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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.10.2003 52.2003.277

22 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,250 parole·~16 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.277  

Lugano 22 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 settembre 2003 di

  patrocinato dall' __________  

contro  

la risoluzione 19 agosto 2003 (n. 3479) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 giugno 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare in favore del figlio __________ (1988);

viste le risposte:

-    16 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-    22 settembre 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino indiano __________ (1967) è entrato in Svizzera il 5 dicembre 1988 quale richiedente l'asilo, lasciando nel suo Paese d'origine la moglie __________ (1969) e i figli __________ (31 ottobre 1985) e __________ (26 gennaio 1988).

                                         La domanda d'asilo del ricorrente è stata respinta dall'Ufficio federale dei rifugiati con decisione 31 ottobre 1990, confermata su ricorso il 9 agosto 1991 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il 6 dicembre 1991, l'interessato è stato rimpatriato.

                                         Il 22 settembre 1992 l'insorgente ha divorziato dalla moglie, con la quale ha poi avuto un terzo figlio, __________, nato il 1° gennaio 1993.

                                         b) Il 29 dicembre 1994 __________ si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________ (1952).

                                         Autorizzato il 6 aprile 1995 a entrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie, l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora e, dal 6 aprile 2000, di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 5 aprile 2006.

                                         Dal 15 marzo 2000, i coniugi __________ vivono separati di fatto.

                                  B.   a) Il 10 aprile 2003 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a __________, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per vivere presso il padre perché gli voleva bene, allegando una dichiarazione della madre che lo autorizzava a espatriare.

                                         La domanda è stata preavvisata negativamente dall'autorità diplomatica elvetica, in quanto __________ non era mai stato all'estero, non parlava l'inglese e viveva in India con un fratello e la madre, la quale si era sempre occupata dello stesso a partire dal divorzio.

                                         Il 10 giugno 2003 __________ ha precisato, tra le altre cose, che suo figlio maggiore vive presso la madre di quest'ultimo, mentre __________ e il figlio minore risiedono presso il loro nonno paterno 75enne. Ha pure indicato che la domanda di ricongiungimento famigliare era anche volta a offrire a offrire a __________ un'istruzione e un'educazione migliori che in India.

                                         b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 20 giugno 2003 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di __________ e di non rilasciargli un permesso di soggiorno, in quanto il ricongiungimento con il padre era stato chiesto tardivamente, senza motivi validi ed era essenzialmente volto a offrirgli condizioni di vita migliori e un'educazione scolastica più favorevole che in India.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.

                                  C.   Con giudizio 19 agosto 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

                                         L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento famigliare, perché il legame tra padre e figlio, quest'ultimo ormai prossimo a entrare nel mondo del lavoro, non appariva intenso ed effettivamente vissuto segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra gli stessi.

                                         Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi fossero interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento, rilevando che __________ è nato e cresciuto in india dove ha vissuto presso la madre e/o il nonno paterno o altri parenti, che lo hanno accudito da quando il padre è partito per l'estero.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che suo figlio __________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un permesso di soggiorno.

                                         Rileva che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non impedisce il ricongiungimento famigliare parziale come nel caso in esame, dal momento che il figlio primogenito __________ è ormai maggiorenne e il cadetto __________ è affidato alla madre.

                                         Sostiene che il legame con suo figlio è intenso ed effettivamente vissuto e di aver sempre mantenuto i contatti con lo stesso durante la loro separazione. Secondo l'insorgente, il ricongiungimento era impossibile in precedenza per motivi famigliari e professionali.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).

                                         1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che vivano con questi ultimi.

                                         __________ è domiciliato in Svizzera dall'aprile 2000 e suo figlio __________ aveva 15 anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento famigliare.

                                         Conformemente alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

                                         1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).

                                         Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con il figlio un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per le ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.

                                         1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, essa è applicabile per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile.

                                         Valgono per analogia i principi appena esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c).

                                   3.   3.1. In concreto, __________ non è stato costretto ad allontanarsi dai propri figli, ma ha scelto volontariamente la via della separazione per costruirsi una nuova vita all'estero.

                                         Il 5 dicembre 1988 egli è entrato in Svizzera quale richiedente l'asilo, ma il 6 dicembre 1991 è stato rimpatriato, perché la sua domanda era infondata.

                                         In India, il 22 settembre 1992, il ricorrente ha divorziato dalla prima moglie e, un paio d'anni più tardi, si è unito in matrimonio con la cittadina elvetica __________. Per vivere insieme a quest'ultima, il 6 aprile 1995 egli è quindi rientrato in Svizzera, stabilendovisi definitivamente, mentre i suoi tre figli, nati rispettivamente nel 1985, 1988 e 1993, sono rimasti in India presso la loro madre o il nonno paterno.

                                         Tuttavia, malgrado che a quel momento i suoi figli avessero un'età in cui avrebbero necessitato maggiormente della presenza del padre, l'insorgente non si è prevalso immediatamente del diritto al ricongiungimento familiare. Nemmeno a partire dall'ottenimento di un permesso di domicilio nell'aprile 2000 egli si è avvalso di tale facoltà. E' solo nella primavera del 2003 che ha chiesto all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri che il solo __________, ormai quindicenne, fosse autorizzato a entrare in Svizzera, senza peraltro documentare, oltre al puro parlato, di aver mantenuto in qualche modo dei forti legami con lo stesso.

                                         Invano il ricorrente invoca circostanze familiari (secondo matrimonio, separazione) e professionali (impegno sul lavoro) che non gli avrebbero permesso di riunirsi più tempestivamente con suo figlio. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato (risoluzione governativa ad E, pag. 9), la domanda di ricongiungimento familiare è stata inoltrata quando l'insorgente non viveva più con la moglie __________ già da tre anni e la sua situazione professionale era da tempo stabilizzata. Nel gravame dinnanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha peraltro precisato di aver richiesto un permesso di soggiorno in favore di __________ soltanto nel 2003, in quanto quest'ultimo "non causa quei problemi che riguardo all'età avrebbe causato qualche anno fa".

                                         Inoltre, come ha ancora pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale (ad C.2., pag. 7), a parte la domanda 17 agosto 1995 di cambiamento di posto di lavoro il ricorrente ha sempre omesso di notificare alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'esistenza dei suoi tre figli. In questo modo egli non ha rispettato l'obbligo sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS, che hanno per scopo di permettere alle autorità di prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un permesso di soggiorno potrebbe comportare sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Orbene, se già il ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è fatto dipendere dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 2.), a maggior ragione si deve ammettere che in situazioni come quella appena illustrata, dove il ricorrente ha fornito all'autorità delle informazioni inesatte, soltanto la presenza di circostanze del tutto particolari permette di soprassedere a simili comportamenti e giustifica la concessione del permesso richiesto.

                                         Non permette quindi giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto che egli renderebbe visita a __________ una volta l'anno per un periodo di 1-2 mesi e verserebbe del denaro per il suo mantenimento, ritenuto che è del tutto naturale che padre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque insufficiente per far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine.

                                         3.2. Da otto anni __________ è definitivamente assente dal proprio Paese d'origine. Da quando egli si è separato dal figlio, della cura e dell'educazione di quest'ultimo si sono sempre occupati la madre, cui era affidato, o il nonno paterno (cfr. preavviso negativo 28 aprile 2003 dell'ambasciata di Svizzera in India e lo scritto 10 giugno 2003 inoltrato dal patrocinatore del ricorrente al dipartimento).

                                         Non sussistono pertanto interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e imponga a __________ di trasferirsi in Svizzera presso il padre, unico legame che ha nel nostro Paese. Non è certo l'età del nonno paterno (75 anni) che permette di ritenere il contrario. Tanto meno che la madre abbia dato ora il proprio consenso all'espatrio. Ancor meno il fatto che il primogenito __________ sia ora maggiorenne e viva in modo indipendente.

                                         Inoltre __________ è nato e risiede da sempre in India, segnatamente nel __________. È dunque là che ha i suoi legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel suo Paese d'origine sono ancora presenti parenti che continuano ad occuparsi dello stesso, non appare dunque appropriato inserirlo in un ambiente di cui non conosce la lingua e in un sistema socioprofessionale sensibilmente diverso dal suo. Del resto, il suo soggiorno in Svizzera non farebbe altro che separare ulteriormente e senza motivo il nucleo famigliare esistente in India.

                                         In siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad avviare una pratica di ricongiungimento familiare, se non, verosimilmente, la volontà che suo figlio quindicenne benefici di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili in __________.

                                         Del resto l'insorgente non ha mai nascosto tali obiettivi (v. il precitato scritto 10 giugno 2003 del patrocinatore del ricorrente, pag. 2): "Essendo molto affezionato al figlio __________, attualmente quindicenne, e volendo intensificare i rapporti paterni con lo stesso, egli intende farlo venire presso di sé, anche per offrirgli migliori possibilità di istruzione e di educazione che non in India".

                                         Infine, non porta a diversa conclusione che il ricorrente non escluda di riunirsi in futuro anche con __________, attualmente sotto l'autorità parentale della madre, in quanto egli procederebbe ad un inammissibile ricongiungimento familiare parziale a tappe.

                                         3.3. Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

                                   4.   Occorre esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.

                                         4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

                                         4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).

                                         4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, padre e figlio vivono definitivamente separati almeno dal 1995. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio del ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le relazioni personali con il figlio come le ha intrattenute finora.

                                   5.   Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al figlio del ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                         Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

                                         Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.277 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.10.2003 52.2003.277 — Swissrulings