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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2003 52.2003.257

15 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,910 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.257  

Lugano 15 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 agosto 2003 di

contro  

la decisione 24 giugno 2003 (n. 2821) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro la decisione 10 aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha imposto la presentazione di un certificato medico attestante l'insussistenza di tossicomania e la sua idoneità alla guida in esito a controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi;

vista la risposta 2 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   II 29 aprile 1985 __________ __________ ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B). Nel mese di luglio del 1989 ha circolato alla guida di una motoleggera in stato d'ebrietà omettendo a due riprese di rispettare un semaforo rosso. A seguito di queste infrazioni gli è stata revocata la patente per tre mesi.

                                  B.   II 13 febbraio 2003, verso le ore 01.15, __________ __________ è stato fermato dalla polizia comunale di __________ nell'ambito di un normale controllo della circolazione stradale mentre si trovava ebbro al volante dell'autovettura "__________" targata __________. Reato, questo, suffragato dalla perizia alcolimetrica concludente in una concentrazione alcolica dell'1.42-1.80 gr. per mille. Dai controlli tossicologici effettuati, è risultato inoltre positivo ai derivati della cannabis nella misura di 29 ng/ml. Interrogato dalla polizia circa il possesso di una scatoletta in metallo contenente tabacco frammisto a marijuna (0.5 gr.) e un pezzetto di haschisch (0.5 gr.), l'interessato ha dapprima affermato che gli stupefacenti erano di sua proprietà e che non voleva dare altre indicazioni a riguardo (cfr. verbale del 13.2.2003 ore 0139), indi ha soggiunto che la sostanza gli era stata regalata la sera stessa e che non ne aveva fatto uso (verbale 13.2.2003 ore 2156).

                                         Preso atto dell'accaduto, il 10 aprile 2003 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di __________ __________ per la durata di 4 mesi, dal 13 febbraio al 12 giugno 2003. La misura a scopo di ammonimento è stata pronunciata a dipendenza del reato di guida in stato di ebrietà. Con decisione separata di pari data resa in relazione al consumo di sostanze stupefacenti, l'autorità amministrativa ha inoltre imposto al nominato controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla guida, dall'altro.

                                  C.   Con scritto 22 aprile 2003 indirizzato alla Sezione della circolazione, __________ __________ ha chiesto un riesame di quest'ultimo provvedimento e in caso di diniego la trasmissione della missiva al Consiglio di Stato affinché venisse trattata come ricorso. Il 5 maggio successivo l'incarto è stato quindi rimesso al Governo, che il 24 giugno 2003 ha statuito sull'impugnativa respingendola. In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che i controlli imposti al ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal consumo di stupefacenti nell'interesse della sicurezza della circolazione fossero adeguati ed efficaci.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente alle misure di controllo imposte dalla Sezione della circolazione.

                                         Secondo iI ricorrente, che ribadisce di fumare canapa solo occasionalmente e mai prima di mettersi al volante, nella fattispecie non sussistono le premesse oggettive per ordinare costosi esami settimanali delle urine. Un tale provvedimento particolarmente limitativo della libertà individuale non permetterebbe comunque di trarre conclusioni circa la frequenza del consumo di stupefacenti e l'idoneità alla guida.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3 LALCStr.

                                         II ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm.).

                                   2.   __________ non contesta la revoca di ammonimento di quattro mesi inflittagli in relazione al reato di guida in stato di ebrietà commesso il 13 febbraio 2003. Avversa unicamente la decisione con la quale la Sezione della circolazione gli ha imposto controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania e la sua idoneità alla guida. Come in prima istanza di ricorso, anche in questa sede la materia del contendere ruota dunque attorno alla legittimità delle misure che la competente autorità cantonale (vedi art. 4 lett. b 2 LALCStr) ha adottato nei confronti dell'insorgente in vista di un'eventuale revoca di sicurezza, dopo aver constatato che la notte del 13 febbraio 2003 questi era anche risultato positivo alla prova tossicologica ordinata dalla polizia ed in possesso di sostanze stupefacenti.

                                   3.   3.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possano diminuire la sua idoneità alla guida. Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). In tal caso, la licenza viene ritirata a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1bis LCStr).

                                         3.2. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di haschisch non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di questa sostanza stupefacente (DTF 124 II 559 consid. 3d).

                                         3.3. La revoca di sicurezza, ordinata per legge a tempo indeterminato con un periodo di prova minimo di un anno, comporta una limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami necessari. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida per impiego di droga leggera deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze dell'assunzione della canapa e di ogni altro stupefacente e/o bevande alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare riguardo al consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente, può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida dell'interessato; vi si può rinunciare solo in casi eccezionali, ad esempio allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82 consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b).

                                   4.   Nell'evenienza concreta la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico attestante l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. II Consiglio di Stato ha tutelato tale provvedimento, in considerazione della necessità di valutare d'ufficio la situazione personale dell'interessato prima di pronunciare un eventuale ritiro del permesso a scopo di sicurezza. Da parte sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo che gli esami delle urine limitano particolarmente la sua libertà e comportano costi notevoli. A suo parere, nel caso in cui si reputasse necessario accertare la sua idoneità a condurre, sarebbe più sensato richiedere una perizia psicologica.

                                         A prescindere dalla guida in stato di ebrietà, quanto accaduto la notte del 13 febbraio 2003 impone senz'altro che la situazione del ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che sia risultato positivo all'esame tossicologico e che sulla sua persona sia stata rinvenuta della sostanza stupefacente (marijuana e haschisch) obbliga l'autorità cantonale ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che __________ __________ intrattiene attualmente con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della circolazione stradale.

                                         Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata, si potrebbe invero sottoporre l'insorgente ad una perizia medica specialistica, con il risultato di aggravare le misure impostegli dalla Sezione della circolazione, poiché è escluso che una simile verifica peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini dell'interessato ed il suo comportamento reticente a questo specifico riguardo (cfr. i verbali di polizia e lo scritto/ricorso del 22 aprile 2003, nel quale ammette in modo tanto improvviso quanto lapidario un consumo solo occasionale) - possa essere esperita senza un preventivo accertamento della sua reale relazione con gli stupefacenti effettuato tramite regolari controlli delle urine atti perlomeno a stabilire il grado di assiduità del consumo. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 cpv. 3 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità a stento riconosciuta dal ricorrente, bisognerà valutare la sua idoneità alla guida con un'appropriata perizia specialistica.

                                         Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che per il momento le misure adottate dalla Sezione della circolazione possano bastare per valutare adeguatamente la situazione di __________ __________. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Quand'anche così non fosse, il Tribunale cantonale amministrativo non potrebbe comunque riformare la decisione impugnata e imporre al ricorrente condizioni più onerose sotto forma di perizie specialistiche siccome vincolato dal divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e cpv. 3, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis LCStr; 11b e 30 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 26, 43, 46 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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