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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2003 52.2003.100

16 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,870 parole·~9 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.100  

Lugano 16 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 marzo 2003 della

__________ patrocinata da: avv. __________  

contro  

la decisione 26 febbraio 2003 del municipio di ______, che esclude l'insorgente dalla procedura di aggiudicazione delle opere di pavimentazione in pietra naturale relative al __________;

viste le risposte:

-    15 aprile 2003 del municipio di ______;

-      8 maggio 2003 del consorzio __________ / __________;

-      9 maggio 2003 della __________;

assunte le prove;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 dicembre 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere di pavimentazione in pietra naturale relative alla riqualifica urbanistica del __________; intervento che consiste nella posa di una pavimentazione in pietra naturale (ca. 8'500 mq) e di lastrine di demarcazione dell'area pedonale (ca. 2'500 mq), nella posa della canaletta di deflusso delle acque meteoriche (ca. 1'000 mq) e nella messa in opera di malta di sottofondo

                                         (ca. 8'600 mq).

                                         A titolo di criteri d'idoneità, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta si limitava ad esigere l'adempimento dei "requisiti minimi secondo il RLCPubb, art. 27" (pos. 223.100). Dopo il sopralluogo, con scritto 15 gennaio 2003, l'Ufficio tecnico comunale ha tuttavia precisato che sarebbero stati "legittimati a concorrere, ai sensi dell'art. 27 LCPubb, la categoria relativa al ramo del granito e delle pietre naturali, la categoria degli impresari costruttori e la categoria delle ditte di pavimentazione".

                                         Al concorso hanno preso parte cinque ditte, fra cui la ricorrente __________; ditta che, stando alle indicazioni del RC, ha il seguente scopo sociale: "lavori in cemento, piastrelle, lavorazioni e costruzioni di pavimenti alla veneziana ed a mosaico, pavimenti e rivestimenti in genere, marmi e graniti".

                                  B.   Con decisione 25 febbraio 2003 il municipio ha escluso la ditta __________ dal concorso, ritenendo che non rientrasse nelle categorie d'arti e mestieri legittimate a concorrere. Lo confermerebbero lo scopo sociale figurante a RC ed il fatto che non ha sottoscritto il CCL del ramo delle pavimentazioni.

                                  C.   Contro la predetta decisione, la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         L'insorgente rileva di essere attiva nel campo delle pavimentazioni in granito, marmo e pietre naturali. Lo scopo sociale iscritto a RC avrebbe solo valore indicativo. L'elenco delle referenze allegato all'offerta confermerebbe che ha già eseguito opere di pavimentazione in pietra naturale. Il fatto che non abbia sottoscritto il CCL del ramo delle pavimentazioni non sarebbe di rilievo.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e due concorrenti (consorzio __________ /__________ e __________), contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

                                  E.   Analogamente interpellata, la ricorrente ha comunicato a questo tribunale che i titolari della ditta sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

- __________, attestato di capacità di piastrellista e diploma della scuola commerciale comunale di __________;

- __________, diploma di commercio del __________;

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva della __________, esclusa dalla gara, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall’offerente la prova dell’idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. Possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2).

                                         In relazione alle capacità tecniche, l'art. 22 LCPubb stabilisce che il committente può chiedere all’offerente di comprovare le sue capacità tecniche, mediante (a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell’offerente ed in particolare delle persone responsabili dell’esecuzione della commessa, (b) dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa, (c) l’elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti l’appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l’importo, il periodo e il luogo d’esecuzione (referenze), (d) attestati sull’esi-stenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità, (e) estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell’esecuzione della commessa, oppure specificando (f) l’importanza dei lavori che l’offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all’esecuzione delle commesse.

                                         I criteri d'idoneità servono a verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, n. 284 seg.).

                                         I criteri d'idoneità devono essere definiti dal bando di concorso o dalla documentazione di gara. Anche se la distinzione non è sempre agevole, i criteri d'idoneità non vanno confusi con i criteri d'aggiudicazione. I primi, infatti, sono riferiti al concorrente, gli altri sono invece correlati all'offerta. L'esigenza di definire adeguati criteri d'idoneità non sussiste soltanto nei concorsi indetti secondo la procedura selettiva, che mira a selezionare attraverso una prima fase i concorrenti ammessi a presentare un'offerta. Essa sussiste anche nei concorsi esperiti secondo la procedura libera, nei quali l'esclusione dei concorrenti inidonei viene sovente decisa implicitamente soltanto attraverso la decisione di aggiudicazione.

                                         2.2. L'art. 27 RLCPubb, recante il marginale "idoneità degli offerenti", suddivide le commesse in due distinte categorie:

- le commesse edili (cpv. 1) e

- le prestazioni di servizio (cpv.2).

                                         Le commesse edili sono, a loro volta, classificate in tre distinte categorie:

- le opere da impresario-costruttore e di pavimentazione,

- gli impianti tecnici speciali e

- le opere artigianali.

                                         Per le opere da impresario-costruttore e di pavimentazione, l'art. 27 cpv. 1 RLCPubb ammette a concorrere soltanto le imprese che dispongono di almeno un titolare o membro dirigente effettivo, in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure da un diploma federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL).

                                         La norma si limita a stabilire le qualifiche professionali di cui devono disporre i titolari o i membri dirigenti delle imprese o delle ditte, che intendono partecipare ad una gara per l'aggiudicazione di opere da impresario-costruttore. Non stabilisce alcun requisito riguardante l'impresa o la ditta concorrente come tale. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità, non esige, in particolare, che la ditta sia iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, istituito secondo l'art. 3 LEPIC o dimostri altrimenti di operare effettivamente nel campo specifico della commessa. È sufficiente che un suo titolare o dirigente effettivo disponga dei titoli di studio richiesti. Stando al suo tenore letterale, una ditta d'impianti sanitari, non iscritta all'albo delle imprese di costruzione, ma diretta da un architetto, potrebbe, di conseguenza, essere considerata idonea a partecipare ad una gara per l'aggiudicazione di opere del genio civile. In caso di aggiudicazione, non potrebbe tuttavia eseguirli perché non iscritta all'albo delle imprese di costruzione (art. 4 LEPIC).

                                   3.   3.1. Oggetto del concorso in esame è una commessa edile, in particolare un'opera di pavimentazione. Lo si deduce in modo inequivocabile dalla posizione 131.100 del capitolato d'appalto, che descrive i lavori messi a concorso come "una pavimentazione disegnata con lastre di granito di diversa qualità". Si tratta, dunque, di lavori che rientrano nella categoria delle opere da impresario-costruttore e di pavimentazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 primo comma RLCPubb. Non si tratta, evidentemente, di semplici opere artigianali secondo l'ultimo comma di tale disposizione.

                                         3.2. A titolo di criteri d'idoneità, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta si limita a stabilire che i concorrenti devono essere in possesso dei "requisiti minimi secondo il RLCPubb, art. 27" (pos. 223.100). Da questa sommaria definizione dei criteri d'idoneità, data mediante semplice rinvio alla suddetta norma di regolamento, discende inequivocabilmente che sono ammesse a concorrere soltanto le imprese nelle quali almeno un titolare o un membro dirigente effettivo è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure da un diploma federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL).

                                         La documentazione di gara non richiede che le ditte siano attive nel campo specifico delle opere di pavimentazione o del genio civile in genere. Gli atti del concorso non esigono anche, a titolo di criterio d'idoneità, che la ditta concorrente sia attiva nel campo specifico dell'oggetto della commessa o disponga di particolari qualifiche al riguardo. Le referenze non sono prese in considerazione ai fini del giudizio sull'idoneità. Basta pertanto che un titolare o un dirigente effettivo sia in possesso di uno dei titoli di studio summenzionati. Che la ditta sia attiva come impresa di costruzione, di pavimentazione od operi in altri campi non è di rilievo.

                                         3.3. La ditta ricorrente non dispone dei requisiti posti dall'art. 27 cpv. 1 RLCPubb. __________ e __________, titolari e dirigenti effettivi della ricorrente, non sono in effetti in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure da un diploma federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL). Sono in possesso soltanto di diplomi di commercio e di un attestato di capacità quale piastrellista; titoli, questi, che non abilitano la loro ditta a concorrere per l'aggiudicazione di opere di pavimentazione.

                                         Da questo profilo, la ricorrente non è dunque idonea.

                                   4.   Nel maldestro intento di fugare i dubbi sorti in sede sopralluogo in merito ai criteri d'idoneità, il 15 gennaio 2003, l'UT ha informato gli interessati alla gara, che erano "legittimate a concorrere, la categoria relativa al ramo del granito e delle pietre naturali, la categoria degli impresari costruttori e la categoria delle ditte di pavimentazione".

                                         Lo scritto in questione, del tutto incongruente per rapporto ai criteri d'idoneità stabiliti dal capitolato d'appalto mediante rinvio all'art. 27 RLCPubb, sembra estendere il diritto di partecipare alla gara alle ditte appartenenti ad una non meglio definita "categoria relativa al ramo del granito e delle pietre naturali". In realtà, lo scritto non modifica minimamente il novero dei concorrenti ammissibili, poiché l'art. 27 RLCPubb, non esigendo, a titolo di criterio d'idoneità, che la ditta concorrente sia attiva nel campo specifico dell'oggetto della commessa o disponga di particolari qualifiche al riguardo, già permette a queste ditte di prendere parte alla gara, a condizione che un titolare o un dirigente effettivo sia in possesso di uno dei titoli di studio summenzionati.

                                         Condizione, questa, che nel caso della ricorrente non è data.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

                                         La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 22, , 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alla __________ a titolo di ripetibili.

                                        3.   Intimazione a:

    __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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