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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.19

2 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·903 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.19  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Werner Walser e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi;

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 gennaio 2003 di

__________  

contro  

la decisione 17 dicembre 2002 (n. 6186) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 9 agosto 2002 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________ la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione al mappale no. __________ RF;

viste le risposte:

-    28 gennaio 2003 di __________ e __________;

-      5 febbraio 2003 del municipio di __________;

-    11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 28 maggio 2002 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una casa monofamigliare al mappale no. __________ (zona R2);

                                         che durante il periodo di pubblicazione della domanda, la Società ticinese per l'arte e la natura (STAN) ed __________ si sono opposti all'intervento; quest'ultimo è proprietario di una casa d'abitazione (part. n. __________ e __________) e di un terreno (mapp. n. __________) posti nel nucleo;

                                         che con risoluzione 9 agosto 2002 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo le opposizioni;

                                         che con decisione 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato da __________ contro il rilascio del permesso edilizio per carenza di legittimazione attiva, vista la distanza di 75 m che separa il fondo dedotto in edificazione dalle particelle dell'insorgente;

                                         che contro tale risoluzione l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; sostiene che considerata l'importanza del progetto, che precluderebbe la vista sul nucleo e sull'oratorio di __________, tutto il nucleo di __________ ne sarebbe influenzato, donde la sua legittimazione attiva; delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà, se d'interesse, in seguito;

                                         che il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni contenute nella decisione impugnata; ad identica conclusione giunge il municipio di __________, con considerazioni che saranno riprese, ove occorresse, in appresso; i coniugi __________ si sono rimessi al giudizio di questa corte, pur ritenendo che al ricorrente difetti il requisito della legittimazione attiva;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;

                                         che nella misura in cui contesta il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere;

                                         che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), ritenuto che i luoghi oggetto della contestazione sono ben conosciuti da questa corte;

                                         che giusta l'art. 8 cpv. 1 1. periodo LE, nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; l'istante, gli opponenti, il Dipartimento ed in seconda istanza il comune sono legittimati a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE);

                                         che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a distinguere la sua situazione da quella della collettività: l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 121 II 43 seg.; 120 Ib 59; A. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 21 LE, n. 935);

                                         che in sostanza il ricorrente contesta la volumetria e l'altezza della costruzione, che ostacolerebbe la vista sull'oratorio di __________ e sul nucleo, alterandone i tratti essenziali;

                                         che, come ha giustamente assunto il Consiglio di Stato, il ricorrente non rientra nel limitato e qualificato novero di persone la cui situazione appare connessa all'oggetto della decisione impugnata da una relazione che dal profilo della sua intensità permette di riconoscergli la qualità per agire in giudizio;

                                         che la distanza che separa i fondi delle parti (75 m) non permette di distinguere la situazione del ricorrente da quella del resto della collettività, tanto più che dalle particelle dell'insorgente non sarebbe neppure visibile la costruzione progettata;

                                         che l'asserito pregiudizio che l'edificazione della casa d'abitazione arrecherebbe al nucleo di __________ ed in particolare all'oratorio di __________ non rappresenta un interesse legittimo di cui il ricorrente può prevalersi; ciò non fa apparire la sua situazione diversa rispetto a quella del resto della collettività;

                                         che il ricorrente non è nemmeno portatore di un interesse personale, attuale e concreto atto a dolersi del provvedimento censurato;

                                         che sulla scorta di tali considerazioni la decisione governativa impugnata, immune da violazione del diritto, va senz'altro confermata;

                                         che il ricorso va pertanto respinto; la tassa di giustizia e le spese, commisurate per difetto al dispendio amministrativo inutilmente occasionato dall'ennesima impugnativa presentata in tema dall'insorgente (STA 3 febbraio 1998 in suis, con rinvii) sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm); non essendosi i resistenti avvalsi del patrocinio di un avvocato non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico dell'insorgente.

                                    3.   Intimazione a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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