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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.61

25 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,754 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00061  

Lugano 25 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  8 febbraio 2002 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato (n. 279) che annulla la risoluzione 23 agosto 2001 del municipio di __________ in materia di segnaletica stradale;

viste le risposte:

-    14 febbraio 2002 del Dipartimento del territorio, Sezione esercizio e manutenzione;

-    18 febbraio 2002 di __________ e llcc, __________;

-    27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Via __________ di __________ è un'angusta stradina, larga circa 3 m ed in parte a senso unico, che collega via __________ al ramo ovest di piazza __________, a fondo cieco, dal quale si può poi raggiungere piazza __________ (svoltando a sinistra) o via __________ (svoltando a destra). Via __________ permette dunque ai veicoli provenienti dalle zone di __________, dei __________ e di __________ di raggiungere rapidamente piazza __________, transitando per via della __________ e via __________ in modo da evitare la rotonda di __________. È in sostanza una scorciatoia ben nota agli automobilisti locarnesi, che permette anche di attraversare la città per dirigersi verso __________, passando per __________, __________, via __________ e via __________.

                                  B.   Al fine di scoraggiare il traffico parassitario, il __________ (FU n. __________, pag. __________) il municipio di __________ ha deciso di posare un segnale 2.37 "svoltare a destra", abbinato ad un segnale 3.02 "dare precedenza", nel punto in cui il ramo ovest di piazza __________ si dirama verso piazza __________ e verso via __________. Un ulteriore segnale 2.37 "svoltare a destra" e stato posato all'intersezione del ramo sud di piazza __________ con via __________. Al primo dei due obblighi di svoltare a destra, è stata in un secondo tempo assortita una tavola complementare, che istituisce una deroga a favore dei ciclomotori e del trenino stradale per i turisti.

Con il primo segnale viene in pratica impedito alle auto provenienti da via __________ di svoltare a sinistra per raggiungere piazza __________. L'ulteriore segnale 2.37 "svoltare a destra", posato nel punto in cui il ramo sud di piazza __________ si immette sulla via __________, le costringe poi a dirigersi verso la rotonda di piazza __________. Chi proviene da via __________ con l'intenzione di dirigersi verso piazza __________ è quindi obbligato ad effettuare il periplo della rotonda.

                                  C.   Contro queste misure sono insorti davanti al Consiglio di Stato i resistenti citati in ingresso, abitanti in via __________ o titolari di negozi situati attorno a piazza __________. 

Da un lato, i ricorrenti hanno lamentato l'insufficienza delle misure adottate, giudicandole inidonee a conseguire l'obbiettivo di pedonalizzare via __________ fissato a titolo indicativo dal PR. Dall'altro hanno invece contestato la segnaletica perché costringe anche chi si reca nella parte ovest di piazza __________ senza transitare per via __________ ad effettuare il lungo periplo della rotonda di piazza __________ per raggiungere piazza __________.

                                  D.   Con giudizio 22 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando le controverse prescrizioni del traffico.

Dopo aver escluso che la pianificazione vigente fosse atta a legittimarle, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale non avesse adeguatamente provato l'esistenza di un traffico parassitario, che utilizza via __________ come scorciatoia.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino delle controverse prescrizioni del traffico.

Dopo aver illustrato le principali misure adottate dopo l'apertura della galleria __________ al fine di riorganizzare il traffico, l'insorgente sottolinea anzitutto come via __________ sia diventata una scorciatoia che permette di raggiungere piazza __________ senza dover passare dalla rotonda di piazza __________. Utilizzazione, questa, che avrebbe suscitato ripetute lamentele da parte di chi vi abita. Fatta questa premessa, il comune ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver omesso di accertare i fatti rilevanti per il giudizio, pretendendo - a torto - l'avvio di approfonditi studi per provare una situazione nota e che comunque avrebbe potuto essere facilmente verificata mediante un semplice sopralluogo. Le misure adottate, prosegue l’insorgente, sarebbero state attentamente valutate e poste a confronto con altri provvedimenti, che sono stati ritenuti meno idonei a conseguire lo scopo divisato. Questi provvedimenti, destinati a regolare la circolazione fintanto che non sarà approvato il piano traffico in via d’adozione, risponderebbero pienamente al principio di adeguatezza ed andrebbero pertanto confermati. Il giudizio governativo impugnato, conclude l’insorgente, violerebbe l'autonomia comunale.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

I resistenti ribadiscono le tesi sviluppate con successo in prima istanza, auspicando la chiusura totale al traffico su via __________, ma rimettendosi comunque al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di particolari prove (art. 18 PAmm).

Il fatto che via __________ sia utilizzata come scorciatoia per raggiungere piazza __________ è talmente noto anche a questo tribunale da non esigere particolari accertamenti. Gli stessi resistenti concordano peraltro con questa deduzione. Tant'è vero che auspicano la totale chiusura al traffico di questa strada.

                                   2.   Il PR particolareggiato di Piazza __________ attualmente in vigore (PR.PM) definisce, a titolo indicativo, via __________ quale percorso pedonale. Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la natura meramente indicativa della qualifica attribuita a questa strada non permette di trarre conclusioni immediate circa la legittimità delle controverse prescrizioni del traffico. Le finalità della pianificazione vigente sono comunque chiare.

                                   3.   Giusta l'art. 101 cpv. 3 OSStr, "i segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili". "Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico", dispone poi l'art. 107 cpv. 5 OSStr, "bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni".

Al pari di qualsiasi misura amministrativa, anche le prescrizioni locali concernenti il traffico devono rispettare il principio di proporzionalità. Devono quindi essere idonee, necessarie ed adeguate ai fini del conseguimento dello scopo perseguito (DTF 115 Ia 31; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 58 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. , parte generale, n. 595 seg.).

L'idoneità è data quando la misura adottata costituisce il mezzo corretto per ottenere il risultato auspicato. La misura è quindi inidonea se esplica inutili effetti collaterali, se non è abbastanza efficace o se con il pretesto di perseguire uno scopo mira in realtà a conseguire un altro obbiettivo. Il requisito della necessità è invece soddisfatto allorché il provvedimento, scelto fra più opzioni idonee a raggiungere un certo risultato, rispetta la libertà nella misura massima possibile. Va dunque adottata la misura meno restrittiva. Rispondono infine al requisito dell'adeguatezza o della proporzionalità in senso stretto i provvedimenti che si situano in un rapporto ragionevole con il risultato previsto. Anche se idonea e necessaria, una misura può apparire comunque inadeguata se impone restrizioni eccessive (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., ibidem).

                                   4.   Nell'evenienza concreta, le controverse prescrizioni locali del traffico mirano a disincentivare l'uso di via __________ quale scorciatoia per raggiungere piazza __________ senza dover effettuare il periplo della rotonda di piazza __________. Non mira a conseguire l'obbiettivo di pedonalizzare la zona indicato dal PR.PM. Lo scopo di inibire il traffico parassitario è pienamente condiviso dai resistenti, che richiamandosi all'indicazione pianificatoria postulano addirittura la chiusura alla circolazione della strada.

L'obbligo di svoltare a destra allo sbocco di via __________ su piazza __________, ripetuto all'intersezione di quest'ultima con via __________, costituisce indubbiamente una delle diverse misure, che possono essere ipotizzate per raggiungere l'obbiettivo di limitare il traffico di attraversamento della città vecchia. La chiusura al traffico di via __________, prospettata dai resistenti, costituisce una misura alternativa, che inibisce il traffico parassitario, ma persegue anche lo scopo di pedonalizzare la zona. Sostanzialmente idonea è pure la chiusura di via __________ e di via __________, presa in considerazione dal municipio.

Dal profilo della necessità, l'obbligo ripetuto di svoltare a destra può tuttavia essere considerato preferibile alla chiusura totale al traffico di via __________, poiché disincentiva soltanto il traffico parassitario, lasciando aperto uno sbocco a chi abita, lavora o si reca in auto in via __________ o in via __________. Se lo scopo perseguito non è quello di pedonalizzare la zona, ma soltanto quello di scoraggiare l'attraversamento della città evitando la rotonda di piazza __________, non è necessario rendere più difficoltosa la libertà di circolazione anche agli abitanti di questo comparto della città. Il presupposto della necessità non appare quindi ossequiato nella misura in cui il controverso obbligo di svoltare a destra costringe anche chi abita nelle immediate vicinanze di via __________ o di via __________ ad effettuare il periplo della rotonda di piazza __________ per raggiungere piazza __________. Per ovviare a questo a questo inconveniente basta tuttavia estendere a favore di questa categoria di utenti della strada l'eccezione al primo dei due obblighi di svoltare a destra, che è stata istituita, mediante tavola complementare, a favore dei ciclomotori e del trenino stradale per i turisti. Spetterà al municipio il compito di valutare, caso per caso, le eccezioni che, dietro richiesta, possono essere accordate.

Con questo adattamento, volto a mitigare gli effetti collaterali ingiustificati, i provvedimenti in contestazione appaiono senz'altro sopportabili anche dal profilo dell'adeguatezza. La limitazione della libertà di circolazione che impongono è invero ragionevolmente commisurata allo scopo perseguito. Considerati i vantaggi che ne derivano, il sacrificio che comportano non appare affatto inesigibile.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando le controverse prescrizioni alla condizione che l'eccezione al primo dei due obblighi di svoltare a destra, introdotta mediante tavola complementare a favore dei ciclomotori e del trenino, sia completata con l'indicazione "e autorizzati".

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato (n. 279) è annullata;

1.2.   le prescrizioni locali del traffico di cui alla decisione 23 agosto 2001 del municipio di __________ sono confermate alla condizione indicata al considerando 5.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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