Incarto n. 52.2002.405
Lugano 27 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2002 della
__________, patrocinata dall'avv. __________,
contro
la decisione 18 settembre 2002, no. 4427, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 21 agosto 2002 presentato dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 (no. 93/2002) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, con la quale ha ordinato la sospensione dell'autorizzazione a gestire __________ a __________, per un periodo di 3 mesi;
preso atto che il 22 novembre 2002 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario