Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.2003 52.2002.464

27 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,500 parole·~8 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.464  

Lugano 27 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 novembre 2002 di

contro  

la decisione 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5206) che annulla la licenza edilizia 22 luglio 2002, rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione di un muro di sostegno e di un terrazzo sul mappale __________ RFD;

viste le risposte:

-    6 dicembre 2002 di __________;

-    9 dicembre 2002 del municipio di __________;

-    10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    23 dicembre 2002 di __________ __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Il 24 maggio 2002, il ricorrente __________ __________ ha chiesto al municipio di __________, mediante semplice notifica, il permesso di costruire un muro di sostegno e un piccolo terrazzo sulla particella __________ RF, situata in parte fuori della zona edificabile, di proprietà della comunione ereditaria __________ __________, __________ __________ e __________ __________, rappresentata da __________ __________.

Avverso questa domanda, il vicino __________ __________ ha formulato tempestiva opposizione.

Il 22 luglio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

B.  Con giudizio 5 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa presentata contro di esso dall’opponente. In sostanza, il Governo ha ritenuto che la domanda di costruzione avrebbe dovuto essere presentata secondo la procedura ordinaria, dato che parte dell’opera edilizia in esame si situa all’esterno della zona edificabile.

C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della licenza annullata. L’insorgente rimprovera al Governo di non essersi espresso nel merito di tutte le censure ricorsuali sollevate da __________ __________. Chiede quindi che sia accertata la possibilità di realizzare la costruzione in oggetto. La procedura della notifica sarebbe stata scelta in virtù del principio della proporzionalità in quanto la costruzione sconfinerebbe soltanto in minima parte nella zona non edificabile. Contesta inoltre la condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili.

D.  All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Del medesimo avviso è __________ __________, con argomentazioni che saranno riprese - ove occorra - nel seguito. __________ __________ conclude invece per l’accoglimento del gravame, così come il municipio che si conferma nelle osservazioni inoltrate dinanzi al Consiglio di Stato.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.      Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non essersi determinato su tutte le censure sollevate dall’opponente. A torto.

Il dovere di motivare la decisione giusta l'art. 29 Cost. non pone eccessive esigenze. L'autorità giudicante non è tenuta a prendere posizione su tutti i motivi di fatto o di diritto addotti dai ricorrenti, ma può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (DTF 112 Ia 110). È sufficiente che l'interessato possa chiaramente rendersi conto della portata della decisione e impugnarla in piena conoscenza di causa (DTF 117 Ib 86). A maggior ragione, si giustifica questa conclusione nel caso in cui le contestazioni esaminate bastano per accogliere l’impugnativa.

La censura va quindi disattesa.

3.      3.1. I cantoni disciplinano la competenza e la procedura della licenza di costruzione. Essi stabiliscono i termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare, mutare di destinazione edifici e impianti e ne disciplinano gli effetti. Per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l’autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un’eccezione possa essere autorizzata (art. 25 LPT).

3.2. Giusta l’art. 11 cpv. 1 LE, la procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno e demolizione di fabbricati.

3.3. Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato: le opere di cinta e i muri di sostegno (art. 6 cpv. 1 cifra 4 RLE); la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamigliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente (art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE); gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000 (art. 6 cpv. 1 cifra 9 RLE);

3.4. In quanto non siano esplicitamente soggetti alla procedura della notifica, tutti gli interventi di cui all'art. 4 RLE soggiacciono alla procedura ordinaria (art. 5 cpv. 1 RLE). Ogni intervento su edifici o impianti siti fuori zona edificabile deve essere sottoposto alla procedura ordinaria (art. 5 cpv. 3 RLE; RDAT 2000 II n. 43).

Spetta infatti soltanto all’autorità cantonale determinarsi sulla legittimità delle opere edilizie che interessano fondi situati fuori della zona edificabile.

4.      4.1. La domanda di costruzione concerne la realizzazione di un muro di sostegno e di un nuovo terrazzo, su un fondo situato a cavallo della zona del nucleo (NV1) e della zona non edificabile circostante (Fz). Nella misura in cui la costruzione in esame interessa la zona non edificabile, il progetto non può in nessun caso essere approvato secondo la procedura della notifica. Non si può infatti prescindere dal preavviso dell’autorità cantonale competente, previsto dall’art. 25 LPT. Irrilevanti sono le dimensioni dell’intervento. La normativa federale non prevede eccezioni. L’autorizzazione cantonale è inderogabilmente necessaria per “tutti i progetti edilizi siti fuori delle zone edificabili”.

4.2. Di transenna, si rileva che la costruzione in oggetto, laddove cade in zona non edificabile, interessa una porzione di superficie verosimilmente superiore ai 2.25 mq calcolati dal municipio.

Il progetto (invero approssimativo), allegato alla notifica di costruzione, prevede infatti di realizzare il nuovo terrazzo tra l’altro con lo scavo del pendio a monte dell’immobile del ricorrente sino ad una profondità di circa m 1.20 (cfr. sezione AA), in modo da estendere di almeno 70 cm il terrazzamento ottenuto con la realizzazione del muro di sostegno. L’intervento prospettato sconfina pertanto in zona non edificabile nella misura non trascurabile del 25-30% circa.

4.3. Non essendo il municipio competente a rilasciare la licenza edilizia per un intervento fuori zona edificabile senza il preavviso (positivo) dell’autorità cantonale, giustamente il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia accordata.

Sarà quindi necessaria la presentazione di una nuova domanda di costruzione, corredata da piani sufficientemente precisi e completi (con l'indicazione tra l’altro della zona interessata dallo scavo del pendio a monte del muro di sostegno), così da poter comprendere con maggior precisione l'esatta natura ed estensione dell'intervento previsto.

5.   5.1. Giusta l’art. 28 PAmm il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni, una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento.

La tassa è posta a carico della parte soccombente ed è commisurata in funzione del lavoro occorso all’esame dell’impugnativa (principio di equivalenza).

Soccombente, è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato. Nell’evenienza concreta, il ricorrente ha postulato senza successo la reiezione dell’impugnativa inoltrata dal vicino opponente al Consiglio di Stato. Addebitandogli una tassa di giustizia di 300.-- franchi, il Consiglio di Stato non ha sicuramente violato il diritto. La tassa è posta a carico del soccombente ed è adeguatamente commisurata al lavoro occorso all’evasione della pratica. Semmai è troppo bassa.

5.2. Il Consiglio di Stato condanna inoltre la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte (art. 31 PAmm), solo nella misura in cui questa ne ha fatto richiesta.

Nella fattispecie il resistente, patrocinato da un legale, ha espressamente chiesto l’attribuzione di ripetibili. Per il calcolo dell’indennità l’autorità amministrativa si ispira alla Tariffa dell’ordine degli avvocati (TOA). Considerata la soccombenza del ricorrente ed il lavoro occorso per redigere l’impugnativa, l’assegnazione di un’indennità di 400.-- franchi appare del tutto conforme ai parametri di legge.

                                   6.   Per i motivi che precedono non occorre entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dal resistente dinanzi al Governo cantonale. La decisione impugnata va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto e il ricorso respinto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia limitata al minimo è posta a carico del ricorrente, che anche in questa sede rifonderà al resistente __________ __________, patrocinato da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 25 LPT; 21, 11 LE; 4, 5, 6 RLE; 2, 3,18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ __________ fr. 400.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.464 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.2003 52.2002.464 — Swissrulings