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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2003.107

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,386 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.107  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 marzo 2003 di

  rappr. da:  

contro  

la decisione 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato (n. 1098), che respinge l’impugnativa presentata da __________, __________ e __________ avverso la risoluzione 4 ottobre 2002 con la quale il municipio di __________ ha ordinato loro di sospendere i lavori di costruzione in corso sul mapp. n. __________ RF, di loro proprietà;

viste le risposte:

-    16 aprile 2003 del municipio di __________;

-    16 aprile 2003 del Consiglio di Stato;

preso atto delle repliche 15 maggio 2003 dei ricorrenti e delle dupliche:

-    26 maggio 2003 del municipio di __________;

-    27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 5 dicembre 2001, __________, __________ e __________, qui ricorrenti, hanno chiesto al municipio di __________, nelle forme della notifica, il permesso per la formazione di un’autorimessa e l’innalzamento del muro di sostegno esistente sul mapp. n. __________ RF, di loro proprietà;

che il progetto prevede in sostanza di realizzare ad est della loro abitazione, arretrando una parte del muro sostegno posto a valle delle strada comunale, uno spiazzo di circa m 3 per 12 coperto da una pensilina;

che lungo il tratto rimanente, il muro di sostegno verrebbe inoltre rialzato sino a raggiungere la quota del terreno pianeggiante esistente;

che il 25 gennaio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia senza che fosse stata formulata alcuna opposizione;

che nel corso del mese di settembre, sospettando uno sconfinamento della costruzione sulla strada comunale, il municipio ha incaricato il proprio geometra di redigere un rapporto in proposito;

che il 20 settembre 2002 lo studio d’ingegneria __________ di __________ ha trasmesso il proprio referto, dal quale è risultato che il confine tra il fondo dei ricorrenti e la strada comunale corrisponderebbe al piede del muro di sostegno esistente; di conseguenza sia la caditoia di scolo delle acque piovane che parte della pavimentazione e della pensilina dell’autorimessa sorgerebbero sul sedime stradale;

che questo rapporto è stato inviato in copia al progettista dell’opera che ne ha immediatamente contestato le conclusioni;

che il 4 ottobre 2002, il municipio ha ordinato la sospensione di tutti i lavori in corso sul fondo degli insorgenti, richiamandosi integralmente alle constatazioni ed alle conclusioni del rapporto __________;

che l’11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso il suddetto ordine; in sostanza, il Governo ha confermato le conclusioni del rapporto __________ ritenendo che i lavori eseguiti sul fondo dei ricorrenti si ponessero in manifesto contrasto con la licenza edilizia, in quanto invasivi della strada comunale;

che contro il predetto giudizio governativo, __________, __________ e __________ insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando quello dell’ordine di sospensione lavori; i ricorrenti sostengono di non aver eseguito alcun intervento in contrasto con la licenza edilizia in loro possesso; l’ingiunzione di sospendere i lavori in corso sarebbe inoltre sproporzionata rispetto all’entità delle irregolarità edilizie che sarebbero state rilevate e costituirebbe un provvedimento non idoneo a riparare i pretesi abusi;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni e il municipio rinviando ai precedenti allegati dinanzi al Consiglio di Stato;

che in sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate essenzialmente nelle rispettive, contrapposte posizioni;

considerato,                   in diritto

      che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45 LE;

che la legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari dell’ordine di sospensione lavori, è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 42 LE, il municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia;

che l'ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare il mantenimento di una determinata situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in contrasto con il permesso accordato, o neghi lo stesso ed ordini eventualmente un ripristino conforme al diritto;

che scopo del provvedimento è di evitare che l'illegittimità di un intervento edilizio venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione di lavori non autorizzati o eseguiti in contrasto con l'autorizzazione ricevuta;

che è invece illegittimo un ordine di sospensione lavori per una costruzione ultimata, salvo piccole opere di sistemazione esterna (RDAT 1986 n. 57);

che fondandosi sul rapporto 20.9.2002 dello studio di ingegneria __________ di __________, il municipio ha ritenuto che i lavori di costruzione in atto sul fondo dei ricorrenti sconfinassero sul sedime stradale; ha pertanto ingiunto ai ricorrenti di sospendere tutti i lavori in corso sul loro fondo;

che giusta i combinati art. 2, 4 e 33 LStr, l’occupazione non autorizzata di un’area stradale giustifica l’ingiunzione comunale di sospendere i lavori in corso;

che quest’occupazione, risulterebbe limitata alla porzione  di autorimessa contigua alla strada comunale; e più precisamente ne interesserebbe una fascia lunga circa 11 m e larga da pochi centimetri a oltre 80, all’interno della quale è collocata la caditoia di scolo delle acque piovane (cfr. rapporto 20.9.2002 dello studio di ingegneria __________ di __________);

che questo sconfinamento si estenderebbe inevitabilmente anche alla parte della pensilina sovrastante la fascia poc’anzi indicata;

che al momento dell’ingiunzione municipale, sul fondo dei ricorrenti, restavano da eseguire unicamente alcuni lavori di sopraelevazione del muro di sostegno (cfr. ricorso al Consiglio di Stato 18 settembre 2002, n. 2.6) - nel frattempo verosimilmente ultimati senza alcuna opposizione da parte del municipio - nonché alcune opere di sistemazione esterna ed alcune rifiniture quali la posa della ringhiera di sicurezza e dello zoccolo esterno di piastrelle (cfr. replica 15 maggio 2003);

che tali incontestate circostanze sono confermate dalla documentazione fotografica agli atti;

che pertanto, fatta eccezione per l’installazione della ringhiera di sicurezza, i lavori di costruzione dell’autorimessa erano sostanzialmente terminati;

che in quanto tardivo, l’ordine di sospensione dei lavori non era più idoneo ad esplicare gli effetti, rispettivamente a conseguire gli scopi propri di questa misura cautelare;

che la posa della ringhiera di sicurezza andava comunque autorizzata in quanto oltre che costituire una sistemazione esterna sostanzialmente insuscettibile di aggravare la presunta illegalità censurata dal municipio, era chiaramente finalizzata a garantire la sicurezza del fondo in esame;

che infatti, conformemente al progetto approvato, lungo il muro di sostegno perimetrale e sulla pensilina dell’autorimessa era prevista la posa di una ringhiera di protezione che permettesse di fruire del giardino, rialzato di circa 3 m rispetto alla quota della strada comunale confinate, senza il pericolo di cadere sul sedime sottostante;

che nella misura in cui ha impedito la sistemazione della ringhiera di protezione, l’ordine di sospensione lavori ha contribuito ad una situazione di potenziale pericolo, trascendendo le finalità proprie di questa misura;

che in siffatte condizioni, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto ritenere che, limitatamente allo sconfinamento sul sedime stradale, già al momento in cui è stato emanato, l’ordine impugnato era privo d’oggetto;

che in quanto riferito anche alla posa della ringhiera di sicurezza andava invece annullato;

che considerazione analoga vale per quanto riguarda la sua estensione a tutti i lavori di costruzione in corso sul fondo, pertanto anche ai lavori di costruzione regolarmente autorizzati, ma ancora da ultimare, quali la sopraelevazione del muro di sostegno;

che date le circostanze, il municipio avrebbe dovuto intervenire tramite altre procedure, che non è il caso di esaminare nel presente giudizio;

che pertanto sulla base di quanto precede, il ricorso va accolto e il giudizio governativo riformato ai sensi dei considerandi che precedono;

che dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili, in quanto i ricorrenti non sono stati patrocinati da un legale iscritto nel registro cantonale;

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42, 45 LE; 2, 4, 33 LStr; 45 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato (n. 1098) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.   l’ordine di sospensione lavori 4 ottobre 2002 del municipio di __________, nella misura in cui non è privo d’oggetto, è annullato.

2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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