Incarto n. 52.2003.265
Lugano 1 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 agosto 2003 del
contro
le decisioni 8 e 22 agosto 2003 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, con la quale ha ordinato la rimozione immediata del pannello esposto presso la rotonda "__________" a __________;
preso atto che il 16 settembre 2003 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato che il cartello referendario è stato rimosso dopo la votazione popolare che ha accettato il referendum;
ritenuto che la procedura è divenuta pertanto priva di oggetto, ne ha chiesto lo stralcio senza prelievo di spese e senza assegnazione di ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario