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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.09.2003 52.2003.211

30 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·693 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.211  

Lugano 30 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Athos Mecca, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 giugno 2003 del

Comune __________  

contro  

la decisione 3 giugno 2003 del Consiglio di Stato (n. 2400), che annulla la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di uno stabile industriale (part. n. __________, __________, __________ RF);

viste le risposte:

-           1 luglio 2003 del Consiglio di Stato;

-           2 luglio 2003 del Dipartimento del territorio;

-         19 agosto 2003 di __________;

-         19 agosto 2003 di __________;

-           6 settembre 2003 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 10 settembre 2002 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso si costruire uno stabile industriale sulle part. n. __________, __________, __________ RF;

                                         che con giudizio 3 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza edilizia, accogliendo il ricorso contro di essa interposto da __________ e dall'__________

                                         che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, per motivi che non occorre qui riassumere, il ripristino della licenza annullata;

                                         che la __________ è invece rimasta acquiescente, rispettivamente, si è limitata a condividere le tesi esposte nel ricorso dell’autorità comunale;

                                         che all’accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, postulando la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni;

                                         che ad identica conclusione sono pervenuti il __________ e l'__________, contestando in particolare la legittimazione attiva del comune ad impugnare il giudizio;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

                                         che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che controversa è invece la legittimazione attiva del comune ricorrente;

                                         che, conformemente all’art. 21 cpv. 2 LE, il comune è, di per sé, legittimato ad impugnare le decisioni del Consiglio di Stato (B. Bovay, Procédure administrative, p. 490 segg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 21 LE, n. 954);

                                         che il ricorso del comune presuppone in ogni caso che l’insorgente possa ritrarre un vantaggio pratico dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 164);

                                         che il diritto di ricorrere del comune non è dato contro una decisione che annulla una licenza edilizia ove l’interessato abbia rinunciato ad impugnare detta decisione (Scolari, op. cit., n. 957 e giurisprudenza citata);

                                         che in simile evenienza il ricorso può essere considerato privo d’oggetto, ritenuto che l’istante, rinunciando ad impugnare la decisione, ha disposto dell’oggetto della lite in modo vincolante anche per gli altri partecipanti alla procedura (Scolari, op. cit., n. 957);

                                         che nella fattispecie il ricorso è divenuto privo d'oggetto, considerato che la __________, omettendo di impugnare il giudizio del Consiglio di Stato, ha rinunciato a chiedere il ripristino della licenza edilizia annullata;

                                         che l’adesione della __________ al ricorso presentato dal comune, manifestata in sede di osservazioni, non le giova in quanto la procedura amministrativa non conosce l’istituto del ricorso adesivo;

                                         che la rilasciataria della licenza, avendo rinunciato ad impugnare la decisione del Consiglio di Stato, è quindi venuta a trovarsi nella stessa situazione in cui si trova chi ritira la domanda di costruzione;

                                         che, in questo modo, la __________ ha pertanto disposto dell’oggetto della lite in maniera vincolante anche per gli altri partecipanti alla procedura;

                                         che, visto quanto precede, il ricorso va stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità siccome diventato privo d'oggetto;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili, commisurate ai valori in gioco (fr. 26'000'000.-) ed al lavoro occasionato dall'impugnativa alle organizzazioni resistenti per l'allestimento dell'allegato di risposta, sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà alle organizzazioni resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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