Incarto n. 52.2003.216
Lugano 31 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 giugno 2003 della
Comunione ereditaria fu __________ rappr. da: __________
Contro
la decisione 10 giugno 2003 (inc. pub. n. 2002.314) del Dipartimento delle istituzioni, che ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da __________ contro la risoluzione del municipio di __________ che ha respinto il reclamo dallo stesso presentato contro le tasse prelevate dall’Azienda acqua potabile comunale di __________ in ordine all’uso e al consumo di acqua potabile relativo alle part. n. __________ e __________ RF __________ (fatture n. 178/2002 e 179/2002, 1° semestre 2002);
viste le risposte:
- 3 luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
- 3 luglio 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 8 agosto 2002 l’azienda comunale ha emesso all’indirizzo di __________ le fatture n. 178/2002 e 179/2002 concernenti la tassa per il consumo dell’acqua potabile come pure le tasse base per l’uso dell’acqua e del contatore relative allo stabile di uffici (fondo n. __________ RF __________) e alla casa d’abitazione (fondo n. __________ RF __________), entrambi di sua proprietà;
che il 20 agosto 2002 contro le predette imposizioni il figlio __________ ha inoltrato a nome del padre formale reclamo al municipio di __________;
che egli ha chiesto l’annullamento della tassa base per uso domestico primario e per uso piscina (fattura n. 179/2002), come pure la riduzione della tassa base per uso commerciale e industriale (fattura n. 178/2002); non essendo commisurati al consumo effettivo di acqua potabile, questi emolumenti disattenderebbero il principio della causalità, sancito dal diritto di rango superiore; relativamente ad entrambe le fatture egli ha chiesto inoltre l’annullamento della tassa per uso contatore, avendo l’azienda comunale ampiamente ammortizzato i costi d’acquisto e di installazione dei relativi contatori; ha chiesto infine la restituzione degli importi relativi alla tasse base per piscina versati senza titolo negli ultimi dieci anni, come pure la restituzione del maggior importo versato in ordine alla tassa per uso contatore;
che con decisione 20 settembre 2002 il municipio ha respinto nel merito il reclamo presentato da __________, con argomenti che non occorre qui rievocare;
che il 1° ottobre 2002 __________ è insorto contro detta decisione davanti al Consiglio di Stato;
che il 21 febbraio 2003, nelle more processuali, __________ è deceduto;
che, sollecitato dal competente Servizio dei ricorsi ad inoltrare la procura che gli conferisse il diritto di rappresentare __________ nel procedimento in corso, __________ ha trasmesso un atto di procura sottoscritto a suo favore dai coeredi, avv. __________ e dott. __________;
che con giudizio 10 giugno 2003 il Dipartimento delle istituzioni, autorità competente in materia, ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da __________; la procura agli atti non attesterebbe infatti la volontà del __________ a farsi rappresentare nell’ambito della procedura in corso, bensì la volontà degli eredi; non essendo altrimenti possibile desumere la volontà di __________ dalle tavole processuali, __________ avrebbe pertanto rappresentato in giudizio il padre senza la necessaria autorizzazione;
che contro la pronuncia dell’autorità dipartimentale la Comunione ereditaria __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti vengano retrocessi al Dipartimento delle istituzioni affinché si pronunci nel merito della vertenza; essendo subentrata ipso iure nella posizione processuale di __________, in virtù del principio della successione universale sancito dall’art. 560 CC, la procura scritta rilasciata a __________ dalla Comunione ereditaria __________ sarebbe quindi valida;
che all’impugnativa si oppongono il Dipartimento delle istituzioni, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________, riconfermandosi nelle considerazioni espresse davanti all’istanza di prime cure;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 40 LMSP;
che la legittimazione attiva della Comunione ereditaria __________, subentrante a __________ nel processo in virtù dei combinati disposti degli art. 24 PAmm e 102 CPC e direttamente toccata dalla decisione censurata, è certa (art. 43 PAmm); se la Comunione ereditaria __________ sia materialmente parte processuale nell’ambito della contestazione in esame è, in questa sede, questione di merito;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è quindi ricevibile in ordine è può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 15 cpv. 1 PAmm le parti compaiono personalmente o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato;
che procuratore può essere chiunque legittimi i propri poteri ai sensi dell’art. 32 CO (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3 ad art. 15); di principio, in assenza del diretto interessato, la norma presuppone la forma scritta per il conferimento del mandato (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 15; v. anche art. 65 cpv. 1 e 3 CPC); appare tuttavia ragionevole prescindere da tale requisito, allorquando un’autorizzazione tacita è desumibile dalle specifiche circostanze del caso concreto (cfr. Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, N. 29 III a, p. 179);
che, qualora venga espressamente richiesta, la procura scritta posteriormente versata agli atti entro il termine stabilito dall’autorità competente, conferma l’autorizzazione eventualmente rilasciata in precedenza; alla luce della disciplina che regge l’istituto della rappresentanza (art. 32 ss CO), di principio applicabile in modo analogico al diritto procedurale (cfr. sull’argo-mento Zäch, Berner Kommentar VI/1/2/2, n. 82, 89 e 96 ad art. 32-40 CO), la procura inoltrata a posteriori sana inoltre con effetto retroattivo l’autorizzazione mancante (cfr. art. 38 CO; Imboden/Rhinow, op. cit., N. 29 III b, p. 180; Zäch, op. cit., n. 89 ad art. 32-40);
che la facoltà di ratificare o meno l’operato del rappresentante sprovvisto di procura (processuale) è necessariamente data anche ai successori in diritto della persona rappresentata senza poteri, segnatamente agli eredi (cfr. Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 38 CO) subentranti nel procedimento amministrativo;
che, nell’evenienza concreta, date le difficili condizioni di salute in cui versava __________, costretto in ospedale dalla malattia, appare verosimile che __________, considerato lo stretto legame parentale, fosse stato autorizzato, almeno tacitamente, a rappresentare il padre nell’ambito della procedura in oggetto;
che la questione è tuttavia irrilevante, giacché, anche nella denegata ipotesi in cui __________ avesse rappresentato __________ in veste di falsus procurator, e cioè senza la necessaria autorizzazione, i restanti membri della Comunione ereditaria __________ ne hanno ratificato l’operato;
che mediante la procura 23 maggio 2003, versata agli atti entro il termine assegnato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, i coeredi autorizzano infatti espressamente __________ a rappresentare la Comunione ereditaria nell’ambito della contestazione in oggetto, ratificandone a posteriori l’operato;
che __________ è pertanto munito di sufficiente mandato ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 PAmm;
che, stante quanto precede, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio censurato siccome lesivo del diritto e rinviando gli atti al Dipartimento delle istituzioni affinché si pronunci nel merito della vertenza;
che, dato l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;
che non si assegnano ripetibili perché la ricorrente non è patrocinata da un avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati;
per questi motivi,
visti gli art. 560 CC; 32, 38 CO; 40 LMSP; 65, 102 CPC; 15, 18, 24, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 giugno 2003 (inc. pub. 2002.314) del Dipartimento delle istituzioni è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni affinché si esprima nel merito del reclamo 1°ottobre 2002 sostenuto dalla CE __________.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario