Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2003 52.2003.184

15 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,373 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.184  

Lugano 15 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 giugno 2003 della

__________ patrocinata da: avv. __________  

contro  

la decisione 21 maggio 2003 (n. 10) del Presidente del Consiglio di Stato, che ha respinto l'istanza provvisionale 14 aprile 2003 con cui la ricorrente ha postulato il ripristino dell'effetto sospensivo della decisione 7 aprile 2003 del municipio di __________;

viste le risposte:

-    16 giugno 2003 del Presidente del Consiglio di Stato;

-    24 giugno 2003 di __________ e __________;

-    25 giugno 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________; il 27 novembre 2002 detto terreno è parzialmente franato, invadendo e danneggiando i fondi sottostanti;

                                         che, con decisione 7 aprile 2003, il municipio di __________ ha ordinato alla __________ l'esecuzione di specifici lavori di consolidamento del suddetto fondo, sotto comminatoria dell'esecuzione in via sostitutiva da parte del comune a spese dell'obbligata, nonché dell'azione penale di cui all'art. 292 CP;

                                         che l'ordine di ripristino è stato intimato con esecutività immediata, ex art. 47 cpv. 1 PAmm;

                                         che la __________, con ricorso 14 aprile 2003, ha impugnato la decisione municipale nel merito, chiedendone l'annullamento ed argomentando, in sostanza, che il municipio avrebbe anticipato un giudizio di responsabilità civile, addossando alla sola ricorrente l'obbligo di ripristino;

                                         che, con istanza provvisionale ugualmente datata 14 aprile 2003, la __________ ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di ripristinare l'effetto sospensivo del ricorso di merito, ex art. 47 cpv. 2 PAmm, lamentando la violazione del principio di proporzionalità;

                                         che, con decisione 21 maggio 2003, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza provvisionale della ricorrente, nelle more del giudizio sul merito;

                                         che la __________ si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la suddetta decisione, chiedendo che venga annullata e che venga ripristinato l'effetto sospensivo;

                                         che il Presidente del Consiglio di Stato, il municipio di __________, nonché __________ e __________ si oppongono all'accoglimento del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito;

                                         che __________ e __________ hanno lasciato scadere infruttuosamente il termine di grazia, rinunciando a presentare un allegato di risposta;

                                         che, in data 10 luglio 2003, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della __________ sul merito, confermando di conseguenza la decisione municipale 7 aprile 2003; la decisione del Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato formale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e 21 cpv. 4 LPAmm;

                                         che la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine, e l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cfr. 1 PAmm);

                                         che, con risoluzione 10 luglio 2003, il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il ricorso presentato dall'insorgente contro l'ordine, impartitole dal municipio di __________, di eseguire immediatamente specifici lavori di consolidamento del fondo di sua proprietà;

                                         che, con la crescita in giudicato di questa decisione, l'impugnativa inoltrata contro la decisione con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha confermato l'immediata esecutività dell'ordine censurato è di per sé diventata priva d'oggetto;

                                         che in questa sede è necessario procedere semplicemente all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa allo scopo di stabilire l'aggravio della tassa di giudizio e l'assegnazione delle ripetibili in applicazione degli art. 28 e 31 PAmm (RDAT N. 52/II-2002, consid. 4.2; RDAT II-1996 N. 11 consid. 4; RDAT 1984 N. 27, consid. 2);

                                         che, giusta l'art. 47 PAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; nel qual caso, soggiunge la norma, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione;

                                         che, di regola, le decisioni dell'autorità amministrativa crescono in giudicato formale e diventano esecutive soltanto al momento in cui scadono inutilizzati i termini di ricorso;

                                         che la legge stessa o l'autorità decidente possono tuttavia prevedere che la decisione sia immediatamente esecutiva, ovvero esplichi effetti sin dal momento in cui viene notificata agli interessati; la provvisoria esecutività delle decisioni non ancora cresciute in giudicato formale è sostanzialmente equiparabile ad una misura cautelare, volta a permettere alla decisione di esplicare effetti materiali già prima della scadenza del termine d'impugnazione (RDAT 1990 n. 29; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 47 n. 2);

                                         che il conferimento della provvisoria esecutività ad una decisione da parte dell'autorità decidente ha carattere eccezionale: esso deroga infatti al principio generale, stabilito dalla legge, che fa dipendere l'esecutività delle decisioni dalla scadenza infruttuosa dei termini di ricorso;

                                         che l'autorità decidente, che intende revocare preventivamente l'effetto sospensivo attribuito dalla legge al ricorso, deve procedere ad un’accurata ponderazione degli interessi contrapposti; essa deve in particolare porre a confronto l'interesse di chi è gravato da una decisione sfavorevole ad evitare di doverne sopportare le conseguenze prima che essa cresca in giudicato formale con l’interesse di chi postula che il provvedimento esplichi effetti materiali sin dal momento in cui viene notificato al suo destinatario;

                                         che, nell'ambito di questa ponderazione d’interessi, l'autorità amministrativa deve soprattutto evitare che l'anticipata esecuzione dell’atto determini, senza ragionevole necessità, situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili in caso di accoglimento del ricorso;

                                         che, riservate le limitazioni poste dall’autonomia comunale, il Presidente del Consiglio di Stato, chiamato a statuire su una domanda di sospensione di una decisione dichiarata immediatamente esecutiva per disposizione della legge o dell'autorità che l'ha adottata, fruisce in linea di massima di pieno potere cognitivo;

                                         che il potere d’esame del Tribunale cantonale amministrativo, chiamato a pronunciarsi su impugnative proposte contro decisioni che accolgono o respingono simili domande, è invece circoscritto alla violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell’abuso di potere; da questo profilo, esso deve in particolare limitarsi a verificare che la decisione, mediante la quale il Presidente del Governo respinge o accoglie la domanda di concessione o di ripristino dell’effetto sospensivo negato dalla legge o preventivamente revocato dall’autorità decidente, non discenda da una ponderazione degli interessi contrapposti insostenibile, in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia, sprovvista di giustificazioni oggettive o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto amministrativo;

                                         che, nel caso concreto, la decisione del municipio di __________ di conferire l'immediata esecutività all'ordine di ripristino intimato alla __________ è stata motivata dalla necessità di salvaguardare l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone;

                                         che tale interesse pubblico è senz'altro prevalente rispetto all'interesse privato della ricorrente a sottrarsi all'immediata attuazione del provvedimento;

                                         che, di conseguenza, nemmeno appare insostenibile la ponderazione degli interessi opposti effettuata dal Presidente del Consiglio di Stato, che nella decisione qui impugnata ha confermato la risoluzione municipale;

                                         che, in particolare, il municipio è l'autorità competente ad ordinare il succitato ripristino (art. 107 LOC); l'ordine, sufficientemente preciso e dettagliato, è stato intimato a chi di primo acchito appariva essere il perturbatore, indipendentemente dalla responsabilità della situazione lesiva;

                                         che l'urgenza del ripristino della situazione era stata confermata dal geologo incaricato dal comune (cfr. rapporto 25 aprile 2003 agli atti, p. 11);

                                         che va altresì tenuto conto dei ripetuti solleciti da parte del comune, della corrispondenza intercorsa (agli atti), degli incontri tra le parti e della protratta inattività della ricorrente;

                                         che, considerato tutto quanto precede, è pertanto da ritenere che l'esito verosimile dell'impugnativa avrebbe condotto questo Tribunale a confermare la decisione del Presidente del Consiglio di Stato, rigettando il ricorso della __________;

                                         che, di conseguenza, tasse e spese del presente giudizio vanno addossate alla ricorrente, che è altresì tenuta a rifondere al comune di __________ ed a __________ e __________, patrocinati da un avvocato iscritto all'albo, un'indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 107, 208 LOC; 3, 18, 21, 28, 31, 43, 47 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico della __________.

                                   3.   La __________ rifonderà a titolo di ripetibili fr. 500.- al comune di __________ e fr. 500.- a __________ e __________.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2003.184 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2003 52.2003.184 — Swissrulings