Incarto n. 52.2003.118
Lugano 2 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 aprile 2003 del
__________
contro
la decisione 18 marzo 2003, no. 1246, del Consiglio di Stato, che ha accolto l’impugnativa di __________ avverso la risoluzione 2 gennaio 2003 del municipio di __________ in materia di determinazione di domicilio;
viste le risposte:
- 10 aprile 2003 del municipio di __________;
- 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato;
- 20 aprile 2003 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A far tempo dal mese di novembre 1999, la qui resistente __________ domiciliata a __________ (__________), ha risieduto ininterrottamente a __________. In un primo tempo è stata ospite presso la casa di riposo “__________ ”, poi si è trasferita nella casa per anziani medicalizzata “__________ ”, dove risiede tuttora.
Il 2 gennaio 2003 il municipio di __________ ha negato alla resistente il richiesto trasferimento di domicilio nella capitale, adducendo che non era ammissibile in applicazione dell’art. 26 CC, siccome il soggiorno avveniva in uno stabilimento di cure.
B. Con giudizio 18 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di __________ contro la summenzionata decisione, stabilendo il ben fondato della postulata domanda di cambiamento di domicilio. In sostanza, il Governo, dopo aver escluso l’applicazione dell’art. 26 CC, ha ritenuto che la resistente intrattiene effettivamente rapporti più intensi con il comune di __________, piuttosto che con quello di __________.
C. Contro il predetto giudizio governativo, il comune soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo che sia confermato il mantenimento del domicilio della resistente a __________.
Ribadita l’applicazione diretta dell’art. 26 CC al caso concreto, sostiene che __________ si è trasferita da troppo poco tempo a __________ per ritenere che vi abbia situato il centro dei suoi interessi. Si appella inoltre ad un’applicazione restrittiva dei presupposti che regolano la determinazione di domicilio, adducendo che in caso contrario i comuni che dispongono di strutture d'accoglienza dovrebbero accollarsi ingiustamente tutti gli oneri derivanti dai contributi previsti dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (Legge anziani).
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene la resistente __________, la quale contesta succintamente le tesi del comune, adducendo che il diniego del trasferimento di domicilio motivato da considerazioni di natura finanziaria è anticostituzionale, nonché contrario alle disposizioni del CC in materia di domicilio. Il municipio di __________ non prende invece posizione in merito al gravame, rimettendosi agli atti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. L'art. 24 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà di domicilio, disponendo che ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Tale norma non conferisce tuttavia il diritto di designare come domicilio (residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari rapporti.
Sul piano cantonale, l'art. 6 LOC stabilisce che è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dall'art. 2 LT, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, p. 71 ss.; Bucher, Commento bernese, ni 3 ss. ad art. 23 CC; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. II, p. 286 ss.).
Vi è residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto e deve poter essere dedotta da circostanze oggettive.
Ulteriori condizioni non sono contemplate dalla LOC.
2.2. L'art. 26 CC dispone che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione non costituiscono domicilio. Questa norma, non ripresa dalla LOC, istituisce la presunzione che la residenza per un motivo particolare non significa eo ipso il trasferimento del centro delle proprie relazioni personali nel luogo di dimora. Trattasi tuttavia di una presunzione relativa (praesumptio iuris tantum), che come tale ammette la dimostrazione contraria, non potendosi in effetti escludere che nel medesimo luogo sia trasferito il centro dei propri interessi, ponendo così in essere l'elemento costitutivo del domicilio (Bucher, Commento bernese, n. 3. ad art. 23 CC; E. Ratti, Il comune, vol. 1, pag. 72 e segg.).
3. 3.1. Nel caso concreto, per quanto concerne il requisito della residenza (dimora), è assodato che __________ risiede a __________ ininterrottamente dal novembre 1999, e da allora non ha più fatto rientro al suo domicilio a __________. Ininfluente è segnatamente il fatto che dalla casa di riposo “__________ ” si è trasferita nella casa per anziani medicalizzata “__________ ”, essendo entrambi gli stabilimenti situati nel comune di __________. Nella scelta di alloggiare in questo tipo di strutture della capitale per un così lungo periodo si verificano i presupposti esatti dalla legge per l’adempimento della condizione oggettiva della residenza. Ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che la legge non impone particolari requisiti di tempo per potersi domiciliare in un comune. In particolare, la LOC non condiziona il diritto di domiciliarsi ad un periodo più o meno lungo di residenza nel comune.
3.2. Rimane da esaminare se sussista la condizione soggettiva, ossia l’intenzione della resistente di stabilirsi durevolmente nel luogo di dimora che, come visto, presuppone la volontà manifesta da parte dell’interessata di fare del luogo dove risiede il centro dei propri interessi personali.
__________ ha scelto volontariamente di trasferirsi a Bellinzona nell’intento di trovare una sistemazione che le permettesse, vista l’età ormai avanzata, di essere assistita convenientemente in relazione alla sua situazione di salute. Inoltre, nello stesso comune è domiciliata la sorella, con la quale la resistente intrattiene contatti regolari. Il trasferimento, anch’esso volontario, da “__________ ” a casa “__________ ” conferma inoltre l’intenzione della resistente di fare del comune di __________ il centro dei suoi interessi, cosa che le permette di continuare ad intrattenere le relazioni con la sorella.
In pratica, la casa di cure rappresenta l’attuale punto di riferimento di __________ e deve essere considerato quale suo focolare domestico. Da qui può facilmente tenersi in contatto con la parente, nonché disporre di quelle cure che hanno condizionato la sua scelta di spostarsi a __________. Anche il fatto che la domanda di cambiamento di domicilio è stata inoltrata dopo circa tre anni dall’inizio del soggiorno presso l’istituto di cura “__________ ”, lascia intendere che la resistente ha sviluppato progressivamente la consapevolezza che il suo centro d’interessi si situa ora a __________ e non più a __________, dove non ha più una dimora.
Orbene, in simili circostanze ben può ritenersi adempiuta anche la condizione soggettiva, vale a dire l'intenzione della resistente di stabilirsi durevolmente a __________.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è dunque nel comune di __________ che deve essere individuato il centro degli interessi di __________ e pertanto il suo domicilio ai sensi dell’art. 6 LOC. Gli oneri supplementari che il comune di __________ sarà chiamato ad assumersi in applicazione della Legge anziani non permettono di giungere ad una diversa conclusione. L’aspetto finanziario legato al domicilio della resistente non influisce sui presupposti legali sanciti dalla LOC per ottenere il domicilio nel comune di __________.
5. Il ricorso va di conseguenza respinto e la risoluzione governativa confermata. Visto il ruolo del comune, che ha ricorso per motivi legati alla sua funzione, non si prelevano né tassa né spese di giustizia (art. 28 PAmm). Non si giustifica nemmeno l’assegna-zione di un’indennità a titolo di ripetibili, (art. 31 PAmm), poiché la resistente non si è avvalsa di un avvocato iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost; 23 CC; 6, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario