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, previo completamento dell'accertamento dei fatti;

                                         che, secondo l'alta Corte federale, l'apprezzamento anticipato delle prove cui era pervenuto il Tribunale cantonale amministrativo disattendeva l'art. 29 cpv. 2 Cost (violazione del diritto di essere sentito);

                                         che il Tribunale federale ha rilevato come dagli atti non si evinceva con la necessaria chiarezza l'esistenza di una rottura definitiva del vincolo coniugale e che occorreva pertanto indagare ulteriormente sulla natura delle relazioni tra i coniugi __________;

                                         che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;

                                         che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati per economia di giudizio direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché statuisca nuovamente sul gravame previo completamento, come indicato dal Tribunale federale, degli accertamenti necessari al fine di determinare se l'insorgente abusa dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, richiamandosi ad un matrimonio esistente solo formalmente, all'unico scopo di poter continuare a beneficiare dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera;

                                         che non rientra infatti nei compiti primari di questo Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle autorità inferiori, in particolare dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

                                         che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm);

                                         che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata nel gravame diviene priva di oggetto.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a)      la risoluzione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato;

b)      la decisione 15 ottobre 2002 (ST 235) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

                                   2.   Gli atti sono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili.

                                   5.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      6.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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