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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.08.2003 52.2003.190

13 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,940 parole·~10 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.190  

Lugano 13 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 giugno 2003 di

__________ rappr. dal __________  

contro  

la risoluzione 27 maggio 2003 (n. 2324) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 aprile 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    18 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

-    24 giugno 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino di Serbia e Montenegro (Kosovo) __________ è entrato la prima volta in Svizzera nel settembre 1998, illegalmente, chiedendo l'asilo.

                                         Il 7 gennaio 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto tale domanda, per cui il 30 maggio successivo, egli ha lasciato il nostro Paese.

                                  B.   Il 16 agosto 2001 __________ si è sposato nel proprio Paese d'origine con la connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.

                                         A seguito del matrimonio, l'insorgente è stato autorizzato a ricongiungersi con la moglie nel nostro Paese. Giunto sul suolo elvetico il 26 febbraio 2002, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 25 febbraio 2004.

                                         Dal marzo 2002, l'interessato lavora come aiuto cuoco presso lo snack bar __________ a __________.

                                  C.   a) Il 3 marzo 2003 la moglie del ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di domicilio indicando di essersi separata dal marito, dal quale voleva ottenere il divorzio, e di essersi trasferita all'inizio del mese presso i propri genitori.

                                         b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 22 aprile 2003 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a __________, fissandogli un termine con scadenza il 31 maggio 2003 per lasciare il territorio cantonale.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

                                  D.   Con giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

                                         Respinte le censure di violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente, il Governo ha rilevato che dal marzo 2003 non sussisteva più una comunione coniugale di fatto tra i coniugi __________. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessato non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.

                                         Infine, ha ritenuto conforme al principio della proporzionalità la decisione di revocare il permesso di dimora all'insorgente, considerando esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         Si duole anche in questa sede della violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando al dipartimento di aver revocato il suo permesso di dimora senza averlo preventivamente interpellato.

                                         Nel merito, non esclude di riconciliarsi con la moglie, sostenendo che la separazione dalla stessa è verosimilmente provvisoria. Chiede pertanto di concedere l'effetto sospensivo al ricorso almeno sino alla fine di agosto 2003.

                                         Ritiene inesigibile il suo rientro nel Kosovo per motivi pratici e finanziari. Adduce che la sua presenza nel nostro Paese sarebbe necessaria per intraprendere l'azione di divorzio nei confronti della moglie, qualora quest'ultima non intendesse ripristinare la comunione domestica.

                                         Sottolinea di essere ben integrato e di lavorare con piena soddisfazione del datore di lavoro.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. In concreto, il 22 aprile 2003 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 25 febbraio 2004 di __________. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

                                         1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'insorgente si duole della violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che il dipartimento non l'ha interpellato prima dell'emanazione del provvedimento impugnato.

                                         2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).

                                         2.2. Nel caso concreto, la critica sollevata dal ricorrente non appare del tutto infondata. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha pronunciato il provvedimento di revoca litigioso, fondandosi essenzialmente sulle informazioni che le erano state trasmesse il 3 marzo 2003 dalla moglie dell’insorgente in merito all’avvenuta separazione di fatto della coppia. Trattandosi di una comunicazione proveniente da una terza persona, l’autorità avrebbe dovuto dar modo a __________ di determinarsi sul contenuto della medesima prima di adottare qualsiasi decisione nei suoi confronti. Nella misura in cui l’autorità di prime cure ha tralasciato di fare ciò, essa ha disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente. Tutto questo non consente però ancora di annullare l’intera procedura. Si deve in effetti considerare che __________ ha potuto prendere posizione sulla decisione di revoca del permesso di dimora e sui fatti che hanno determinato la sua adozione nell’ambito del suo gravame al Consiglio di Stato, il quale dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo. Per questo motivo, il suddetto vizio procedurale è stato sanato nel corso di procedura.

                                         Di conseguenza, la censura non può essere accolta.

                                   3.   Nel merito, il ricorrente sostiene che non sarebbero date le condizioni per revocargli il permesso di dimora.

                                         3.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

                                         Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

L'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.

                                         Giova ricordare che l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera", n. 643, emanate dall'UFDS, stato giugno 2000). Da questo profilo l’art. 17 cpv. 2 LDDS è più restrittivo rispetto all’art. 7 cpv. 2 LDDS, secondo il quale è sufficiente l’esistenza di un matrimonio formale. Poco importa il motivo in virtù del quale i coniugi non vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve durata (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDA1997 I pag. 278).

                                         3.2. In concreto, __________ è entrato in Svizzera il 26 febbraio 2002 per ricongiungersi con la moglie __________. Per questo motivo, egli ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Dal marzo 2003, tuttavia, i coniugi __________ non vivono più insieme.

                                         Ora, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nessun elemento agli atti permette di ritenere che questa separazione, che dura ormai da oltre cinque mesi, sia provvisoria. Non è certo il fatto che la moglie del ricorrente, apprendista, abbia lasciato l’abitazione coniugale e si sia trasferita presso i propri genitori che consente di avvalorare questa tesi. Del resto, l’insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà della moglie di ricomporre la comunione domestica.

                                         Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

                                   4.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

                                         4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).

                                         4.2. __________ risiede da circa un anno e mezzo nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata.

                                         Inoltre egli ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Kosovo, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera. Nel suo Paese d'origine vivono peraltro ancora i suoi genitori e altri familiari. Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette di pervenire a delle conclusioni a lui più favorevoli. Il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante; né tanto meno può apparire di particolare rilievo il fatto che egli dovrà se del caso partecipare alla causa in Pretura contro la moglie: infatti nulla gli impedirà di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo.

                                         4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'interessato. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                   5.   Infine, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione multilaterale o di un trattato bilaterale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo di un permesso di dimora e non procedere alla revoca.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.

                                         Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 2, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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