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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2005 52.2003.340

8 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·679 parole·~3 min·3

Riassunto

licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile ubicata in parte fuori e in parte all'interno della zona edificabile

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.340  

Lugano 8 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di

RI 1 RI 2 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4165), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 5 maggio 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile d'accesso alle loro abitazioni (part. 640, 652, 681, 727 RF);

viste le risposte:

-    16 ottobre 2003 di CO 2 e CO 3;

-    20 ottobre 2003 del Dipartimento del territorio;

-    27 ottobre 2003 del municipio di CO 4;

-    4 novembre 2003 del Consiglio di Stato;

esperito un sopralluogo;

preso atto della comunicazione 27 luglio 2005 dei ricorrenti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 22 gennaio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO 4 il permesso di trasformare in strada carrozzabile una pista che era stata realizzata per accedere alle loro case d'abitazione (part. 727);

                                         che alla domanda si sono opposte le resistenti CO 2 e CO 3, proprietarie della sottostante part. 650, nonché il Dipartimento del territorio, rilevando fra l'altro che un tratto di strada si snodava attraverso il bosco (part. 640);

                                         che, adeguandosi all'opposizione del Dipartimento del territorio, il 5 maggio 2003 il municipio ha respinto la domanda di costruzione;

                                         che con giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza;

                                         che contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato e che gli atti fossero inviati al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta;

                                         che il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni; ad identica conclusione sono pervenute le vicine opponenti, mentre il municipio si è limitato ad illustrare gli antefatti, manifestando la propria disponibilità;

                                         che il sopralluogo e l'accertamento forestale esperiti hanno dimostrato che il tratto intermedio, lungo una cinquantina di metri, della strada prevista si snoda attraverso il bosco;

                                         che le opponenti CO 2 e CO 3 hanno recentemente venduto il loro fondo a __________, figlio dei ricorrenti RI 1, comunicando a questo tribunale di desistere dall'opposizione;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

                                         che nella misura in cui la strada è ubicata fuori della zona edificabile ed attraversa il bosco, la licenza non può essere rilasciata perché fanno palesemente difetti i presupposti dell'art. 24 LPT; nemmeno i ricorrenti insistono per ottenerla;

                                         che nella misura in cui la strada è invece situata all'interno della zona edificabile nulla osta al rilascio della licenza; è innegabile che in questa misura l'opera è del tutto conforme al diritto materiale concretamente applicabile;

                                         che, entro questi limiti ed in ossequio al principio di proporzionalità, il ricorso può essere parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non si assegnano ripetibili perché le parti vi hanno rinunciato.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   le decisioni 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4165) e 5 maggio 2003 del municipio CO 4 sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio di CO 4 affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente al tratto di strada situato all'interno della zona edificabile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 2, 3 patrocinate da: PA 2 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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