Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2003 52.2003.210

30 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,687 parole·~8 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.210  

Lugano 30 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 giugno 2003 di

__________ patrocinato dall'avv. __________  

Contro  

la risoluzione 27 maggio 2003 (n. 2317) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 marzo 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare e per scopo di cura;

viste le risposte:

-    1° luglio 2003 del Consiglio di Stato,

-    4  luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino algerino __________ è entrato la prima volta in Svizzera il 25 aprile 2002 tramite un visto turistico della durata di 90 giorni per rendere visita alla figlia __________, di nazionalità elvetica.

Il 22 agosto 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del ricorrente volta a ottenere un permesso di dimora per ricongiungersi la figlia, in quanto nel proprio Paese d'origine, dove egli aveva sempre vissuto, risiedevano altri suoi figli e il suo trasferimento in Svizzera non appariva pertanto necessario.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4 e 16 LDDS, 36 e 37 OLS, 8 ODDS.

Il 30 agosto 2002, l'insorgente è tornato in Algeria.

                                  B.   a) Rientrato in Svizzera il 23 novembre 2002 tramite un visto turistico della durata inderogabile di 55 giorni, il 6 dicembre successivo __________ ha nuovamente chiesto al dipartimento il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare, invocando nel corso della procedura la parità di trattamento con l'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

b) Con decisione 14 marzo 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito della domanda di __________, perché egli era entrato in Svizzera tramite un semplice visto turistico.

Lo ha quindi invitato a presentare l'istanza presso una rappresentanza consolare elvetica all'estero.

La risoluzione, con la quale l'autorità gli fissava un termine con scadenza il 30 aprile 2003 per lasciare il territorio cantonale, è stata fondata sugli art. 4 e 16 LDDS, 36 e 37 OLS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo, per quanto ricevibile, l'impugnativa interposta da __________.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto anch'esso che il ricorrente non avesse rispettato la procedura per il rilascio del permesso richiesto giusta l'art. 11 OEnS.

Entrando nel merito della vertenza, il Governo ha considerato quale riesame la domanda dell'insorgente, in quanto inoltrata poco più di 3 mesi dopo la precedente decisione di diniego del permesso. Ha ritenuto che gli asseriti problemi di salute invocati in quella sede, mai comprovati, non fossero tali da poter concedere l'autorizzazione richiesta. Tanto più che con la figlia egli non si trovava in un rapporto di dipendenza e non poteva pertanto prevalersi della protezione della vita privata e famigliare sancita dall'art. 8 CEDU. Infine, il Consiglio di Stato ha escluso che egli potesse far valere la violazione del principio di uguaglianza rispetto all'ALC o di altra normativa applicabile nella fattispecie.

Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare e a scopo di cura.

Sarebbe formalismo eccessivo, sostiene il ricorrente, costringerlo a uscire dal territorio elvetico per presentare la domanda di soggiorno.

Nel merito, invoca imprecisati problemi di salute e ritiene che nel caso in esame trovi applicazione l'ALC a seguito del suo legame con la figlia cittadina svizzera.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Il 15 luglio 2003 il ricorrente ha chiesto di replicare.

Il Tribunale non ha dato seguito alla richiesta per i motivi che verranno esposti nei successivi considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato (art. 3 PAmm) è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.

Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Non esiste alcun trattato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica democratica e popolare di Algeria dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora in favore dell'insorgente.

1.4. Il ricorrente non può prevalersi di una norma di diritto federale al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora.

Maggiorenne, egli non può invocare infatti il ricongiungimento famigliare ai sensi dell'art. 17 LDDS, applicabile per analogia ai figli stranieri minorenni di cittadini svizzeri.

Nemmeno l'Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21) conferisce un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora. E' vero che in una precedente sentenza questo Tribunale era entrato nel merito di un ricorso fondato sull'art. 39 OLS (ricongiungimento famigliare), ma è altrettanto vero che la vertenza concerneva la revoca di un permesso di dimora (STA 15 aprile 1998 in re T.E.M., DTF 2P.418/1997).

1.5. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino elvetico o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).

1.6. In concreto, il primo presupposto per poter invocare l'art. 8 CEDU è dato, perché la figlia del ricorrente, __________, è cittadina svizzera.

Per contro, non è dimostrato che l'insorgente si trovi in uno stato di dipendenza con la figlia. Non risulta infatti che __________ necessiti di cure. Al di là di quanto asserito nel ricorso, peraltro in modo assai generico, non emerge dagli atti che il ricorrente dipenda strettamente dalla figlia residente in Svizzera, se non finanziariamente, mentre nel suo Paese d'origine vivono altri suoi 8 figli. Di conseguenza, egli non potrebbe invocare l'art. 8 CEDU.

Sapere quale sia la natura e l'intensità della loro relazione famigliare può quindi rimanere indeciso.

1.7. A torto l'insorgente invoca l'applicazione dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone con il relativo Allegato I, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681).

Come precisato in una recente sentenza dal Tribunale federale, la regolamentazione in materia di ricongiungimento famigliare prevista dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).

Per quanto riguarda l'adattamento dei diritti dei cittadini svizzeri in materia di ricongiungimento famigliare alla regolamentazione più liberale prevista dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di discriminazione, l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato, consid. 5). Tuttavia, tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno nel nostro Paese.

                                   2.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività.

                                   3.   Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm; 8 CEDU; 4 LDDS; l'OLS; l'ALC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.210 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2003 52.2003.210 — Swissrulings