Incarto n. 52.2002.496
Lugano 25 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2002 di
__________, __________, patrocinata da: avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5696) del Consiglio di Stato, il quale ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 10 ottobre 2002 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
- 17 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;
- 7 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ (1955), cittadina italiana, è domiciliata in Svizzera dal 1960, ossia dall'età di cinque anni, da ultimo nel Comune di __________ dove si è trasferita con il figlio __________ (1981) a far tempo dal mese di novembre 2000;
che il permesso di domicilio le è stato rinnovato l'ultima volta il 25 aprile 2000 con la prossima scadenza di controllo del permesso fissata al 29 aprile 2003;
che la ricorrente lavora a __________ quale impiegata di __________;
che con decisione 10 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha considerato decaduto il permesso di domicilio della ricorrente in applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), perché la stessa avrebbe risieduto di fatto e per un periodo superiore a sei mesi in Italia, e più precisamente a __________ in provincia di __________;
che con risoluzione 26 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, argomentando che la ricorrente da un anno e mezzo viveva regolarmente in Italia e che la sua presenza in Svizzera era limitata essenzialmente al lavoro di impiegata di __________;
che contro la decisione del Governo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e richiedendo la conferma del suo permesso di domicilio; l'insorgente adduce in sostanza un erroneo ed incompleto apprezzamento dei fatti e un'insostenibile interpretazione da parte dell'autorità del rapporto di polizia e del verbale d'interrogatorio menzionati, così come un'errata interpretazione dell'articolo 9 cpv. 3 lett. c LDDS;
che la decisione impugnata sarebbe pure incompatibile con il diritto internazionale (CEDU e Patto ONU) siccome costituirebbe una vera e propria decisione d'espulsione;
che, in caso di reiezione del gravame, la ricorrente chiede che il suo comportamento venga sanzionato unicamente con una multa ai sensi dell'art. 23 cpv. 6 LDDS;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, confermandosi in sostanza nelle motivazioni contenute nella decisione impugnata, rilevando altresì che gli scritti della sorella, dell'ex marito e di alcuni amici della ricorrente prodotti per la prima volta davanti al Tribunale cantonale amministrativo devono essere relativizzati visto il coinvolgimento di queste persone con l'oggetto della causa;
che all'accoglimento del ricorso si oppone pure la Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
considerato in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale Cantonale a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che, in principio e giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che ciononostante, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti; STF99 Ib 1 consid. 2; 112 Ib 1 segg.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF (1997) 53 pag. 325);
che pertanto anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata dalla Signora __________ è data;
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria;
che la richiesta della ricorrente di essere sentita personalmente non appare atta ad apportare al Tribunale nuovi elementi rilevanti ai fini del giudizio, considerato che essa comunque ha potuto esprimersi convenientemente negli allegati scritte (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone non è contemplata alcuna disposizione in merito al rilascio o al mantenimento del permesso di domicilio, per cui tale permesso continua ad essere regolato dalla LDDS, nonché dai pertinenti trattati con l'estero;
che giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi;
che, su istanza dello straniero interessato, da inoltrare prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni; proroga che la ricorrente non contesta d'aver omesso all'occorrenza di chiedere;
che, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, per residenza effettiva ai sensi della precitata disposizione si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato, per modo che il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi;
che, affinché il permesso di domicilio decada ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS è quindi sufficiente la residenza effettiva all'estero dello straniero per oltre sei mesi, senza che siano di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha, in effetti, voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e, per ragioni pratiche, ha scelto due concetti semplici e esclusivamente formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 seg.);
che di conseguenza, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii);
che il Tribunale federale ha confermato a più riprese che, entrando in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente; se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b), ritenuto comunque che l'adozione di criteri prettamente formali da parte del legislatore non consente all'autorità di addentrarsi in complesse analisi per valutare le concrete relazioni mantenute nei due posti al fine di stabilire dove lo straniero ha conservato effettivamente il centro dei propri interessi;
che al riguardo va osservato che anche l'art. 3 cpv. 2 della Dichiarazione concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra Svizzera e Italia, del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3), stabilisce che il domicilio degli italiani in Svizzera cessa quand'essi hanno dimorato effettivamente durante sei mesi all'estero; dove "dimorare" significa, in questo contesto, "abitare", ritenuto che nella stessa Dichiarazione, laddove è risultato necessario, si sono fatte le dovute distinzioni tra "professione" e "residenza" (cfr. art. 1), tra "dimorare" e "esercitare un'attività lucrativa" (cfr. art. 4);
che, nel caso concreto, la ricorrente medesima ha affermato quanto segue:
"Verso la fine di luglio del 2000 ho fatto la conoscenza di un uomo italiano, di cui non voglio rivelare il nome. Ho iniziato a frequentarlo ed in seguito ho intrattenuto un legame più stretto. Questa persona ha un appartamento a __________, vicino a mia __________ e alla sera, al termine del lavoro, andavo da lui a dormire. Mi sentivo aiutata visti anche i miei problemi di salute, avevo qualcuno che mi dava conforto. Nell'appartamento di __________ abitava mio figlio. Ho intrattenuto questa relazione per circa un anno e mezzo ed ho vissuto con questa persona regolarmente in Italia. Trascorro ancora le serate a __________, ma è mia intenzione ritornare ad abitare in Svizzera perché con questa persona ci sono delle incomprensioni e la cosa non può funzionare".
La polizia cantonale ha pure accertato che "nell'appartamento in questione è sempre stato notato il giovane __________ con una ragazza, con ogni probabilità la fidanzata, ma la madre non è mai stata vista";
che pertanto a ragione, sulla scorta di questi accertamenti, l'autorità inferiore ha ritenuto adempiuti gli estremi di legge per dichiarare decaduto il permesso di domicilio;
che le dichiarazioni di terze persone, intese a relativizzare la situazione e allestite contestualmente all'inoltro del ricorso a questo tribunale non sono tali da sovvertire il contenuto della chiara deposizione resa personalmente dall'interessata in epoca non sospetta all'autorità di polizia;
che l'assenza dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi comporta per legge il decadimento dell'autorizzazione di domicilio e a ciò non può essere posto rimedio con una sanzione pecuniaria come richiesto in via subordinata dalla ricorrente;
che il Consiglio di stato ha quindi interpretato correttamente la legge, mentre l'apprezzamento dei fatti appare sicuramente sostenibile;
che sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 63, 65 PAmm; il Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra Svizzera e Italia;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario