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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2002 52.2002.6

8 febbraio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·503 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00006  

Lugano 8 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla domanda 27 dicembre 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

chiedente    

la restituzione del termine per impugnare la decisione 8 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5254) che apre un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, sospendendolo dalla carica di bidello del __________ di __________ e privandolo dello stipendio nella misura del 50%;  

vista la risposta 24 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse, Sezione delle risorse umane;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 8 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico di __________, bidello del __________ di __________, sospettato, fra l'altro, di aver esploso un colpo di pistola contro una finestra della scuola;

che con la stessa decisione il Governo ha sospeso __________ dalla funzione, privandolo dello stipendio nella misura del 50%;

che la decisione è stata notificata all'interessato, che l'ha trasmessa alla _______, Protezione giuridica;

che il 20 novembre 2001 l'avv. __________, interpellato dalla __________, ha rifiutato di assumere il patrocinio, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di ricorso e del fatto che __________ a quel momento era ricoverato in ospedale;

che il 27 dicembre 2001 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo la restituzione del termine per impugnare la succitata risoluzione governativa;

che all'istanza si è opposto il Dipartimento istruzione e cultura con argomenti che verranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile;

che giusta l'art. 137 CPC "la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire, di comparire o di chiedere un rinvio:

a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza;

b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato";

che la restituzione in intero deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 138 CPC);

che, nell'evenienza concreta, è certo che l'assicurazione di protezione giuridica __________ era in possesso del provvedimento che __________ intendeva impugnare prima che scadesse il termine di ricorso;

che di conseguenza l'inosservanza del termine di ricorso non è dovuta al ricovero dell'istante in ospedale, ma all'inattività della sua assicurazione di protezione giuridica;

che nulla scusa il ritardo dell'assicurazione;

che l'istante deve sopportare le conseguenze del comportamento omissivo del suo rappresentante;

che l'istanza va pertanto respinta;

che la tassa di giustizia è a carico dell'istante;

visti gli art. 12 PAmm; 137 CPC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell'istante.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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