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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2003 52.2003.23

18 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·667 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.23  

Lugano 18 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 gennaio 2003 di

contro  

la decisione 14 gennaio 2003 del Dipartimento delle opere sociali che ha respinto l'istanza 11 novembre 2002 del ricorrente volta al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di medico dentista assistente;

vista la risposta 10 febbraio 2003 del Dipartimento della sanità e della socialità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 2 ottobre 2002 __________ ha inoltrato all'ufficio di sanità un'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di medico dentista assistente nello studio del dott. __________, medico dentista a __________;

                                         che con decisione 14 gennaio 2003 l'ufficio di sanità ha respinto la domanda in virtù dell'art. 57 LSan, secondo il quale l'esercizio di una professione sanitaria da parte di operatori in possesso di diplomi, attestati o certificati diversi da quelli previsti all'art. 56 LSan è autorizzato solo se l'interesse pubblico o circostanze eccezionali lo richiedono; presupposto quest'ultimo che non sarebbe realizzato nella fattispecie;

                                         che la decisione è stata resa sulla base degli art. 53, 54, 57 e 59 LSan;

                                         che la risoluzione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale;

                                         che contro la predetta pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

                                         che il Dipartimento chiede in via principale di dichiarare irricevibile l'impugnativa, per carenza di competenza di questa corte e di trasmetterla al Consiglio di Stato; in via subordinata postula la reiezione del gravame;

                                         che con scritto 24 febbraio 2003 il ricorrente non si oppone alla trasmissione dell'incarto all'autorità competente; delle ulteriori considerazioni addotte si dirà, se del caso, nel seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;

                                         che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm); la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3);

                                         che la censurata decisione è stata emanata dal dipartimento delle opere sociali; essa si fonda sulla legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6.), nonché sul regolamento sulle deleghe di competenza decisionali (2.4.1.8.);

                                         che secondo l'art. 4 cpv. 4 della citata legge, contro le decisioni dei dipartimenti, della cancelleria e delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che l'art. 57 LSan non prevede il ricorso diretto a questa corte;

                                         che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258)

                                         che, come ha giustamente ammesso il Dipartimento, il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale (art. 2 PAmm);

                                         che giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o al ricorrente; in applicazione di tale disposizione, questo tribunale trasmette pertanto il ricorso, per evasione, al Consiglio di Stato;

                                         che considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti; 2, 3, 28, 43, 55, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Esso viene trasmesso per competenza al Consiglio di Stato.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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