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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.05.2003 52.2003.154

21 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·674 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.154  

Lugano 21 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 maggio 2003 di

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1682), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 30 luglio 2002, rilasciata in sanatoria dal municipio di __________ a __________ per alcune varianti d'opera apportate allo stabile costruito sulla part. n. __________ RF;

richiamato l'incarto EDI 2002 382 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 3 marzo 2002 l'ing. __________ ha chiesto al municipio di __________ di autorizzare in sanatoria alcune varianti d'opera apportate allo stabile costruito sulla part. n. __________ RF;

                                         che la domanda è stata pubblicata all'albo comunale dal 2 al 17 aprile 2002;

                                         che l'8 aprile 2002 __________, proprietario di un fondo (part. n. __________ RF), situato a monte della costruzione del resistente, dalla quale è separato da una strada, ha chiesto al municipio di prorogare il termine per inoltrare opposizione;

                                         che il 4 maggio 2002 il municipio ha respinto la domanda;

                                         che il 30 luglio 2002 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza richiesta;

                                         che contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

                                         che con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa per mancanza di tempestiva opposizione;

                                         che contro questo giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli;

                                         che il ricorrente rivendica la legittimazione attiva, rimproverando al municipio di non avergli notificato la domanda di costruzione;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere in limine litis i ricorsi irricevibili o manifestamente infondati;

                                         che contro le decisioni rese dal municipio in applicazione della LE il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato spetta agli istanti, al dipartimento ed agli opponenti che possono vantare un interesse legittimo (art. 21 pv. 2 LE);

                                         che per assicurare l'esercizio del diritto di opposizione, presupposto indispensabile per impugnare la licenza edilizia, il municipio pubblica la domanda di costruzione presso la cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni (art. 6 cpv. 1 LE);

                                         che della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 2 LE);

                                         che il termine di pubblicazione, fissato dalla legge, è di natura perentoria; non può essere né prorogato, né abbreviato dall'autorità (art. 11 PAmm; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 6 LE n. 767);

                                         che, in concreto, il municipio ha pubblicato la domanda di costruzione dal 2 al 17 aprile 2002 presso la cancelleria comunale, dandone avviso all'albo;

                                         che l'autorità comunale non ha invece dato avviso dell'avvenuta pubblicazione al ricorrente; a giusta ragione, perché questi non è confinante (cfr. STA 4 marzo 2003 in re C.);

                                         che il ricorrente, per sua stessa ammissione, è comunque venuto a conoscenza della domanda di costruzione durante il termine di pubblicazione; anziché opporvisi ha chiesto una proroga del termine;

                                         che giustamente il municipio ha respinto la richiesta; il termine di pubblicazione è infatti improrogabile;

                                         che avendo omesso di opporsi alla domanda di costruzione prima della scadenza del termine di pubblicazione il ricorrente non era abilitato ad impugnare la licenza edilizia;

                                         che il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli da __________ va di conseguenza esente da qualsiasi critica;

                                         che il ricorso, manifestamente irricevibile, per non dire temerario, va quindi senz'altro respinto;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 6, 21 LE; 3, 11, 18, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.-. è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario