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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2003 52.2003.165

31 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·978 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.165  

Lugano 31 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 maggio 2003 di

__________, __________, entrambi patrocinati da: avv. __________,

contro  

la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 gennaio 2003 con la quale il municipio di __________ ha autorizzato la posa di una gru sul sedime della strada comunale ed il conseguente sbarramento della stessa al transito veicolare per un periodo di sei mesi;

viste le risposte:

-         22 maggio 2003 di __________, __________, __________, __________, __________ e della __________;

-         26 maggio 2003 dell’Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;

-         27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

-           5 giugno 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con risoluzione 28 gennaio 2003 il municipio di __________ ha autorizzato l’impresa di costruzione __________ a posare sul campo stradale di via __________ per un periodo di sei mesi una gru, destinata a servire il cantiere installato per la costruzione di una casa plurifamiliare sulla part. __________ RF __________, proprietà di __________, __________, __________, __________ e __________, qui resistenti; la posa del mezzo meccanico, comportando un’ostruzione della strada prospiciente il cantiere, impedirebbe il transito veicolare indisturbato lungo via __________ nei due sensi;

                                         che con giudizio 29 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato l’autorizzazione municipale, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da __________ e dalla __________, di cui egli è titolare, con sede in uno stabile accessibile da via __________; ponderati i contrapposti interessi in gioco, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’autorizzazione municipale rispettasse il principio di proporzionalità;

                                         che contro il predetto giudizio governativo i ricorrenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che gli insorgenti eccepiscono l’adeguatezza della decisione, essendo a loro dire possibile sistemare altrimenti la gru evitando di imporre sacrifici alle persone residenti in via __________, cui verrebbe impedito di circolare senza intralcio nei due sensi;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come pure __________, __________, __________, __________ e __________, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi nel seguito;

                                         che nelle more processuali i resistenti hanno installato una gru su di un fondo privato adiacente al cantiere (v. scritto dei ricorrenti del 27 agosto 2003 e scritto dei resistenti 28 agosto 2003);

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, direttamente toccati dalla decisione governativa, certa (art. 43 PAmm);

                                         che il giudizio, ricevibile in ordine, può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); alla luce dei nuovi accadimenti, le richieste di perizia e sopralluogo formulate dai ricorrenti, volte ad accertare la possibilità di installare la gru sul fondo dei resistenti, non procurano a questo Tribunale, come meglio espresso nel seguito, la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

                                         che controversa, in concreto, è l'autorizzazione rilasciata a i resistenti ad installare sul suolo pubblico la gru destinata all’edificazione di una casa plurifamiliare sulla part. __________ RF __________;

                                         che pendente causa la gru è stata istallata sul fondo prospiciente il cantiere;

                                         che i resistenti hanno comunque dichiarato di essere ulteriormente interessati all'autorizzazione in caso di rigetto dell'impugnativa; nella misura in cui non è diventata priva d'oggetto ed è volta a contestare il dispositivo che condanna i ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia e di un'indennità per ripetibili, l'impugnativa va esaminata nel merito;

                                         che giusta l’art. 5 cpv. 1 del regolamento sui beni amministrativi (RBA), l’uso speciale (accresciuto e particolare) dei beni amministrativi è autorizzato solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale;

                                         che a norma dell’art. 6 cpv. 1 secondo periodo RBA il municipio decide valutando gli interessi in gioco ed in particolare l’interesse pubblico all’utilizzazione del bene secondo la sua destinazione;

                                         che, nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione, l’autorità deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, segnatamente i principi della proporzionalità e della parità di trattamento, valutando obiettivamente tutti gli interessi implicati (cfr. Scolari, op. cit., n. 576 e rinvii);

                                         che, in concreto, all’interesse dei resistenti di installare sul campo stradale la gru si opponevano l’interesse generale al libero transito di veicoli lungo via __________ e quello particolare dei vicini, tra cui i ricorrenti, ai quali sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere ai propri fondi immettendosi alternativamente da via __________, rispettivamente da via __________;

                                         che sistemando il mezzo meccanico su di un fondo privato prospiciente il cantiere i resistenti hanno dimostrato per atti concludenti che esistevano soluzioni alternative, meno gravose per l’interesse pubblico e per quello dei vicini;

                                         che il ricorso è quindi fondato;

                                         che stando così le cose, l'autorizzazione va dichiarata priva d'oggetto, mentre il giudizio governativo che la conferma va annullato nella misura in cui pone a carico dei ricorrenti tassa di giustizia e ripetibili;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili (art. 31 PAmm) sono invece poste a carico dei resistenti in solido (RDAT I-1993 n. 19 consid. 2-3);

per questi motivi,

visti gli art. 99b LAC; 107, 208 LOC; 1, 2, 5, 6 Regolamento sui beni amministrativi del comune di __________;18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   l'autorizzazione 28 gennaio 2003 rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti;

1.2.   la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del Consiglio di Stato;

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.– è a carico dei resistenti in solido che rifonderanno fr. 1'000.– ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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