Incarto n. 52.2002.503
Lugano 4 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2002 della
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 5 dicembre 2002 della delegazione del Consorzio Scolastico Scuole Elementari __________ che delibera alla ditta __________ la fornitura di mobilio scolastico;
viste le risposte:
- 8 gennaio 2003 della __________;
- 21 gennaio 2003 del Consorzio Scolastico Scuole Elementari di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 agosto il Consorzio Scolastico Scuole Elementari __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed assoggettato alla procedura libera, per la fornitura di mobilio per l'arredamento di otto aule scolastiche (FU n. __________, pag. __________).
Il bando di concorso stabiliva che la fornitura sarebbe stata aggiudicata in base ai seguenti criteri:
- prezzo 40%
- qualità e stabilità 30%
- ergonomia ed estetica 20%
- garanzia per ulteriori forniture 10%
Il capitolato e modulo d'offerta descriveva in dettaglio le caratteristiche dei mobili da fornire.
I banchi dovevano, fra l'altro, presentare le seguenti caratteristiche:
- truciolato 25 mm
- piede a forma di C in acciaio termolaccato
- piede senza traversa
- ruote montate sotto piede non visibili
Per le sedie era invece richiesto
- base in acciaio zincato lucido
- schienale con intaglio per gambe
Il ripiano dei tavoli degli insegnanti doveva infine avere uno spessore di 25 mm.
B. Al concorso hanno partecipato dodici ditte, fra cui la __________, con un'offerta di fr. 105'482.45 e la __________ con un'offerta di fr. 121'341.70. Al modulo d'offerta, debitamente compilato, la __________ ha allegato una descrizione dettagliata dei mobili che intendeva fornire.
Scartate le offerte carenti dal profilo formale, il 24 ottobre 2002 la delegazione consortile ha chiesto ai concorrenti rimasti in gara di presentare un campione per ognuno dei quattro oggetti della fornitura (banco allievi, sedia allievi, tavolo insegnanti, sedia insegnanti) entro il 15 del mese seguente, pena l'esclusione dell'offerta. Termine che è stato prorogato al 29 di quel mese in seguito alle difficoltà prospettate dalla __________.
C. Esaminati i campioni presentati, il 5 dicembre 2002 la delegazione consortile ha scartato l'offerta della __________, rilevando le seguenti differenze:
Banco allievi
Richiesto
Offerto
Truciolato 25 mm
truciolato 22 mm
Piede a forma di C in acciaio termolaccato
piede a forma di T rovesciata
Piede senza traversa
piede con traversa
Ruote montate sotto piede non visibili
ruote visibili
Sedie allievi
Richiesto
Offerto
Base in acciaio zincato lucido
base termolaccata
Schienale con intaglio per gambe
schienale senza intaglio per gambe
Tavoli insegnanti
Richiesto
Offerto
Ripiano truciolato 25 mm
ripiano truciolato 23 mm
Con la stessa decisione, il committente ha inoltre deliberato la fornitura alla __________ per l'importo di fr. 121'341.70.
D. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.
La ricorrente sostiene anzitutto di aver chiesto invano alla committente spiegazioni in merito alla condizione del capitolato, che esigeva la fornitura di sedie dotate di uno "schienale con intaglio per gambe". Il significato di questa condizione sarebbe stato noto solo all'aggiudicataria. Già per questo motivo, l'aggiudicazione sarebbe da annullare. La __________ rimprovera poi alla delegazione consortile di aver rifiutato la consegna di tre campioni diversi di sedie e di aver nel contempo concesso alla resistente di presentarne quattro.
In merito alle difformità che giustificherebbero l'esclusione della sua offerta, la ricorrente sostiene che lo spessore del banco offerto è di 24 mm e non di soli 22, come preteso dal committente. Anche quello dell'aggiudicataria, obietta, sarebbe difforme. La base termolaccata, invece che di acciaio zincato, delle sedie offerte, prosegue, non giustificherebbe l'esclusione della sua offerta se si considera che anche il banco allievi offerto dalla __________ è termolaccato invece che in acciaio zincato come richiesto dal capitolato. I mobili destinati agli insegnanti, offerti dalla resistente, aggiunge, sarebbero infine delle scrivanie e non dei "tavoli", come richiesto dal capitolato.
Il fornitore dell'aggiudicataria, conclude, è fallito. Non sarebbe quindi garantita la continuità delle forniture e dell'assistenza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consorzio Scolastico Scuole Elementari di __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
La __________ si limita ad alcune precisazioni astenendosi dal chiedere il rigetto dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Nella misura in cui contesta la decisione di esclusione dall'aggiudicazione, la __________, che ha partecipato senza successo alla gara, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm). Sarà abilitata a contestare l'aggiudicazione soltanto in caso di annullamento della decisione che la estromette. Per essere ammesso ad impugnare l'aggiudicazione, il concorrente escluso deve infatti conseguire anzitutto l'annullamento del provvedimento che lo estromette dalla gara. Non si giustifica ammettere a contestare l'aggiudicazione un concorrente che non può comunque conseguirla.
Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove che la ricorrente chiede di assumere (testi, perizia, interrogatorio formale) non appaiono invero idonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di fatti rilevanti per il giudizio, che verte essenzialmente sulla questione a sapere se la decisione di estrometterla dalla gara sia conforme al diritto.
2. 2.1. Il capitolato d'appalto definisce le condizioni che le offerte devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Offerte deroganti dai moduli sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara (art. 29 LCPubb). Offerte difformi vanno quindi escluse dall'aggiudicazione. Lo esigono imperativamente il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e la natura vincolante del bando di concorso.
2.2. Nell'evenienza concreta, la ricorrente non contesta di aver presentato un'offerta che su alcuni punti non risponde alle condizioni del capitolato d'appalto.
Essa ammette anzitutto che lo spessore del banco degli allievi offerto non è di 25 mm come richiesto dal capitolato. Poco importa che sia di 24 e non di 22 mm come ritenuto dalla delegazione consortile. Decisivo è unicamente il fatto che non raggiunge lo spessore prescritto. La ricorrente non contesta poi le ulteriori difformità riscontrate dal committente. Evita in particolare di prendere posizione sulla forma del piede, richiesto a forma di C senza traversa e proposto a forma di T con traversa, nonché sulle ruote, visibili, anziché essere montate sotto il piede in modo da non apparire.
La __________ non nega poi di aver offerto un tipo di sedia per allievi con base termolaccata, anziché in acciaio zincato lucido e senza lo schienale con intaglio per gambe. Le contestazioni che solleva con riferimento a quest'ultima esigenza non giovano alla sua causa. Anche se fossero da accogliere le difformità del piede non sarebbero rimosse. Né possono giovare alla sua causa le censure che solleva in relazione al fatto che nemmeno i mobili proposti dalla __________ risponderebbero alle esigenze del capitolato. Per essere abilitata a contestare la decisione di aggiudicazione, la ricorrente deve anzitutto dimostrare di essere stata esclusa a torto. Dimostrazione, questa, che in concreto non è data.
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-- al consorzio resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario