Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.2003 52.2003.180

16 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,018 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.180  

Lugano 16 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 giugno 2003 di

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2088) che, annullata la decisione 19 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per costruire una tettoia sulla part. n. __________ RF, ha ordinato la sospensione dell’esame della domanda di costruzione giusta l’art. 66 LALPT;

viste le risposte:

-         12 giugno 2003 del municipio di __________;

-         18 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 10 febbraio 2003, il ricorrente __________ ha inoltrato al municipio di __________ una notifica di costruzione per edificare una tettoia destinata a coprire i due posteggi esistenti sul suo fondo (part. n. __________ RF), nell’angolo che confina con l’antistante strada comunale e con la part. n. __________ RF.

                                         Il 19 febbraio 2003 l’autorità comunale ha respinto la domanda in limine, ritenendola contraria all’art. 49 cpv. 3 RE, che impone un arretramento di 3.00 m dal campo stradale.

                                  B.   Con giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’istante in licenza. Il Governo ha tuttavia sospeso l’esame della domanda siccome contraria al PR pubblicato, che impone un arretramento dalle strade secondarie.

                                         Dopo aver rilevato che la notifica di costruzione avrebbe comunque dovuto essere pubblicata, siccome coinvolgente interessi pubblici e privati, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l’intervento disattendesse l’arretramento di 3.00 m, prescritto dall’art. 10 NAPR in via di approvazione e soggiacesse pertanto al blocco edilizio sancito dall’art. 66 LALPT.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato assieme alla decisione del municipio e che gli sia rilasciata la licenza richiesta. In via subordinata, postula invece il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione, previa pubblicazione. In via ancor più subordinata, formula ulteriori domande, che non occorre qui riassumere.

                                         L’insorgente sostiene in pratica che la licenza gli andrebbe rilasciata in base all’art. 55 cpv. 3 delle nuove NAPR, che permette al municipio di concedere deroghe in casi eccezionali giustificati da particolarità tecniche o costruttive.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

                                         Ad identica conclusione perviene il municipio, rilevando che la domanda è in contrasto anche con l’art. 45 cpv. 3 RE, che impone un arretramento di 3.00 m alle superfici utilizzate per il transito pubblico che servono più di due fondi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è quindi ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Controversa in questa sede è unicamente la sospensione dell’esame della domanda di costruzione, disposta dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 66 LALPT. L’annullamento della decisione di diniego della licenza non è oggetto di contestazione. Né potrebbe esserlo, poiché, da questo profilo, il ricorrente ha ottenuto quanto chiedeva, mentre il comune non ha impugnato il giudizio governativo.

                                         Di transenna, si può ad ogni buon conto rilevare che, entro questi limiti, il giudizio impugnato non presta il fianco a critiche. Indipendentemente dalla procedura applicabile (ordinaria o di notifica), le domande di costruzione manifestamente contrarie al diritto possono infatti essere rigettate in limine soltanto se il richiedente non vi si oppone. Se questi insiste la procedura segue il suo corso. Avendo per oggetto un intervento a confine, la domanda qui in esame andava pertanto pubblicata e notificata ai confinanti.

                                   3.   3.1. Giusta l’art. 66 cpv. 1 LALPT, dalla data di pubblicazione del PR e fino all’approvazione del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano.

                                         Al pari della sospensione della decisione retta dall’art. 65 LALPT, anche il blocco edilizio esige che siano state preventivamente esperite le formalità di pubblicazione della domanda di costruzione. L’adozione di misure di salvaguardia della pianificazione, in altri termini, presuppone che la domanda sia stata preceduta dalla pubblicazione, dalla notifica ai vicini e se necessario dall’esame da parte dell’autorità cantonale. La pubblicazione e l’esame della domanda da parte del Dipartimento del territorio non possono aver luogo soltanto dopo la scadenza del termine di sospensione.

                                         3.2. Dopo aver correttamente annullato la decisione di diniego della licenza, perché la notifica di costruzione non era stata pubblicata e notificata ai vicini, il Consiglio di Stato ne ha bloccato l’esame giusta l’art. 66 LALPT, reputando l’intervento contrario alle previsioni del piano; in particolare all'arretramento di 3.00 m prescritto dall'art. 10 nNAPR: 

                                         Ora, la sospensione decretata dal Consiglio di Stato era lesiva del diritto perché adottata prima della pubblicazione della domanda. La violazione del diritto in cui è incorso il Consiglio di Stato è tuttavia irrilevante, poiché il blocco edilizio è nel frattempo decaduto in seguito all’approvazione del PR.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato privo d’oggetto. Gli atti vanno rinviati al municipio, affinché dia seguito alla notifica di costruzione inoltratagli dall’insorgente, pubblicandola e notificandola ai vicini. Manifestamente da respingere sono le ulteriori domande di giudizio. È invero evidente che la licenza non può essere rilasciata senza aver dato ai vicini l'occasione di esercitare i loro diritti di difesa.

                                         Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 6, 11, 12, 21 LE, 6 RLE, 66 LALPT, 3, 18, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è dichiarato privo d’oggetto.

§   Gli atti sono rinviati al municipio affinché dia seguito alla notifica di costruzione inoltratagli dall’insorgente, pubblicandola e notificandola ai vicini.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.180 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.2003 52.2003.180 — Swissrulings