Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2002.419

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·647 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.419  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2002 di

__________, patrocinata da: avv. __________,  

contro  

la decisione 1°ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4675) che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 31 luglio 2002 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

vista la risposta 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con rapporto 14 giugno 2002 il medico delegato, dr. __________, ha ritenuto __________ inidoneo alla guida di veicoli a motore del gruppo III, a causa di importanti disturbi neurologici da meningioma e polidipendenza;

che, sulla scorta del succitato rapporto, il 31 luglio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato;

che questi ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e invocando una nuova perizia medica che attestasse la sua idoneità alla guida;

che con giudizio 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa inoltrata dal ricorrente, confermando il provvedimento cautelare adottato dall’autorità cantonale;

che, pendente causa, il ricorrente ha trasmesso agli atti il certificato medico rilasciatogli dal dr. __________, Capo Servizio di neurologia presso __________, che ne attesta l’idoneità alla guida;

che avverso il predetto giudizio governativo __________ si è aggravato davanti al Tribunale Cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento sulla base del nuovo certificato medico;

che con osservazioni 19 dicembre 2002 la Sezione della circolazione, preso atto della nuova attestazione medica, ha subordinato la riammissione dell’insorgente alla guida di autoveicoli ad un preavviso conclusivo favorevole da parte del medico delegato;

che, in seguito a vicissitudini che non occorre qui rievocare, chiamato ad esprimersi in proposito, il dr. __________, ha infine preavvisato favorevolmente il giudizio espresso dal collega;

Considerato,                  in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 10 cpv. 2 LALCStr), la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 43 PAmm) e la tempestività dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm); il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che la licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate se il richiedente è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr);

che le licenze e i permessi vengono revocati nella misura in cui è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute (art. 16 cpv. 1 LCStr);

che sulla scorta dell’accertamento medico effettuato dall’esperto in neurologia, dr. __________, e preavvisato favorevolmente dal dr. __________, __________ appare invero idoneo a riprendere la guida di autoveicoli;

che, stante quanto precede, il ricorso va quindi accolto;

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm);

che lo Stato verserà al ricorrente, patrocinato da un legale, un’adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 31, 43, 46 LPAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.           la decisione della Sezione della circolazione 31 luglio 2002 (72106; a-52726) concernente la revoca a __________ della licenza di condurre a tempo indeterminato;

1.2.           la decisione 1°ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4675).

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a __________ fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.419 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2002.419 — Swissrulings