Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.174

2 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·783 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.174  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di

__________ e __________  

contro  

la decisione 13 maggio 2003, n. 2083, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 30 ottobre 2002 rilasciata ad __________ e __________ dal municipio di __________ per la riattazione, trasformazione ed ampliamento del rustico esistente ai mappali __________ e __________ RF di __________, di loro proprietà (limitatamente al dispositivo n. 2 concernente l’attribuzione di un indennità per ripetibili alla controparte);

viste le risposte:

-    2 giugno 2003 di __________;

-    11 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 9 agosto 2001 __________ e __________ hanno chiesto il permesso di riattare, trasformare ed ampliare il rustico esistente ai mappali n. __________ e __________ RF di __________, __________;

                                         che al rilascio del permesso postulato si è tempestivamente opposta __________, proprietaria della part. n. __________ RF;

                                         che il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso positivo all’intervento edilizio;

                                         che il 30 ottobre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia respingendo in parte l’opposizione;

                                         che il 13 maggio 2003, ritenendo incompleto il preavviso dipartimentale, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dall’opponente avverso la licenza edilizia, annullandola e rinviando gli atti al Dipartimento del territorio affinché riesaminasse il progetto dal profilo dell’inquinamento dell’aria, della protezione contro gli incendi e dell’applicazione del DLBN;

                                         che dal Governo cantonale non sono state prelevate spese e tasse di giustizia;

                                         che i ricorrenti sono però stati condannati a pagare alla resistente un’indennità di fr. 600.-- a titolo di ripetibili;

                                         che gli insorgenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 che li condanna al pagamento di un indennità per ripetibili, in quanto, secondo loro, la necessità di riesaminare gli aspetti  sopracitati non sarebbe imputabile a lacune del loro progetto;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni; del medesimo avviso è __________ con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 LE;

                                         che la legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE);

                                         che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;

                                         che l’impugnativa verte unicamente sulla condanna dei ricorrenti al pagamento di un indennità a titolo di ripetibili di fr. 600.--;

                                         che giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un indennità alla controparte, solo nella misura in cui questi ne ha fatto richiesta;

                                         che controparte, patrocinata da un legale, ha espressamente richiesto l’attribuzione di ripetibili;

                                         che parte soccombente è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato;

                                         che nell’evenienza concreta i qui ricorrenti hanno postulato la reiezione dell’impugnativa inoltrata dalla resistente al Consiglio di Stato;

                                         che essendo risultati soccombenti, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a carico dei ricorrenti un’indennità per ripetibili;

                                         che non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che anche il Dipartimento del territorio ed il municipio abbiano chiesto la reiezione dell’impugnativa;

                                         che il fatto che il Consiglio di Stato abbia ravvisato una violazione del diritto addebitabile alle autorità che hanno statuito sulla domanda di costruzione, non rende di per sé illegittima la condanna dei ricorrenti al pagamento di un’indennità all’opponente;

                                         che infatti, il Dipartimento del territorio e il municipio sono comparsi in lite accanto ai ricorrenti unicamente per motivi derivanti dalla loro funzione di autorità decidente e non per tutelare loro interessi particolari;

                                         che per il calcolo dell’indennità, l’autorità amministrativa si appoggia alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente;

                                         che, considerata la soccombenza, l’importo calcolato non viola la TOA ed appare equo e ragionevole (RDAT 1987 n. 72, 1994 II n. 12);

                                         che pertanto il ricorso va senz’altro respinto;

                                         che per il presente giudizio la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate ai ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

                                        3.   Intimazione a:

    __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.174 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.174 — Swissrulings