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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2003 52.2002.481

21 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,101 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.481  

Lugano 21 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2002 di

__________  

contro  

la risoluzione 12 novembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5420), che statuisce sull'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 18 giugno 2002 dell’Ufficio del veterinario cantonale in materia di protezione di animali da reddito (n. 606) ed in materia di sanità animale e traffico di animali (n. 608);

viste le risposte:

-      10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

-     16 dicembre 2002 del Dipartimento sanità e socialità Ufficio del veterinario cantonale;

-    16 dicembre 2002 del Dipartimento finanze e economia Ufficio edilizia rurale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che i ricorrenti __________ e __________ sono proprietari di un’azienda agricola d’ingrasso di bovini, situata nel comune di __________;

                                         che, dopo una visita di controllo presso l’azienda, il 18 giugno 2002 l’Ufficio del veterinario cantonale ha ordinato ai ricorrenti:

                                         - di allungare le poste dei box di riposo ad almeno 220 cm, di aumentare lo spazio alla mangiatoia per singolo animale e di sistemare il terreno sul quale vengono custoditi gli animali, al fine di permettere un veloce assorbimento delle piogge e evitare che il bestiame fosse costretto a stazionare nel fango; decisione (n. 606) resa in applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali;

                                         - di adottare alcune misure in materia di sanità animale e traffico di animali; decisione (n. 608) resa in applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di epizoozie;

                                         che con un unico ricorso __________ e __________ hanno impugnato entrambe le decisioni davanti al Consiglio di Stato;

                                         che il 12 novembre 2002 il Governo ha respinto il gravame nella misura in cui era riferito alla decisione sulla protezione degli animali da reddito, trasmettendolo al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) per competenza nella misura in cui aveva per oggetto l'altra decisione;

                                         che contro la predetta risoluzione governativa __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di non essere ritenuti responsabili del mal funzionamento della stalla;

                                         che i ricorrenti sostengono in pratica che la situazione che ha motivato l'ordine di adeguamento della stalla è rimasta immutata dal collaudo, avvenuto il 22 aprile 1999; non contestano comunque d’aver accorciato a due riprese la lunghezza dei box e le dimensioni delle mangiatoie; non negano inoltre che il piazzale di stazionamento del bestiame sia soggetto alla formazione di fango in caso di piogge continue;

                                         che il Consiglio di Stato, l’Ufficio del veterinario cantonale e la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto hanno postulato la reiezione del gravame con argomentazioni che, se del caso, verranno discusse in appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 8 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (LCPDA);

                                         che la legittimazione dei ricorrenti è certa (43 Pamm);

                                         che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che il giudizio governativo impugnato è controverso unicamente nella misura in cui conferma l'ordine di adeguare le condizioni di stabulazione degli animali impartito loro dall'Ufficio del veterinario cantonale; i ricorrenti non contestano la trasmissione al DSS dell'impugnativa in quanto riferita alle misure da adottare giusta gli art. 23 cpv. 1 della Legge cantonale sulle epizoozie e 1 cpv. 1 del relativo regolamento di applicazione;

                                         che la competenza del veterinario cantonale in materia di protezione degli animali è data dall’art. 3 LCPDA;

                                         che gli ordini in materia di protezione degli animali si configurano come provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto;

                                         che per i combinati disposti dell'Allegato 1 dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) e dell'Allegato 9 delle direttive emanate il 16 settembre 1997 dall’Ufficio federale di veterinaria (“Oneri relativi all’autorizzazione di separazioni nei box di riposo per bovini”), la lunghezza minima dei box contrapposti deve essere di 220 cm;

                                         che i ricorrenti hanno ammesso d’aver modificato a due riprese la lunghezza dei box rispetto al progetto approvato per la ristrutturazione della stalla, per modo che l’ordine del veterinario cantonale di allungarli ad almeno 220 cm deve essere confermato;

                                         che, sia in applicazione dell’art. 2 OPAn, sia in applicazione delle direttive sulle dimensioni per i sistemi di stabulazione (emanate dalla Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricola nel gennaio 1999), le dimensioni attuali delle mangiatoie (61 cm) non sono sufficientemente ampie per i bovini allevati dai ricorrenti, cosicché deve essere confermato l'ordine del veterinario cantonale di ampliarle, in conformità della legislazione vigente;

                                         che invano pretendono i ricorrenti che non sarebbe loro imponibile di modificare e allargare l’accesso alle mangiatoie siccome lo spazio per accedere alle stesse sarebbe rimasto immutato dal collaudo dell’opera nell’aprile 1999; al riguardo, basta rilevare che in quell’occasione gli stessi ricorrenti e la direzione lavori si sono impegnati a controllare e regolare gli attacchi catturanti e le separazioni delle poste;

                                         che di conseguenza i ricorrenti dovranno provvedere a rendere più agibili le mangiatoie agli animali, conformemente a quanto deciso dall’Ufficio del veterinario cantonale;

                                         che l’art. 5 OPAn prevede che "i parchi e i loro suoli devono essere configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali";

                                         che i ricorrenti non contestano che il piazzale sul quale vengono custoditi gli animali è malsano dal momento che la sua conformazione non permette un regolare drenaggio dell’acqua piovana, favorendo la formazione di fango;

                                         che già al momento del collaudo della stalla gli stessi ricorrenti si erano assunti l’onere di “verificare il problema delle pendenze del piazzale di svago e foraggiamento e decidere la soluzione”;

                                         che pertanto anche tale ordine di ripristino deve essere confermato, assegnando ai ricorrenti un nuovo termine per provvedervi;

                                         che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti la LPDA; la OPAn; la LCPDA; il RLCPDA; la LFE; la Legge cantonale sulle epizoozie; il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle epizoozie; gli art. 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§   Il termine per l’esecuzione dei lavori ordinati dall’Ufficio del veterinario cantonale il 18 giugno 2002 è fissato al 30 settembre 2003.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico degli insorgenti, in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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